Sez. U - , Ordinanza n. 28802 del 04/10/2022 (Rv. 665941 - 01)
USI CIVICI - COMMISSARI REGIONALI - COMPETENZA | Accertamento “incidenter tantum” della “qualitas soli” - Azioni possessorie in cui detta qualità sia stata già accertata con giudicato - Controversie - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici - Esclusione - Ragioni.
USI CIVICI - COMMISSARI REGIONALI - COMPETENZA
In tema di giurisdizione, spettano al giudice ordinario - e non al Commissario per la liquidazione degli usi civici - sia le controversie tra privati in cui l'accertamento sulla qualità del terreno che si assume di "uso civico" (cd. "qualitas fundi") debba essere risolto "incidenter tantum", per essere stata la relativa eccezione sollevata al solo scopo di negare l'esistenza del diritto soggettivo di cui la controparte sostenga di essere titolare, risolvendosi la stessa nella contestazione di un fatto costitutivo del diritto azionato, sia quelle in cui insorga una questione possessoria su un terreno, la cui appartenenza al demanio civico sia già stata oggetto di accertamento coperto da giudicato, non avendo essa più attinenza con la "qualitas soli", che notoriamente afferisce al petitorio.
Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 11, Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 27 CORTE COST., Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 16, Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 29 CORTE COST., Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 30, Regio Decr. 26/02/1928 num. 332 CORTE COST., Legge 10/07/1930 num. 1078 CORTE COST., Legge 20/11/2017 num. 168 art. 2 com. 4, DPR 15/01/1972 num. 11 art. 1, DPR 24/07/1977 num. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)