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Sez. 1, Sentenza n. 1011 del 27/04/1964 (Rv. 301418 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - DECENNALE (ABBREVIATA) - IN GENERE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - TRASFERIMENTO DA PARTE DI RAPPRESENTANTE PRIVO DI POTERI - USUCAPIONE ABBREVIATA - INAPPLICABILITA - TRASFERIMENTO DI UN IMMOBILE D'UN MINORE DA PARTE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE IN PROPRIO - USUCAPIONE ABBREVIATA - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1964-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/301418-01

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - DECENNALE (ABBREVIATA) - IN GENERE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - TRASFERIMENTO DA PARTE DI RAPPRESENTANTE PRIVO DI POTERI - USUCAPIONE ABBREVIATA - INAPPLICABILITA - TRASFERIMENTO DI UN IMMOBILE D'UN MINORE DA PARTE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE IN PROPRIO - USUCAPIONE ABBREVIATA - APPLICABILITA.*

L'usucapione abbreviata e possibile solo se l'inidoneita del titolo derivi dal fatto che l'alienante ha disposto di un immobile altruì in tutti gli altri casi di invalidita ed inefficacia del titolo l'usucapione si compie soltanto con il decorso del termine ordinario. Il trasferimento da parte del rappresentante senza poteri, o privo della necessaria autorizzazione, dando vita ad un negozio annullabile, come tale non idoneo a trasferire la proprieta, non consente l'applicazione della regola circa l'acquisto 'a non dominò, perche la rappresentanza senza poteri implica la irrilevanza come 'negoziò del negozio compiuto, non potendosi ritenere obbligata ne la persona del rappresentante mancando la sua autorizzazione - ne quella del rappresentante, in quanto questi, avendo speso il nome altrui, ha dimostrato con cio di non contrarre in proprio. Nel sistema dell'usucapione abbreviata il dominus e estraneo al negozio, che pur interessa cosi sensibilmente il suo patrimonio poiche il negozio stesso costituisce mero fatto che per virtu di legge puo essere produttivo di effetti giuridici. Le posizioni del legale rappresentante del minore che venda un immobile appartenente a quest'ultimo, ma lo venda a nome proprio, e nella qualita, e identica, ai fini dell'usucapione decennale, a quella di chi venda un immobile altrui senza alcun collegamento negoziale con il vero proprietario. Anche nel caso della vendita del bene del minore la inidoneita del titolo deriva esclusivamente dal fatto che l'alienante ha disposto di un immobile altrui, e ricorre, quindi, l'ipotesi prevista dall'art. 1159 cod.civ., secondo cui il solo vizio sanato (dal titolo) e quello della non appartenenza della cosa all'alienante. (V. N.1060/60; 2974/55).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1159

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)