TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA
Testo in vigore al
Art. 188 C
1.
La Corte dei conti esamina i conti di tutte le entrate e le spese della Comunità. Esamina del pari i conti di tutte le entrate e le spese di ogni organismo creato dalla Comunità, nella misura in cui l'atto costitutivo non escluda tale esame.
La Corte dei conti presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una dichiarazione in cui attesta l'affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni.
2.
La Corte dei conti controlla la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese ed accerta la sana gestione finanziaria.
Il controllo delle entrate si effettua in base agli accertamenti ed ai versamenti delle entrate alla Comunità.
Il controllo delle spese si effettua in base agli impegni ed ai pagamenti.
Tali controlli possono essere effettuati prima della chiusura dei conti dell'esercizio di bilancio considerato.
3.
Il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto, in caso di necessità, sul posto, presso le altre istituzioni delle Comunità e negli Stati membri. Il controllo negli Stati membri si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, con i servizi nazionali competenti. Tali istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei conti se intendono partecipare al controllo.
I documenti e le informazioni necessari all'espletamento delle funzioni della Corte dei conti sono comunicati a questa, su sua richiesta, dalle altre istituzioni delle Comunità e dalle istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, dai servizi nazionali competenti.
4.
Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Corte dei conti stende una relazione annua. Questa è trasmessa alle altre istituzioni della Comunità ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, accompagnata dalle risposte delle istituzioni alle osservazioni della Corte dei conti.
La Corte dei conti può inoltre presentare in ogni momento le sue osservazioni su problemi particolari sotto forma, tra l'altro, di relazioni speciali, e dare pareri su richiesta di una delle altre istituzioni della Comunità.
Essa adotta le relazioni annue, le relazioni speciali o i pareri a maggioranza dei membri che la compongono.
Essa assiste il Parlamento europeo e il Consiglio nell'esercizio della loro funzione di controllo dell'esecuzione del bilancio.
Capo 2
Disposizioni comuni a più istituzioni
Art. 189
Per l'assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate dal presente trattato il Parlamento europeo congiuntamente con il Consiglio, il Consiglio e la Commissione adottano regolamenti e direttive, prendono decisioni e formulano raccomandazioni o pareri.
Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.
La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati.
Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.
Art. 189 A
1. Quando, in virtù del presente trattato, un atto del Consiglio viene adottato su proposta della Commissione, il Consiglio può emanare un atto che costituisca emendamento della proposta solo deliberando all'unanimità, fatte salve le disposizioni dell'articolo 189 B, paragrafi 4 e 5.
2. Fintantoché il Consiglio non ha deliberato, la Commissione può modificare la propria proposta in ogni fase delle procedure che portano all'adozione di un atto comunitario.
Art. 189 B
1. Quando nel presente trattato si fa riferimento al presente articolo per l'adozione di un atto, si applica la seguente procedura:
2.
La Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e previo del Parlamento europeo, adotta una posizione comune. La posizione comune viene comunicata al Parlamento europeo. Il Consiglio informa esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che l'hanno indotto ad adottare la posizione comune. La Commissione informa esaurientemente il Parlamento europeo della sua posizione.
Se, entro un termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo:
a) approva la posizione comune, il Consiglio adotta definitivamente l'atto in questione in conformità di tale posizione comune;
b) non si è pronunciato, il Consiglio adotta l'atto in questione in conformità della sua posizione comune;
c) dichiara, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, che intende respingere la posizione comune, esso ne informa immediatamente il Consiglio. Il Consiglio può convocare il Comitato di conciliazione di cui al paragrafo 4 per precisare ulteriormente la sua posizione. Il Parlamento europeo conferma in seguito, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, di aver respinto la posizione comune, nel qual caso l'atto proposto si considera non adottato, oppure propone emendamenti conformemente alle disposizioni della lettera d) del presente paragrafo;
d) propone emendamenti alla posizione comune, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono; il testo così emendato viene comunicato al Consiglio e alla Commissione che formula un parere su tali emendamenti.
3. Se, entro un termine di tre mesi dal ricevimento degli emendamenti del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, approva tutti gli emendamenti, esso modifica di conseguenza la sua posizione comune e adotta l'atto in questione; tuttavia il Consiglio deve deliberare all'unanimità sugli emendamenti su cui la Commissione ha dato parere negativo. Se il Consiglio non approva l'atto in questione, il Presidente del Consiglio, d'intesa con il Presidente del Parlamento europeo, convoca immediatamente il Comitato di conciliazione.
