Sez. 2, Ordinanza n. 19708 del 13/06/2026 (Rv. 678985-02)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE SENZA RINVIO | Processo civile - Capacità e legittimazione processuale - Difetto originario del convenuto - Cassazione senza rinvio ex art. 382, ult. comma, c.p.c. - Caducazione della sentenza di primo grado e del decreto ingiuntivo.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE SENZA RINVIO
In materia di processo civile, l'accertamento che l'azione sia stata proposta nei confronti di un soggetto privo di autonoma capacità e legittimazione processuale comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c., risultando inutile la prosecuzione del giudizio o il rinvio al giudice di merito per un nuovo esame della domanda nei confronti del medesimo convenuto; ne consegue la caducazione della sentenza di primo grado e del decreto ingiuntivo eventualmente emesso nei suoi confronti.
Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)