Sez. 1 - , Ordinanza n. 16057 del 18/06/2018 (Rv. 649281 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - OMESSA - IN GENERE | Giudizio di appello - Riproduzione della decisione di primo grado - Omessa indicazione delle ragioni della conferma - Omessa analisi dei motivi di appello - Conseguenze - Difetto assoluto di motivazione - Nullità della sentenza.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - OMESSA - IN GENERE
Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di appello abbia sostanzialmente riprodotto la decisione di primo grado, senza illustrare - neppure sinteticamente - le ragioni per cui ha inteso disattendere tutti i motivi di gravame, limitandosi a manifestare la sua condivisione della decisione di prime cure.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)