4. Il Comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti ed altrettanti rappresentanti del Parlamento europeo, ha il compito di giungere ad un accordo su un progetto comune a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei rappresentanti del Parlamento europeo. La Commissione partecipa ai lavori del Comitato di conciliazione e prende tutte le iniziative necessarie per favorire un ravvicinamento fra le posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio.
5. Se, entro un termine di sei settimane dopo la sua convocazione, il Comitato di conciliazione approva un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono di un termine di sei settimane a decorrere dall'approvazione per adottare l'atto in questione conformemente al progetto comune, a maggioranza assoluta dei voti espressi per quanto concerne il Parlamento europeo e a maggioranza qualificata per quanto concerne il Consiglio. In mancanza di approvazione da parte di una delle due istituzioni, l'atto in questione si considera non adottato.
6. Se il Comitato di conciliazione non approva un progetto comune, l'atto proposto si considera non adottato, salvo che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata entro un termine di sei settimane dalla scadenza del termine concesso al Comitato di conciliazione, confermi la posizione comune da esso approvata prima dell'avvio della procedura di conciliazione, eventualmente con emendamenti proposti dal Parlamento europeo. In questo caso l'atto in questione è adottato definitivamente, a meno che il Parlamento europeo, entro un termine di sei settimane dalla data della conferma da parte del Consiglio, respinga il testo a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, nel qual caso l'atto proposto si considera non adottato.
7. I termine di tre mesi e di sei settimane di cui al presente articolo possono essere prorogati rispettivamente di un mese e di due settimane, al massimo, di comune accordo tra il Parlamento europeo e il Consiglio. Il termine di tre mesi di cui al paragrafo 2 è prorogato automaticamente di due mesi qualora siano applicabili le disposizioni della lettera c) di tale paragrafo.
8. Il campo di applicazione della procedura di cui al presente articolo può essere esteso, secondo la procedura prevista dall'articolo N, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, in base ad una relazione che la Commissione presenterà al Consiglio al più tardi nel 1996.
Art. 189 C
Quando nel presente trattato si fa riferimento al presente articolo per l'adozione di un atto, si applica la seguente procedura:
a) Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo, adotta una posizione comune.
b) La posizione comune del Consiglio viene comunicata al Parlamento europeo. Il Consiglio e la Commissione informano esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che hanno indotto il Consiglio ad adottare la posizione comune, nonché della posizione della Commissione.
Se, entro un termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo approva la posizione comune, ovvero se esso non si è pronunciato entro detto termine, il Consiglio adotta definitivamente l'atto in questione in conformità della posizione comune.
c) Entro il termine di tre mesi indicato alla lettera b) il Parlamento europeo può, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, proporre emendamenti alla posizione comune del Consiglio. Il Parlamento europeo può anche, alla stessa maggioranza, respingere la posizione comune del Consiglio. Il risultato delle delibere è trasmesso al Consiglio e alla Commissione.
Qualora il Parlamento europeo abbia respinto la posizione comune del Consiglio, quest'ultimo può deliberare in seconda lettura soltanto all'unanimità.
d) La Commissione, sulla scorta degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo, riesamina entro il termine di un mese la proposta in base alla quale il Consiglio ha adottato la propria posizione comune.
La Commissione trasmette al Consiglio, contemporaneamente alla proposta riesaminata, gli emendamenti del Parlamento europeo che essa non ha recepito, esprimendo il suo parere sugli stessi. Il Consiglio può adottare all'unanimità detti emendamenti.
e) Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta la proposta riesaminata dalla Commissione.
Il Consiglio può modificare la proposta riesaminata alla Commissione soltanto all'unanimità.
f) Nei casi di cui alle lettere c), d) e e), il Consiglio deve deliberare entro il termine di tre mesi. In mancanza di una decisione entro detto termine, la proposta della Commissione si considera non adottata.
g) I termini di cui alle lettere b) e f) possono essere prorogati di un mese al massimo di comune accordo tra il Consiglio e il Parlamento europeo.
