Sez. L, Sentenza n. 11872 del 07/11/1991 (Rv. 474535 - 01)
Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Disciplina transitoria - In genere | Ordinanze di proroga del termine per la costituzione delle USL - Natura di provvedimenti amministrativi - Legittimità - Fondamento - Ordinanze per la regione Campania quale zona terremotata - Autorizzazione del Presidente della Giunta regionale all'esercizio dei poteri propri delle USL - Pretese economiche dei medici convenzionati - Legittimazione passiva della Regione - Sussistenza.
Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Disciplina transitoria - In genere
Le ordinanze in data 30 giugno 1981 n. 343, del Commissario straordinario del Governo per la Regione Campania, e 10 febbraio 1982 n. 12, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, con le quali è stato prorogato, rispettivamente, al 31 dicembre 1981 ed al 31 maggio 1982, il termine, posto dall'art. 1 del D.L. 30 aprile 1981 n. 168 - convertito nella legge 27 giugno 1981 n. 331 - entro il quale nelle Regioni doveva provvedersi alla costituzione delle U.S.L., quali organismi erogatori dell'assistenza sanitaria in sostituzione dei cessati enti mutualistici o, in difetto, alla nomina di un commissario unico regionale competente all' erogazione stessa, non sono atti aventi forza di legge, ma provvedimenti amministrativi la cui legittimità - apprezzabile dal giudice ordinario secondo i principi della legge abolitiva del contenzioso amministrativo - discende sia dalla loro coerenza con i principi costituzionali in materia, sia dall'essere essi attuazione della specifica previsione dell'art. 1 del D.L. 26 novembre 1980 n. 776 - convertito nella legge 22 dicembre 1980 n. 874 -, che conferisce al commissario straordinario del Governo nelle zone terremotate, quale era all'epoca il territorio della regione suddetta, il potere di emanare ogni opportuno provvedimento per il soccorso e l'assistenza alle popolazioni terremotate, anche in deroga alle norme vigenti. Ne consegue che, essendo stato con le suddette ordinanze, fino alla scadenza della proroga in esse prevista, il Presidente della giunta regionale autorizzato ad esercitare i poteri riservati dalla legge alle non ancora costituite U.S.L., la Regione è passivamente legittimata rispetto alle pretese economiche dei medici, convenzionati per l'erogazione del servizio sanitario, attinenti a crediti maturati nel periodo anteriore alla scadenza medesima, durante il quale la Regione ha esercitato i poteri conferitigli con le ordinanze menzionate.
Riferimenti normativi: DPR 14/01/1972 num. 4 CORTE COST., DPR 24/07/1977 num. 616 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST., Decreto Legge 26/11/1980 num. 776 CORTE COST., Legge 22/12/1980 num. 874, Decreto Legge 30/04/1981 num. 168 art. 1, Legge 27/07/1981 num. 331 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)