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Sez. 3, Sentenza n. 8312 del 12/04/2011 (Rv. 618004 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Omessa comunicazione al cliente dell'avvenuta notificazione della sentenza di condanna - Esaurimento del termine di impugnazione - Responsabilità professionale per grave negligenza - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618004-01

AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE

L'omessa comunicazione al cliente dell'avvenuta notificazione della sentenza di condanna (nella specie, al pagamento delle spese processuali per il rigetto della domanda di risarcimento danni a seguito di sinistro stradale), fino a far decorrere il termine per impugnare, costituisce grave negligenza e fonte di responsabilità professionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato, per vizio di motivazione, la sentenza di merito che aveva escluso la sussistenza della responsabilità professionale del difensore in forza dell'apodittica affermazione che non sussistevano ragioni sufficienti "a rendere accoglibile un'impugnazione, sia in fatto sia in diritto").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)