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Sez. 3, Sentenza n. 5237 del 15/03/2004 (Rv. 571145 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - SCRITTURE DI COMPARAZIONE | Poteri del giudice di merito - Limiti - Autenticità delle scritture di comparazione - Ordine di rilasciare scritture - Configurabilità - Legittimo impedimento della parte - Sussistenza - Giudizio di fatto - Sindacabilità in Cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571145-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - SCRITTURE DI COMPARAZIONE

Nel procedimento per la verifica di scrittura privata, le uniche eccezioni alla regola della libertà di prova concernono l'idoneità alla funzione di comparazione delle scritture private, la cui autenticità, in mancanza di accordo tra le parti, deve essere stata previamente riconosciuta o accertata giudizialmente o per autenticazione stragiudiziale; pertanto ben può il giudice ordinare alla parte che ha disconosciuto la scrittura di scrivere sotto dettatura con o senza la presenza del c.t.u., ancorché siano acquisite agli atti scritture di comparazione. Ad un tal riguardo la valutazione del giudice di merito sulla sussistenza o meno di un legittimo impedimento alla comparizione della parte per scrivere sotto dettatura, e quindi sulla configurabilità - ai sensi del secondo comma dell'art. 219 cod. proc. civ. - del riconoscimento della scrittura sottoposta a verificazione, costituendo un giudizio di fatto non è sindacabile in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 219, Cod. Proc. Civ. art. 215

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)