Sez. 3, Sentenza n. 3288 del 29/11/1973 (Rv. 367154 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA - ERRONEA DEDUZIONE DI UNA CLAUSOLA CONTRATTUALE - ERRONEA QUALIFICAZIONE DEL FATTO IN ORDINE ALLE CLAUSOLE CONTRATTUALI - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE DELLA CLAUSOLA CONTRATTUALE APPLICABILE - DIVERSA QUALIFICAZIONE GIURIDICA - LEGITTIMITA - LIMITI - FATTISPECIE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA - ERRONEA DEDUZIONE DI UNA CLAUSOLA CONTRATTUALE - ERRONEA QUALIFICAZIONE DEL FATTO IN ORDINE ALLE CLAUSOLE CONTRATTUALI - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE DELLA CLAUSOLA CONTRATTUALE APPLICABILE - DIVERSA QUALIFICAZIONE GIURIDICA - LEGITTIMITA - LIMITI - FATTISPECIE.*
Se l'attore o il convenuto, pur deducendo esattamente il fatto che a norma del contratto giustificherebbe, rispettivamente, l'accoglimento od il rigetto della domanda, si fondi per errore su una clausola contrattuale invece che su un'altra, ovvero qualifichi erroneamente il fatto stesso in relazione al contenuto di una invece che di un'altra clausola, il giudice, fermo restando il fatto dedotto nella sua essenza materiale, puo ricercare quale sia la clausola realmente applicabile ai fini della decisione della questione proposta, procedendo, in relazione al contenuto della clausola stessa, ad una diversa qualificazione giuridica, sempre che non risulti violato il principio della non rilevabilita di ufficio delle eccezioni in senso stretto. (nella specie, una societa assicuratrice della responsabilita civile derivante dalla circolazione di un autoveicolo, nel resistere alla domanda dell'assicurato di adempimento del contratto, aveva dedotto l'inapplicabilita della garanzia assicurativa, perche la circostanza che l' assicurato aveva circolato con la vettura nonostante la conoscenza dell'inefficienza dell'impianto frenante costituiva aggravamento del rischio a norma della clausola otto della polizza; i giudici del merito, diversamente qualificando il fatto, avevano affermato che esso dava luogo ad una ipotesi di rischio escluso secondo la clausola nove della polizza. La SC rigettando la censura di ultrapetizione ha enunciato il principio di cui in massima).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)