Sez. L, Sentenza n. 145 del 08/01/1983 (Rv. 424956 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - TUTELA DELLE ASPETTATIVE ALLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - RICHIESTA NEL CORSO DEL RAPPORTO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - PERDITA DELLE PRESTAZIONI CAUSATA DALLA OMISSIONE CONTRIBUTIVA - AZIONI ESPERIBILI - AZIONE RISARCITORIA EX ART. 2116 COD. CIV. - PROPONIBILITÀ - CONDIZIONI - VALUTAZIONE DEL DANNO - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - TUTELA DELLE ASPETTATIVE ALLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - RICHIESTA NEL CORSO DEL RAPPORTO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - PERDITA DELLE PRESTAZIONI CAUSATA DALLA OMISSIONE CONTRIBUTIVA - AZIONI ESPERIBILI - AZIONE RISARCITORIA EX ART. 2116 COD. CIV. - PROPONIBILITÀ - CONDIZIONI - VALUTAZIONE DEL DANNO - CRITERI.*
In caso di omissione contributiva, il lavoratore può chiedere, anche nel corso del rapporto, la tutela delle sue aspettative alle prestazioni assicurative - ancor prima del verificarsi degli eventi che condizionano l'erogazione di queste - avvalendosi a tal fine della domanda di condanna generica al risarcimento del danno o di quella diretta alla reintegrazione specifica ex art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338, la quale ultima ha come contraddittore necessario anche l'istituto assicuratore; mentre, qualora l'omissione abbia determinato la perdita di queste prestazioni il lavoratore può proporre l'Azione risarcitoria ex art. 2116 cod. civ., - che sorge nel momento in cui, verificatosi l'evento coperto da Assicurazione, l'istituto assicuratore abbia, con provvedimento definitivo, rifiutato di corrispondere le prestazioni stesse, ovvero la diversa Azione di risarcimento in Forma specifica, mediante Costituzione di una rendita sostitutiva ex art. 13 della citata legge n. 1338 del 1962, dovendosi, nella prima di tale ipotesi, commisurare il risarcimento dovuto ex art. 2116 non solo al danno emergente, comprensivo dei ratei di pensione perduti; ma anche al lucro cessante, secondo le Disposizioni generali di cui agli artt. 1223, 1226 e 1227 cod. civ..*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2116, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)