Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio
Testo in vigore al
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Comitato economico e sociale2,
visto il parere del Comitato delle regioni3, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4),
L'articolo 19 del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine5, prevede l'istituzione di un sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine, applicabile in tutti gli Stati membri a decorrere dal 1o gennaio 2000. Il medesimo articolo prevede inoltre che, in base a una proposta della Commissione, anteriormente a tale data siano stabilite le regole generali di un sistema obbligatorio.
Il regolamento (CE) n. 2772/1999 del Consiglio, del 21 dicembre 1999, che stabilisce le regole generali per un sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine6 prevede che tali regole generali si applichino unicamente a titolo provvisorio, durante un periodo massimo di 8 mesi, e cioè dal 1o gennaio al 31 agosto 2000.
Per motivi di chiarezza è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 820/97 e sostituirlo con il presente regolamento.
Come conseguenza dell'instabilità del mercato delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine causata dalla crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina, la migliorata trasparenza in merito alle condizioni di produzione e commercializzazione di tali prodotti, in particolare per quanto attiene alla rintracciabilità, ha esercitato un'influenza positiva sul consumo di carni bovine. Per mantenere e rafforzare la fiducia del consumatore nelle carni bovine ed evitare che sia ingannato, è necessario sviluppare il quadro nell'ambito del quale si forniscono informazioni al consumatore mediante un'etichettatura adeguata e chiara del prodotto.
A tal fine è indispensabile istituire, da un lato, un sistema efficace di identificazione e di registrazione dei bovini nella fase della produzione e, dall'altro, un sistema comunitario specifico di etichettatura nel settore delle carni bovine fondato su criteri oggettivi nella fase della commercializzazione.
Grazie alle garanzie fornite da tale miglioramento, saranno parimenti soddisfatte talune esigenze di interesse generale, in particolare la tutela della sanità pubblica e della salute degli animali.
Di conseguenza la fiducia dei consumatori nella qualità delle carni bovine e dei prodotti a base di carni sarà migliorata, sarà preservato un livello elevato di tutela della salute pubblica, e la stabilità duratura del mercato delle carni bovine sarà rafforzata.
L'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno7, dispone che gli animali destinati agli scambi intracomunitari debbano essere identificati conformemente ai requisiti della normativa comunitaria ed essere registrati in modo da poter risalire all'azienda, al centro o all'organismo di origine o di passaggio, come pure che anteriormente al 1o gennaio 1993 detti sistemi di identificazione e di registrazione debbano essere estesi ai movimenti di animali all'interno del territorio di ciascuno Stato membro.
A norma dell'articolo 14 della direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE8, l'identificazione e la registrazione dei suddetti animali prevista all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 90/425/CEE devono essere effettuate dopo il controllo di cui sopra, eccetto per quanto riguarda gli animali da macello e gli equidi registrati.
Ai fini della gestione di alcuni regimi di aiuto comunitari nel settore agricolo, è necessario per alcuni tipi di bestiame identificare i singoli capi. I sistemi di identificazione e di registrazione devono pertanto consentire l'applicazione e il controllo di tali misure di identificazione individuale.
Occorre prevedere uno scambio rapido ed efficace delle informazioni tra gli Stati membri per la corretta applicazione del presente regolamento. Le norme comunitarie pertinenti sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 1468/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola9 e dalla direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica10.
Le regole attuali in materia di identificazione e di registrazione dei bovini sono state fissate dalla direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali11, e dal regolamento (CE) n. 820/97. Come dimostra l'esperienza, l'attuazione di questa direttiva per quanto riguarda i bovini non è stata interamente soddisfacente e deve essere migliorata. Occorre quindi adottare un regolamento specifico per i bovini in modo da rafforzare le disposizioni di detta direttiva.
Per rendere accettabile il sistema perfezionato di identificazione da istituire, è indispensabile non imporre al produttore esigenze eccessive sul piano amministrativo. Devono pertanto essere previsti termini di attuazione praticabili.
Per poter rintracciare gli animali con rapidità e precisione ai fini del controllo dei regimi di aiuto comunitari è opportuno che ogni Stato membro crei una banca dati nazionale informatizzata nella quale figurino l'identità dell'animale, tutte le aziende del proprio territorio e i movimenti degli animali, conformemente alle disposizioni della direttiva 97/12/CE del Consiglio, del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina12, che precisa i requisiti sanitari per tale base di dati.
È importante che ogni Stato membro adotti tutte le misure eventualmente ancora necessarie affinché la banca dati informatizzata nazionale sia completamente operativa il più rapidamente possibile.
Occorre adottare provvedimenti affinché siano messe in atto le condizioni tecniche idonee a garantire una comunicazione ottimale tra il produttore e la base di dati, nonché una completa utilizzazione delle basi stesse.
Per poter ricostruire i loro movimenti, i bovini dovrebbero essere identificati con un marchio apposto su ciascun orecchio e accompagnati di norma da un passaporto nel corso dei vari movimenti. Le caratteristiche del marchio e del passaporto dovrebbero essere stabilite a livello comunitario. Di norma, dovrebbe essere rilasciato un passaporto per ciascun animale cui sono stati assegnati marchi auricolari.
Gli animali importati dai paesi terzi conformemente alla direttiva 91/496/CEE dovrebbero essere soggetti agli stessi requisiti in materia di identificazione.
Ogni animale dovrebbe conservare i propri marchi auricolari per tutta la vita.
La Commissione sta esaminando la possibilità, sulla base dei lavori svolti dal Centro comune di ricerca, di utilizzare dispositivi elettronici per l'identificazione degli animali.
I detentori di animali, eccettuati i trasportatori, dovrebbero tenere un registro aggiornato degli animali presenti nella propria azienda. Le caratteristiche di tale registro dovrebbero essere fissate a livello comunitario. L'autorità competente dovrebbe avere accesso, a sua richiesta, al registro suddetto.
Gli Stati membri possono porre a carico dell'insieme della filiera delle carni bovine le spese derivanti dall'applicazione delle suddette misure.
Occorre designare l'autorità o le autorità competenti per l'applicazione di ciascun titolo del presente regolamento.
Dovrebbe essere introdotto un sistema obbligatorio di etichettatura della carne bovina ed essere reso obbligatorio in tutti gli Stati membri. Nell'ambito di tale sistema obbligatorio, gli operatori e le organizzazioni che commercializzano carni bovine dovrebbero indicare sull'etichetta informazioni sulle carni bovine e il luogo di macellazione dell'animale o degli animali da cui provengono le carni.
Il sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine dovrebbe essere rinforzato a partire dal 1o gennaio 2002. Nel suo ambito, è opportuno che gli operatori e le organizzazioni che commercializzano carni bovine indichino sull'etichetta anche informazioni relative all'origine di tali carni, in particolare il luogo in cui l'animale o gli animali da cui provengono le carni sono nati e sono stati ingrassati e macellati.
Altre informazioni oltre a quelle concernenti il luogo in cui l'animale o gli animali da cui provengono le carni sono nati, sono stati ingrassati e macellati possono essere fornite nell'ambito del sistema di etichettatura volontario delle carni bovine.
È opportuno che a decorrere dal 1o gennaio 2002 sia in vigore il sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine basato sull'origine, fermo restando che le informazioni complete sui movimenti dei bovini nella Comunità sono richieste solo per gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997.
È necessario che il sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine si applichi anche ai bovini importati nella Comunità. Occorre tuttavia tener conto del fatto che gli operatori o le organizzazioni dei paesi terzi potrebbero non disporre di tutte le informazioni richieste per l'etichettatura della carne bovina prodotta nella Comunità. È pertanto necessario stabilire il minimo necessario di informazioni che i paesi terzi devono indicare sull'etichetta.
Per gli operatori e le organizzazioni che producono e commercializzano carni bovine macinate, che possono non essere in grado di fornire tutte le informazioni richieste nell'ambito del sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine, occorre prevedere deroghe tali da garantire che venga comunque fornito un numero minimo di indicazioni.
L'obiettivo dell'etichettatura è di procurare la massima trasparenza nella commercializzazione delle carni bovine.
Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano quanto disposto nel regolamento (CEE) n. 2081/92, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari13.
Per tutte le indicazioni diverse da quelle previste dal sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine è altresì necessario prevedere un quadro normativo comunitario relativo all'etichettatura. Data la diversità delle descrizioni delle carni bovine commercializzate nella Comunità, appare indicato istituire un sistema di etichettatura facoltativo. Un sistema efficace di etichettatura facoltativo presuppone la possibilità di risalire dalle carni bovine etichettate all'animale o agli animali di origine. Le modalità di etichettatura decise da un operatore o da un'organizzazione dovrebbero essere contenute in un disciplinare da trasmettere, per l'autorizzazione, all'autorità competente. L'operatore e l'organizzazione dovrebbero essere autorizzati ad etichettare le carni bovine soltanto se l'etichetta reca il nome o il logotipo d'identificazione rispettivo. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero essere autorizzate a revocare l'approvazione di un disciplinare qualora siano riscontrate irregolarità. Per garantire che i disciplinari di etichettatura possano essere riconosciuti in tutta la Comunità, è necessario prevedere uno scambio d'informazioni tra i vari Stati membri.
Anche gli operatori e le organizzazioni che importano nella Comunità carni bovine provenienti da paesi terzi possono voler etichettare i propri prodotti conformemente al sistema di etichettatura facoltativo. È pertanto opportuno prevedere disposizioni che hanno come fine di garantire nella maggior misura del possibile che le misure adottate per l'etichettatura delle carni bovine importate siano altrettanto affidabili di quelle stabilite per le carni bovine comunitarie.
Il passaggio dal regime di cui al titolo II del regolamento (CE) n. 820/97 a quello di cui al presente regolamento può provocare difficoltà non previste da quest'ultimo. Per far fronte a tale eventualità, è necessario dare facoltà alla Commissione di adottare le necessarie misure transitorie. La Commissione deve inoltre essere autorizzata, quando ciò appaia giustificato, a risolvere problemi pratici specifici.
Per garantire l'affidabilità delle misure previste dal presente regolamento, è necessario obbligare gli Stati membri ad attuare misure di controllo adeguate ed efficaci. Tali controlli dovrebbero essere effettuati fatti salvi altri controlli che la Commissione può svolgere per analogia con l'articolo 9 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità14.
È opportuno prevedere sanzioni adeguate in caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento.
Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione15,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Titolo I. Identificazione e registrazione dei bovini
Art. 1
1. Ogni Stato membro istituisce, conformemente alle disposizioni del presente titolo, un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini.
2. Le disposizioni del presente titolo si applicano fatte salve le norme comunitarie esistenti per l'eradicazione o il controllo di una malattia e fermi restando la direttiva 91/496/CEE e il regolamento (CEE) n. 3508/9216.
Art. 2
Ai fini del presente titolo si intende per:
«animale»: un bovino quale definito all’articolo 2, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva 64/432/CEE, compresi gli animali utilizzati per eventi culturali e sportivi,
«azienda»: qualsiasi stabilimento, costruzione e, nel caso di una fattoria all'aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati o governati animali oggetto del presente regolamento, situati nel territorio di uno Stato membro,
«detentore»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile degli animali, su base sia permanente che temporanea, anche durante il trasporto o su un mercato,
«autorità competente»: l'autorità centrale o le autorità di uno Stato membro responsabili o incaricate dell'esecuzione dei controlli veterinari e dell'applicazione del presente titolo o, per il controllo dei premi, le autorità incaricate dell'esecuzione del regolamento (CEE) n. 3508/92.
Art. 3
Il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini comprende i seguenti elementi:
a) mezzi di identificazione per identificare i singoli animali;
b) basi di dati informatizzate;
c) passaporti per gli animali;
d) registri individuali tenuti presso ciascuna azienda.
La Commissione e l'autorità competente dello Stato membro interessato hanno accesso a tutte le informazioni previste dal presente titolo. La Commissione e gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che tutte le parti interessate, tra cui le associazioni di consumatori interessate riconosciute dallo Stato membro, abbiano accesso a tali dati, a condizione che siano assicurate la necessaria riservatezza e la protezione dei dati ai sensi del diritto nazionale.
Art. 4 Obbligo di identificare gli animali
1.
Tutti gli animali di un’azienda sono identificati mediante almeno due mezzi di identificazione elencati nell’allegato I e conformi alle norme adottate ai sensi del paragrafo 3, nonché approvati dall’autorità competente. Almeno uno dei mezzi di identificazione è visibile e reca un codice di identificazione visibile.
Il primo comma non si applica agli animali nati prima del 1 gennaio 1998 e non destinati al commercio intra-Unione. Tali animali sono identificati mediante almeno un mezzo di identificazione.
Al fine di garantire l’adeguamento al progresso tecnologico, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 22 ter riguardo all’aggiunta di mezzi di identificazione all’elenco figurante nell’allegato I, garantendo nel contempo la loro interoperabilità.
I mezzi di identificazione sono assegnati all’azienda, distribuiti ed applicati agli animali secondo modalità definite dall’autorità competente.
I due mezzi di identificazione autorizzati conformemente agli atti delegati e agli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 3 e del presente paragrafo e che sono applicati a un singolo animale recano lo stesso e unico codice di identificazione che, unitamente alla registrazione degli animali, consente di identificare l’animale individualmente, nonché l’azienda in cui è nato.
2. In deroga al paragrafo 1, qualora i caratteri che compongono il codice di identificazione dell’animale non permettano l’applicazione di un identificatore elettronico con lo stesso e unico codice di identificazione, lo Stato membro interessato può consentire che, sotto la supervisione della sua autorità competente, il secondo mezzo di identificazione possa recare un codice diverso, purché sia rispettata ciascuna delle condizioni seguenti:
a) l’animale sia nato prima della data di entrata in vigore degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3, secondo comma, lettera c);
b) sia garantita la piena tracciabilità;
c) sia possibile l’identificazione individuale dell’animale, nonché l’identificazione dell’azienda in cui è nato;
d) l’animale non sia destinato al commercio nell’ambito dell’Unione.
3.
Al fine di garantire l’opportuna tracciabilità e adattabilità al progresso tecnico e al funzionamento ottimale del sistema di identificazione, la Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 22 ter riguardo ai requisiti relativi ai mezzi di identificazione figuranti nell’allegato I e alle misure transitorie che occorrono per l’introduzione di un particolare mezzo di identificazione.
Sulla base delle pertinenti norme ISO o di altre norme tecniche internazionali adottate da organismi di normazione riconosciuti a livello internazionale, a condizione che le norme internazionali in parola siano in grado di garantire, come minimo, un grado più elevato di sicurezza e di prestazioni rispetto alle norme ISO, la Commissione fissa, mediante atti di esecuzione, le norme necessarie riguardanti:
a) il formato e la concezione dei mezzi di identificazione;
b) le procedure e tecniche per l’identificazione elettronica dei bovini; e
c) la configurazione del codice di identificazione.
Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.
4.
A decorrere dal 18 luglio 2019, gli Stati membri garantiscono che siano ultimate le infrastrutture necessarie per provvedere all’identificazione degli animali sulla base di un identificatore elettronico come mezzo ufficiale di identificazione, conformemente al presente regolamento.
A decorrere da18 luglio 2019, gli Stati membri possono introdurre disposizioni nazionali per rendere obbligatorio l’uso di un identificatore elettronico come uno dei due mezzi di identificazione di cui al paragrafo 1.
Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al secondo comma, comunicano alla Commissione il testo di tali disposizioni nazionali e rendono disponibile questa informazione in Internet. La Commissione assiste gli Stati membri nel rendere l’informazione disponibile al pubblico fornendo sul proprio sito web i collegamenti ai siti web pertinenti degli Stati membri.
5.
In deroga al paragrafo 1, i bovini destinati a manifestazioni culturali e sportive diverse da fiere e esposizioni, possono essere identificati mediante mezzi di identificazione alternativi che offrano standard di identificazione equivalenti a quelli previsti al paragrafo 1.
Le aziende che utilizzano mezzi di identificazione alternativi di cui al primo comma sono registrate nella banca dati informatizzata prevista dall’articolo 5.
La Commissione fissa, mediante atti di esecuzione, le norme necessarie per questa registrazione. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.
Al fine di assicurare la tracciabilità in base a standard di identificazione equivalenti a quelli previsti al paragrafo 1, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 22 ter per quanto riguarda i requisiti relativi ai mezzi di identificazione alternativi di cui al primo comma, comprese le misure transitorie che occorrono per la loro introduzione.
La Commissione può fissare, mediante atti di esecuzione, le norme riguardanti il formato e la concezione dei mezzi alternativi di identificazione di cui al primo comma, comprese le misure transitorie che occorrono per la loro introduzione. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.
6. Ciascuno Stato membro trasmette agli altri Stati membri e alla Commissione il modello dei mezzi di identificazione utilizzati nel suo territorio e rende questa informazione disponibile in Internet. La Commissione assiste gli Stati membri nel rendere l’informazione disponibile al pubblico fornendo sul proprio sito web i collegamenti ai siti web pertinenti degli Stati membri.
7.
Art. 4 bis Termine per l’applicazione dei mezzi di identificazione
1.
I mezzi di identificazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, sono applicati all’animale entro un termine massimo che viene fissato dallo Stato membro in cui l’animale è nato. Il termine massimo è calcolato dalla nascita dell’animale e non supera i 20 giorni.
In deroga al primo comma, per motivi connessi allo sviluppo fisiologico degli animali, tale termine può essere prorogato, per il secondo mezzo di identificazione, fino a 60 giorni dopo la nascita dell’animale.
Nessun animale può lasciare l’azienda in cui è nato prima che siano stati applicati i due mezzi di identificazione a tale animale.
2. Al fine di consentire l’applicazione dei mezzi di identificazione in circostanze eccezionali caratterizzate dall’insorgere di difficoltà di ordine pratico, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 22 ter al fine di determinare le circostanze speciali nelle quali gli Stati membri possono prorogare i termini massimi per l’applicazione dei mezzi di identificazione come previsto dal primo e secondo comma del paragrafo 1. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione ogniqualvolta si avvalgono di tale facoltà.
Art. 4 ter Identificazione di animali provenienti da paesi terzi
1.
Qualsiasi animale sottoposto ai controlli veterinari ai sensi della direttiva 91/496/CEE, che è introdotto nell’Unione in provenienza da un paese terzo e destinato a un’azienda all’interno del territorio dell’Unione, è identificato nell’azienda di destinazione mediante i mezzi di identificazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1.
L’identificazione iniziale applicata all’animale nel paese terzo d’origine è registrata nella banca dati informatizzata di cui all’articolo 5 unitamente al codice unico di identificazione del mezzo di identificazione attribuito all’animale dallo Stato membro di destinazione.
Il primo comma non si applica agli animali destinati direttamente a un macello situato in uno Stato membro purché tali animali siano macellati entro 20 giorni da detti controlli veterinari ai sensi della direttiva 91/496/CEE.
2.
I mezzi di identificazione degli animali di cui all’articolo 4, paragrafo 1, sono applicati entro un termine massimo che viene fissato dallo Stato membro in cui è situata l’azienda di destinazione. Tale termine non supera i 20 giorni a decorrere dai controlli veterinari di cui al paragrafo 1.
In deroga al primo comma, per motivi connessi allo sviluppo fisiologico degli animali, tale termine può essere prorogato fino a 60 giorni dopo la nascita dell’animale, per il secondo mezzo di identificazione.
I due mezzi di identificazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, sono, in ogni caso, applicati agli animali prima che questi lascino l’azienda di destinazione.
3.
Qualora l’azienda di destinazione sia situata in uno Stato membro che ha introdotto disposizioni nazionali per rendere obbligatorio l’uso di un identificatore elettronico, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, gli animali sono identificati mediante tale identificatore elettronico nell’azienda di destinazione nell’Unione entro un termine che viene fissato dallo Stato membro di destinazione. Tale termine non supera i 20 giorni a decorrere dai controlli veterinari di cui al paragrafo 1.
In deroga al primo comma, per motivi connessi allo sviluppo fisiologico degli animali, tale termine può, per il secondo mezzo di identificazione, essere prorogato fino a 60 giorni dalla nascita dell’animale.
L’identificatore elettronico è, in ogni caso, applicato agli animali prima che questi lascino l’azienda di destinazione.
Art. 4 quater Identificazione degli animali trasferiti da uno Stato membro ad un altro
1.
Gli animali trasferiti da uno Stato membro ad un altro conservano i mezzi di identificazione originari ad essi applicati a norma dell’articolo 4, paragrafo 1.
In deroga al primo comma, a decorrere dal 18 luglio 2019, l’autorità competente dello Stato membro di destinazione può tuttavia consentire:
a) la sostituzione di uno dei mezzi di identificazione con un identificatore elettronico senza modificare il codice unico di identificazione originario dell’animale;
b) la sostituzione di entrambi i mezzi di identificazione con due nuovi mezzi di identificazione, entrambi recanti lo stesso e unico codice di identificazione. Questa deroga può essere applicata entro i cinque anni successivi al 18 luglio 2019, qualora i caratteri che compongono il codice di identificazione di un marchio auricolare convenzionale di un animale non consentano l’applicazione di un identificatore elettronico con lo stesso e unico codice di identificazione, e a condizione che l’animale sia nato prima della data di entrata in vigore degli atti di esecuzione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, lettera c).
2.
Qualora l’azienda di destinazione sia situata in uno Stato membro che ha introdotto disposizioni nazionali per rendere obbligatorio l’uso di un identificatore elettronico, gli animali sono identificati mediante tale identificatore elettronico al più tardi nell’azienda di destinazione entro un termine massimo che viene fissato dallo Stato membro in cui è situata detta azienda. Tale termine massimo non supera i 20 giorni dalla data di arrivo degli animali nell’azienda di destinazione.
In deroga al primo comma, per motivi connessi allo sviluppo fisiologico degli animali, tale termine può essere prorogato, per il secondo mezzo di identificazione, fino a 60 giorni dopo la nascita dell’animale.
L’identificatore elettronico è, in ogni caso, applicato agli animali prima che questi lascino l’azienda di destinazione.
Il primo comma non si applica tuttavia agli animali destinati direttamente a un macello situato nel territorio di uno Stato membro che ha introdotto disposizioni nazionali per rendere obbligatorio l’uso di un identificatore elettronico.
Art. 4 quinquies Rimozione, modifica o sostituzione dei mezzi di identificazione
Nessun mezzo di identificazione può essere rimosso, modificato o sostituito senza l’autorizzazione dell’autorità competente. Tale autorizzazione può essere concessa solo qualora la rimozione, la modifica o la sostituzione non comprometta la tracciabilità dell’animale e siano possibili la sua identificazione individuale nonché l’identificazione dell’azienda in cui è nato.
Qualsiasi sostituzione di un codice di identificazione è registrata nella banca dati informatizzata di cui all’articolo 5 unitamente al codice unico di identificazione del mezzo di identificazione originario dell’animale.
Art. 5
L’autorità competente degli Stati membri istituisce una banca dati informatizzata a norma degli articoli 14 e 18 della direttiva 64/432/CEE.
Gli Stati membri possono scambiare dati elettronici tra le loro rispettive banche dati informatizzate a decorrere dalla data in cui la Commissione riconosca la piena operatività del sistema di scambio di dati. A tutela degli interessi del detentore, lo scambio avviene in maniera tale da garantire la protezione dei dati e prevenire qualunque tipo di abuso.
Nell’ottica di garantire lo scambio elettronico delle informazioni tra Stati membri, la Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 22 ter per stabilire le norme relative ai dati che devono essere scambiati fra le banche dati informatizzate degli Stati membri.
La Commissione, mediante atti di esecuzione, fissa le condizioni e le modalità tecniche di tale scambio e riconosce la piena operatività del sistema di scambio di dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.
Art. 6
1. Qualora uno Stato membro non proceda allo scambio elettronico di dati con altri Stati membri nell’ambito del sistema di scambio elettronico di cui all’articolo 5:
a) per ciascun animale destinato a scambi intra-Unione l’autorità competente di tale Stato membro rilascia un passaporto in base alle informazioni contenute nella banca dati informatizzata istituita in tale Stato membro;
b) ciascun animale per cui è rilasciato un passaporto è accompagnato da detto passaporto ogniqualvolta è trasferito da uno Stato membro ad un altro;
c) quando l’animale arriva all’azienda di destinazione il passaporto che lo accompagna è consegnato all’autorità competente dello Stato membro in cui è situata l’azienda di destinazione.
2. Al fine di consentire la tracciabilità dei movimenti degli animali fino all’azienda di origine situata in uno Stato membro, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 22 ter per stabilire le norme concernenti le informazioni contenute nella banca dati informatizzata da includere nei passaporti per gli animali, comprese le misure transitorie che occorrono per la loro introduzione.
3.
4.
5.
Art. 6 bis
Il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di adottare disposizioni nazionali riguardo al rilascio di passaporti per gli animali non destinati agli scambi intra-Unione.
Art. 7
1.
Ogni detentore di animali, ad eccezione dei trasportatori:
tiene un registro aggiornato,
comunica all’autorità competente, entro un termine massimo stabilito dallo Stato membro interessato, tutti i movimenti a destinazione e a partire dall’azienda nonché tutte le nascite e tutti i decessi di animali avvenuti nell’azienda, specificandone la data; tale termine massimo è compreso fra un minimo di tre e un massimo di sette giorni dal verificarsi di uno di tali eventi. Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di prorogare il termine massimo di sette giorni.
Al fine di tenere conto delle difficoltà di ordine pratico che possono insorgere in casi eccezionali, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 22 ter per determinare le circostanze eccezionali in cui gli Stati membri possono prorogare il termine massimo di sette giorni di cui al primo comma, secondo trattino, nonché la durata massima di tale proroga, che non supera i 14 giorni dopo il periodo di sette giorni di cui al primo comma, secondo trattino.
2. Al fine di garantire una tracciabilità adeguata ed efficace dei bovini in occasione del pascolamento stagionale, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 22 ter riguardo agli Stati membri o alle rispettive zone in cui si applicano norme speciali per il pascolamento stagionale, inclusi i termini temporali, gli obblighi specifici dei detentori e le norme relative alla registrazione dell’azienda e alla registrazione dei movimenti di tali bovini, comprese le misure transitorie che occorrono per la loro introduzione.
3. Il detentore fornisce all'autorità competente, a richiesta, tutte le informazioni relative all'origine, all'identificazione e, eventualmente, alla destinazione degli animali di cui è stato proprietario o che ha tenuto, trasportato, commercializzato o macellato.
4. Il registro, il cui modello è approvato dall'autorità competente, è tenuto manualmente o su supporto informatico ed è in qualsiasi momento accessibile all'autorità competente a richiesta, per un periodo determinato dall'autorità medesima, che non può essere inferiore ai tre anni.
5. In deroga al paragrafo 4 la tenuta di un registro è facoltativa per ogni detentore che:
a) abbia accesso alla banca dati informatizzata prevista dall’articolo 5 che già contiene le informazioni da inserire nel registro; nonché
b) inserisca o abbia fatto inserire le informazioni aggiornate direttamente nella banca dati informatizzata prevista dall’articolo 5.
6. Al fine di garantire l’esattezza e l’affidabilità delle informazioni da accludere nel registro dell’azienda di cui al presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 22 ter per stabilire le norme necessarie in relazione alle informazioni, comprese le misure transitorie che occorrono per la loro introduzione.
Art. 8
Art. 9
Gli Stati membri possono porre a carico dei detentori di cui all'articolo 2 i costi connessi ai sistemi di cui all'articolo 3 e ai controlli previsti nel presente titolo.