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Sez. 1 - , Ordinanza n. 23157 del 26/09/2018 (Rv. 650617 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE | Società avente ad oggetto l’esercizio di un’attività commerciale - Effettivo esercizio di attività agricola - Esenzione dal fallimento - Non sussiste - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650617-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE

Ai fini dell'esenzione dal fallimento di un'impresa, costituita in forma societaria ed avente quale oggetto statutario l'esercizio di attività commerciale, non rileva l'attività agricola effettivamente esercitata, poiché tali società acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, in considerazione di quanto previsto nello statuto, diversamente dall'imprenditore commerciale individuale, che assume la qualifica solo in conseguenza dell'esercizio effettivo dell'attività.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2135, Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. del 2004 num. 99 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)