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Sez. 1, Sentenza n. 91 del 10/01/1985 Cc. (dep. 30/05/1985) Rv. 169547 - 01

COMPETENZA PENALE - CONNESSIONE DI PROCEDIMENTI - EFFETTI - SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO - PENDENZA DI PROCEDIMENTI PRESSO GIUDICI DIVERSI, IN DISTINTE FASI PROCESSUALI, CONTRO GLI STESSI IMPUTATI PER UN MEDESIMO REATO PERMANENTE - COMPETENZA, ANCHE PER LA PARTE DELLA FATTISPECIE PARTICOLARE NON COINCIDENTE SPETTANTE AL GIUDICE CHE SI TROVA NELLA FASE PROCESSUALE PIÙ AVANZATA.*
Stato
decisa il 1985-01-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169547-01

COMPETENZA PENALE - CONNESSIONE DI PROCEDIMENTI - EFFETTI - SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO - PENDENZA DI PROCEDIMENTI PRESSO GIUDICI DIVERSI, IN DISTINTE FASI PROCESSUALI, CONTRO GLI STESSI IMPUTATI PER UN MEDESIMO REATO PERMANENTE - COMPETENZA, ANCHE PER LA PARTE DELLA FATTISPECIE PARTICOLARE NON COINCIDENTE SPETTANTE AL GIUDICE CHE SI TROVA NELLA FASE PROCESSUALE PIÙ AVANZATA.*

Qualora due giudici procedano in fasi processuali diverse contro gli stessi imputati per un medesimo reato permanente la Competenza spetta, anche per la parte della fattispecie particolare non coincidente, a quello di essi che si trova nella fase processuale più avanzata, stante il principio dell'impossibilità giuridica di regressione del processo ad una fase precedente, salvo i casi eccezionali di annullamento. (nella fattispecie il tribunale di Varese procedeva a giudizio per i delitti di associazione per delinquere ed estorsione aggravata, accertati in Varese il 23 agosto 1977, e contemporaneamente il G.i. Del tribunale di Milano procedeva contro le stesse persone e contro altre per i reati di associazione per delinquere e tentata truffa aggravata continuata, commessi dal gennaio all'aprile 1976. La Corte di Cassazione, a seguito di denuncia di conflitto ha ritenuto insussistente il conflitto nei confronti di tutti gli imputati in ordine ai delitti contro il patrimonio ed ha affermato la Competenza del tribunale di Varese in ordine al reato di cui all'art. 416 cod. pen. limitatamente agli imputati che di tale delitto dovevano rispondere in entrambi i processi).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)