Art. 190
I regolamenti, le direttive e le decisioni, adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nonché detti atti adottati dal Consiglio o dalla Commissione sono motivati e fanno riferimente alle proposte o ai pareri obbligatoriamente richiesti in esecuzione del presente trattato.
Art. 191
1. I regolamenti, le direttive e le decisioni adottati in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B sono firmati dal Presidente del Parlamento europeo e dal Presidente del Consiglio e pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Comunità. Essi entrano in vigore alla data da essi stabilita ovvero, in mancanza di data, nel ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.
2. I regolamenti del Consiglio e della Commissione, nonché le direttive di queste istituzioni che sono rivolte a tutti gli Stati membri, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Comunità. Essi entrano in vigore alla data da essi stabilita ovvero, in mancanza di data, nel ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.
3. Le altre direttive e le decisioni sono notificate ai loro destinatari e hanno efficacia in virtù di tale notificazione.
Art. 192
Le decisioni del Consiglio o della Commissione che importano, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo pecuniario costituiscono titolo esecutivo.
L'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio essa viene effettuata. La formula esecutiva è apposta, con la sola verificazione dell'autenticità del titolo, dall'autorità nazionale che il governo di ciascuno degli Stati membri designerà a tal fine, informandone la Commissione e la Corte di giustizia.
Assolte tali formalità a richiesta dell'interessato, quest'ultimo può ottenere l'esecuzione forzata richiedendola direttamente all'organo competente, secondo la legislazione nazionale.
L'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia. Tuttavia, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni nazionali.
Capo 3
Il Comitato economico e sociale
Art. 193
È istituito un Comitato economico e sociale, a carattere consultivo.
Il Comitato è composto di rappresentanti delle varie categorie della vita economica e sociale, in particolare dei produttori, agricoltori, vettori, lavoratori, commercianti e artigiani, nonché delle libere professioni e degli interessi generali.
Art. 194
Il numero dei membri del Comitato economico e sociale è fissato come segue:
Belgio 12
Danimarca 9
Germania 24
Grecia 12
Spagna 21
Francia 24
Irlanda 9
Italia 24
Lussemburgo 6
Paesi Bassi 12
Portogallo 12
Regno Unito 24
I membri del Comitato sono nominati per quattro anni dal Consiglio, che delibera all'unanimità. Il loro mandato è rinnovabile.
I membri del Comitato non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale della Comunità.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa le indennità dei membri del Comitato.
Art. 195
1.
Ogni Stato membro, per la nomina dei membri del Comitato, invia al Consiglio un elenco comprendente un numero di candidati doppio di quello dei seggi attribuiti ai propri cittadini.
La composizione del Comitato deve tener conto della necessità di assicurare una rappresentanza adeguata alle diverse categorie della vita economica e sociale.
2. Il Consiglio consulta la Commissione. Esso può chiedere il parere delle organizzazioni europee rappresentative dei diversi settori economici e sociali interessati all'attività della Comunità.
Art. 196
Il Comitato designa tra i suoi membri il Presidente e l'Ufficio di presidenza per una durata di due anni.
Esso stabilisce il proprio regolamento interno.
Il Comitato è convocato dal Presidente su richiesta del Consiglio o della Commissione. Esso può altresì riunirsi di propria iniziativa.
Art. 197
Il Comitato comprende delle sezioni specializzate per i principali settori contemplati dal presente trattato.
Il Comitato annovera in particolare una sezione per l'agricoltura e una sezione per i trasporti, che formano oggetto delle disposizioni particolari previste dai titoli relativi all'agricoltura e ai trasporti.
L'attività delle sezioni specializzate si svolge nell'ambito delle competenze generali del Comitato. Le sezioni specializzate non possono essere consultate indipendentemente dal Comitato.
Presso il Comitato possono essere, d'altra parte, istituiti sottocomitati incaricati di elaborare, per questioni o settori determinati, progetti di parere da sottoporre alle deliberazioni del Comitato.
Il regolamento interno stabilisce le modalità di composizione e le norme relative alla competenza delle sezioni specializzate e dei sottocomitati.
Art. 198
Il Consiglio o la Commissione sono tenuti a consultare il Comitato nei casi previsti dal presente trattato. Tali istituzioni possono consultarlo in tutti i casi in cui lo ritengano opportuno. Il Comitato, qualora lo ritenga opportuno, può formulare un parere di propria iniziativa.
