Sez. 1, Sentenza n. 1631 del 28/04/1975 (Rv. 375234 - 01)
FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEIUSSORE PER OBBLIGAZIONE FUTURA - RINUNCIA PREVENTIVA DEL FIDEIUSSORE - LEGITTIMITA.*
FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEIUSSORE PER OBBLIGAZIONE FUTURA - RINUNCIA PREVENTIVA DEL FIDEIUSSORE - LEGITTIMITA.*
Il fideiussore per obbligazione futura ben puo rinunciare preventivamente ad avvalersi dell'Estinzione della garanzia comminata dall'art 1956 cod civ per l'ipotesi in cui il creditore conceda credito al debitore principale con la consapevolezza delle mutate sue condizioni patrimoniali, e, cio malgrado, senza speciale autorizzazione del fideiussore. Tale rinuncia preventiva, invero, non urta contro alcun principio di ordine pubblico e - comportando soltanto, in definitiva, l'assunzione da parte del fideiussore del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore - non impinge nella nullita sancita dall'art 1229 cod civ. (Conf 894/72, mass n 357134).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1229, Cod. Civ. art. 1956
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)