Sez. 3, Ordinanza n. 20839 del 19/06/2026 (Rv. 678622-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE | Obbligazioni solidali - Cause scindibili - Deroga - Cause tra loro dipendenti o obiettiva interrelazione tra le posizioni dei coobbligati - Litisconsorzio processuale necessario - Sussistenza - Fattispecie. PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - In genere.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE
In tema di solidarietà passiva, il principio della scissione del rapporto processuale trova deroga, con conseguente litisconsorzio processuale necessario, quando le distinte posizioni dei coobbligati presentano obiettiva interrelazione, anche sul piano del diritto sostanziale, in quanto l'accertamento della responsabilità di uno dei condebitori presuppone necessariamente quello della responsabilità dell'altro, trovandosi le cause proposte nei confronti di ciascuno dei condebitori solidali in rapporto di subordinazione logica o di pregiudizialità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva dichiarato la nullità di quella di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio, rilevando che la delibazione della domanda
riconvenzionale proposta dal fideiussore, nell'ambito del giudizio instaurato dal debitore principale nei confronti suoi e del creditore, di accertamento negativo della propria obbligazione, e in subordine di accertamento del suo diritto di regresso, andava compiuta anche nei confronti del debitore garantito, cui, invece, non era stato notificato l'atto di riassunzione a seguito di interruzione del processo).
Cod. Civ. art. 1306, Cod. Civ. art. 2055, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)