Sez. 3, Sentenza n. 164 del 22/01/1969 (Rv. 338084 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE - ATTI ISTRUTTORI PENALI - VALORE INDIZIARIO - OMESSO ESAME DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE - ATTI ISTRUTTORI PENALI - VALORE INDIZIARIO - OMESSO ESAME DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Gli Atti di un'istruttoria penale costituiscono semplici indizi, che il giudice civile ha la facolta e non l'Obbligo di utilizzare nella sua decisione. L'omessa considerazione di tali elementi non costituisce violazione dell'art 116 cod proc civ, ne puo dirsi un'omissione relativa ad un punto decisivo della controversia, risolvendosi nel mancato Esercizio da parte del giudice di una facolta rimessa al suo prudente arbitrio. Pertanto in questa ipotesi la decisione del giudice di merito non e mai sindacabile in Sede di legittimita. (V 2805-68, massima n 335455 1881-66, massima n 323668).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)