diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 84 del 1967

Decisione
decisa il 1967-06-15, depositata il 1967-07-03
ECLI
ECLI:IT:COST:1967:84
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 4658

  • Frodi in materia di preparazione e commercio di vini
  • D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162
  • Termine di esercizio della delega
  • Preteso mancato rispetto per ritardo nella pubblicazione della legge di delegazione
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Le questioni di legittimità costituzionale del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, concernente "Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti", sollevata con riferimento agli artt. 73 e 76 della Costituzione, in quanto la legge delegata sarebbe stata emanata oltre il termine di tre mesi fissato con la legge delega 9 ottobre 1964, n. 991, ed in quanto la stessa legge delega sarebbe stata pubblicata in ritardo, sono manifetamente infondate essendo state già decise con le sentenze nn. 13/1967, 32/1967 e 33/1967.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, concernente "Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti", promossi con ordinanze emesse il 7 dicembre 1966 dal pretore di Casale Monferrato nei procedimenti penali a carico di Lavagno Luigi e di Lavagno Francesco, iscritto ai nn. 9 e 10 del Registro ordinanze 1967 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del 25 febbraio 1967; Udita nella camera di consiglio del 1 giugno 1967 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;
punto 1
Ritenuto che con le ordinanze sopra indicate è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, in riferimento agli artt. 73 e 76 della Costituzione in quanto, essendo la legge delega 9 ottobre 1964, n. 991, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1964, entrata in vigore il 12 novembre 1964, il termine di tre mesi, prefissato per l'esercizio della delega, sarebbe scaduto nel giorno 11 febbraio 1965, mentre la legge delegata è stata emanata il successivo giorno 12 ed in quanto, essendo stata la legge delega pubblicata con ritardo, si sarebbe eluso il termine predetto; che le ordinanze sono state notificate, comunicate e pubblicate ritualmente, ma nessuno si è costituito in questa sede;
punto 2
Considerato che con diverse sentenze (numeri 13, 32 e 33 del 1967) questa Corte ha dichiarato non fondate le questioni predette e che non sono state addotte e non sussistono ragioni che inducano a modificare le precedenti decisioni;
punto 3
Visti gli articoli 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe ed ordina la restituzione degli atti al pretore di Casale Monferrato. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1967. GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze