Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 197 del 1981
Massime (1)
Massima n. 16102
- Previdenza e assistenza sociale
- Personale degli enti locali
- Indennità premio di servizio
- Superstiti aventi diritto all'indennità in forma indiretta
- Delimitazione
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), promosso con ordinanza emessa il 30 marzo 1981 dal tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Russo Anna Maria ved. Iammarino, iscritta al n. 459 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 227 del 19 agosto 1981.
Visto l'atto di costituzione di Russo Anna Maria ved. Iammarino, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Rizzacasa;
udito nella camera di consiglio del 22 ottobre 1981 il Giudice relatore Antonino De Stefano.
punto 1
Ritenuto che con ordinanza emessa il 30 marzo 1981 il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui non comprende tra le categorie dei superstiti del dipendente iscritti all'INADEL, aventi diritto all'indennità premio di servizio nella forma indiretta, i genitori nullatenenti, inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro e conviventi a carico dell'iscritto.
punto 2
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 110 del 1981, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 3 della legge n. 152 del 1968, appunto nella parte in cui non comprende tra le categorie dei superstiti aventi diritto all'indennità premio di servizio nella forma indiretta, rispettando l'ordine di precedenza indicato dall'art. 7 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, i genitori ultrasessantenni o inabili a proficuo lavoro, nullatenenti e a carico dell'iscritto.
punto 3
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe del tribunale amministrativo regionale del Lazio, dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), la cui illegittimità costituzionale, nella parte in cui non comprende tra le categorie dei superstiti aventi diritto all'indennità premio di servizio nella forma indiretta, rispettando l'ordine di precedenza indicato dall'art. 7 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, i genitori ultrasessantenni o inabili a proficuo lavoro, nullatenenti ed a carico dell'iscritto, è stata già dichiarata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 110 del 1981.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1981.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze