Sez. L - , Ordinanza n. 16854 del 07/08/2020 (Rv. 658581 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA | Dirigenza sanitaria - Criteri per la sostituzione ex art. 7 del d.P.R. n. 128 del 1969 ovvero ex art. 18, comma 7, del c.c.n.l. dell’8 giugno 2000 - Differenze retributive - Sufficienza - Esclusione - Prova dell’effettiva sostituzione - Necessità.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA
In tema di dirigenza sanitaria, l'art. 7 del d.P.R. n. 128 del 1969 stabilisce i criteri per la sostituzione del primario in ipotesi di assenza, impedimento o nei casi di urgenza (prevedendosi a tal fine la sostituzione del medesimo da parte dell'aiuto e che, tra più aiuti della stessa divisione o dello stesso servizio la sostituzione del primario spetti all'aiuto con maggiori titoli), ma, trattandosi di misura di rilievo primariamente organizzativo, al fine del determinarsi delle conseguenze economiche in favore dei sostituti, è sempre necessaria la prova dell'effettivo svolgimento dei compiti sostitutivi, in forza di incarico formale o in via di fatto, principio valido anche in virtù dei diversi criteri sostitutivi di cui all'art. 18, comma 7, del c.c.n.l. dell'8 giugno 2000, ove il diritto alle differenze retributive è riconosciuto a favore del dirigente medico "incaricato della sostituzione".
Riferimenti normativi: DPR 27/03/1969 num. 128 art. 7 CORTE COST., DPR 20/12/1979 num. 761 art. 29 CORTE COST., Contr. Coll. 08/06/2000 art. 18 com. 7, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)