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Sez. 3 - , Sentenza n. 22714 del 26/07/2023 (Rv. 668640 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Esecuzione fondata su ordinanza ex art. 614-bis c.p.c. - Opposizione ex art. 615 c.p.c. - Motivi deducibili - Scarsa rilevanza dell'inadempimento - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668640-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

Nell'opposizione all'esecuzione promossa in forza di un'ordinanza ex art. 614-bis c.p.c. (nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022) non è consentito dedurre la scarsa importanza dell'inadempimento o del ritardo nell'adempimento con l'effetto di ottenere una riduzione del "quantum" della misura coercitiva, risolvendosi altrimenti quest'ultima in un'inammissibile modificazione della portata precettiva del titolo esecutivo giudiziale,

permessa unicamente nel processo di cognizione e attraverso il rituale esperimento dei mezzi di impugnazione.

Cod. Proc. Civ. art. 614 bis, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)