Sez. 3, Sentenza n. 616 del 28/02/1966 (Rv. 321224 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO ALLA MOGLIE - EFFICACIA DEL REGOLAMENTO CONSENSUALE DELL'OBBLIGAZIONE INTERVENUTO DOPO LA SENTENZA DI SEPARAZIONE E DELLA REMISSIONE PARZIALE DEL DEBITO.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO ALLA MOGLIE - EFFICACIA DEL REGOLAMENTO CONSENSUALE DELL'OBBLIGAZIONE INTERVENUTO DOPO LA SENTENZA DI SEPARAZIONE E DELLA REMISSIONE PARZIALE DEL DEBITO.*
Il coniuge avente diritto all'assegno di mantenimento determinato dalla sentenza di separazione personale, come puo far cessare unilateralmente l'efficacia di un accordo, concluso successivamente e in deroga della sentenza determinativa, cosi puo porre termine in qualsiasi momento alla eventuale parziale remissione del debito accordata al coniuge obbligato alla corresponsione dell'assegno. In questa seconda ipotesi la liberazione del debitore e limitata a quanto gia rinunziato dal coniuge creditore, che, per ripristinare la prestazione nella misura dovutale, legittimamente, di fronte al rifiuto del debitore, fa ricorso all'Azione esecutiva in base alla sentenza determinativa dell'assegno. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)