Sez. L, Sentenza n. 7215 del 11/06/1992 (Rv. 477696 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Periodo di riposo - Ferie annuali | Trattamento retributivo - Garanzia di almeno la media o normale retribuzione ex art. 7 della Convenzione dell'O.I.L. n. 132 del 1970 - Diversa disciplina collettiva nell'ordinamento italiano - Ammissibilità.
Lavoro - Lavoro subordinato - Periodo di riposo - Ferie annuali
In tema di trattamento retributivo per le ferie, l'art. 7 della Convenzione O.I.L. n. 132 del 24 giugno 1970 (ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981 n. 157), nel garantire al lavoratore in ferie "almeno la normale o media retribuzione", non detta una propria nozione di retribuzione e non ne impone un'accezione onnicomprensiva (tale da includere, fra l'altro, il compenso per lavoro straordinario continuativo), ma rinvia, per il calcolo della retribuzione garantita, agli ordinamenti nazionali, con la conseguenza che (quanto all'Italia) il trattamento per ferie assicurato dalla Convenzione suddetta è quel medesimo trattamento che nell'ordinamento italiano è demandato, in difetto di previsioni inderogabili di legge, all'autonomia collettiva.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 10/04/1981 num. 157 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)