Sez. 1, Sentenza n. 7521 del 12/08/1997 (Rv. 506701 - 01)
ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - IN GENERE | Controversia - Rimessione al giudizio arbitrale a seguito di regolamento necessario di competenza - Riassunzione del processo nel termine di cui all'art. 50 cod. proc. civ. - Necessità - Esclusione.
ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - IN GENERE
La sentenza emessa in sede di regolamento necessario di competenza la quale, preso atto dell'accordo derogatorio della competenza del giudice ordinario stipulato fra le parti, dichiari che la controversia dev'essere rimessa al giudizio arbitrale, non comporta la prosecuzione del processo attraverso la sua riassunzione nel termine fissato dall'art. 50 cod. proc. civ., sicché la mancata osservanza di tale termine non dà luogo all'estinzione del giudizio arbitrale, che le parti sono libere di promuovere in ogni tempo col solo limite della prescrizione dei diritti in contestazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)