Qualora lo reputino necessario, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del suo parere, un termine che non può essere inferiore ad un mese a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al Presidente. Allo spirare del termine fissato, si può non tener conto dell'assenza di parere.
Il parere del Comitato e il parere della sezione specializzata sono trasmessi al Consiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle deliberazioni.
Capo 4 (87**)
Il Comitato delle regioni
Art. 198 A
È istituito un Comitato a carattere consultivo composto di rappresentanti delle collettività regionali e locali, in appresso designato «Comitato delle regioni».
Il numero dei membri del Comitato delle regioni è fissato come segue:
Belgio 12
Danimarca 9
Germania 24
Grecia 12
Spagna 21
Francia 24
Irlanda 9
Italia 24
Lussemburgo 6
Paesi Bassi 12
Portogallo 12
Regno Unito 24
I membri del Comitato nonché un numero uguale di supplenti sono nominati, su proposta dei rispettivi Stati membri, per quattro anni dal Consiglio, che delibera all'unanimità. Il loro mandato è rinnovabile.
I membri del Comitato non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale della Comunità.
Art. 198 B
Il Comitato delle regioni designa tra i suoi membri il Presidente e l'Ufficio di presidenza per la durata di due anni.
Esso stabilisce il proprio regolamento interno e lo sottopone all'approvazione del Consiglio, che delibera all'unanimità.
Il Comitato è convocato dal Presidente su richiesta del Consiglio o della Commissione. Esso può altresì riunirsi di propria iniziativa.
Art. 198 C
Il Consiglio o la Commissione consultano il Comitato delle regioni nei casi previsti dal presente trattato e in tutti gli altri casi in cui una di tali due istituzioni lo ritenga opportuno.
Qualora lo reputino necessario, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del suo parere, un termine che non può essere inferiore a un mese a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al Presidente. Allo spirare del termine fissato, si può non tener conto dell'assenza di parere.
Quando il Comitato economico e sociale è consultato in applicazione dell'articolo 198, il Consiglio o la Commissione informano il Comitato delle regioni di tale domanda di parere. Il Comitato delle regioni, qualora ritenga che sono in causa interessi regionali specifici, può formulare un parere in materia.
Il Comitato delle regioni, qualora lo ritenga utile, può formulare un parere di propria iniziativa.
Il parere del Comitato è trasmesso al Consiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle deliberazioni.
Capo 5 (88*)
La Banca europea per gli investimenti
Art. 198 D
La Banca europea per gli investimenti è dotata di personalità giuridica.
Sono membri della Banca europea per gli investimenti gli Stati membri.
Lo statuto della Banca europea per gli investimenti costituisce l'oggetto di un protocollo allegato al presente trattato.
Art. 198 E
La Banca europea per gli investimenti ha il compito di contribuire, facendo appello al mercato dei capitali ed alle proprie risorse, allo sviluppo equilibrato e senza scosse del mercato comune nell'interesse della Comunità. A tal fine facilita, mediante la concessione di prestiti e garanzie, senza perseguire scopi di lucro, il finanziamento dei seguenti progetti in tutti i settori dell'economia:
a) progetti contemplanti la valorizzazione delle regioni meno sviluppate;
b) progetti contemplanti l'ammodernamento o la riconversione d'imprese oppure la creazione di nuove attività richieste dalla graduale realizzazione del mercato comune che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere interamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri;
c) progetti d'interesse comune per più Stati membri che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere completamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri.
Nello svolgimento dei suoi compiti la Banca facilita il finanziamento di programmi d'investimento congiuntamente con gli interventi dei fondi strutturali e degli altri strumenti finanziari della Comunità.
Titolo II. Disposizioni finanziarie
Art. 199
Tutte le entrate e le spese della Comunità, ivi comprese quelle relative al Fondo sociale europeo, devono costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio.
Le spese amministrative risultanti per le istituzioni dalle disposizioni del trattato sull'Unione europea relative alla politica estera e di sicurezza comune ed alle cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni sono a carico del bilancio. Le spese operative risultanti dall'attuazione di dette disposizioni possono, alle condizioni ivi previste, essere messe a carico del bilancio.
Nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio.
Art. 200
(abrogato)