diritto.io

Perfezionamento e revisione del sistema catastale

Testo in vigore al

Art. 22 Incompatibilita'

1. Non possono far parte delle commissioni censuarie, finche' permangono nell'esercizio delle loro funzioni:

  1. a) i membri del Parlamento;

  2. b) i consiglieri regionali;

  3. c) i prefetti;

  4. d) gli intendenti di finanza;

  5. e) gli amministratori degli enti che applicano o che hanno una partecipazione nel gettito dei tributi nonche' coloro che come dipendenti di detti enti o come componenti di organi collegiali comunque concorrono all'accertamento dei tributi stessi;

  6. f) gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo ed i funzionari civili dei Corpi di polizia in attivita' di servizio;

  7. g) i dipendenti dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, nonche' del catasto e dei servizi tecnici erariali;

  8. h) le persone che esercitano abitualmente l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti in vertenze di carattere tributario;

  9. i) gli esattori ed i collettori delle imposte dirette.

2. Non possono essere contemporaneamente componenti della stessa sezione i coniugi, i parenti ed affini entro il 4° grado.6

Art. 23 Decadenza dall'incarico

1. Decadono dall'incarico i componenti delle commissioni censuarie, distrettuali e provinciali i quali:

  1. a) hanno perduto uno dei requisiti di cui all'art. 21;

  2. b) sono incorsi in uno dei motivi di incompatibilita' previsti dall'art. 22;

  3. c) cessano, se magistrati o impiegati dello Stato o di enti pubblici in attivita' di servizio, dall'impiego per causa diversa dal collocamento a riposo o da dimissioni volontarie secondo i rispettivi ordinamenti;

  4. d) risultano impossibilitati a partecipare con continuita' alle sedute;

  5. e) se presidenti delle commissioni, omettono di convocare la commissione per un periodo superiore a due mesi dalla data di richiesta dell'amministrazione catastale.

2. La decadenza e' dichiarata dal Ministro per le finanze su richiesta del presidente della corte d'appello per i componenti le commissioni provinciali e dall'intendente di finanza su richiesta del presidente del tribunale per i componenti le commissioni distrettuali.6

Art. 24 Composizione della commissione censuaria centrale

1. La commissione censuaria centrale e' composta di un presidente, di venti membri effettivi e di sei membri supplenti.

2. Essa si articola in due distinte sezioni, ciascuna delle quali e' retta da un presidente di sezione: la prima ha competenza in materia di catasto terreni, la seconda ha competenza in materia di catasto edilizio urbano.

3. Il presidente della commissione censuaria centrale e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per le finanze.

4. I membri effettivi ed i membri supplenti sono nominati con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

5. Con successivo decreto del Ministro per le finanze vengono nominati, su proposta del presidente della commissione censuaria centrale, i presidenti di sezione, scelti fra i membri effettivi delle rispettive sezioni.

6. Fanno parte di entrambe le sezioni:

  1. a) i direttori generali dei dipartimenti del territorio e delle entrate;

  2. b) il direttore centrale del catasto;

  3. c) il direttore centrale dei servizi tecnici erariali;

  4. d) due ingegneri, con qualifica dirigenziale, della direzione centrale del catasto e due membri scelti tra magistrati amministrativi ovvero tra avvocati dello Stato con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione o equiparata.

7. Fanno parte soltanto della prima sezione un direttore generale del Ministero delle politiche agricole, cinque membri effettivi e tre supplenti scelti tra professori universitari in materia di economia ed estimo rurale. Dei membri predetti tre effettivi e i tre supplenti sono scelti nell'ambito dei nominativi designati rispettivamente dalle regioni, dall'Unione province italiane (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI), ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

8. Fanno parte soltanto della seconda sezione un direttore generale del Ministero dei lavori pubblici, cinque membri effettivi e tre supplenti scelti tra professori universitari in materia di economia ed estimo urbano. Dei membri predetti tre effettivi e i tre supplenti sono scelti nell'ambito dei nominativi designati rispettivamente dalle regioni, dall'UPI e dall'ANCI.6

Art. 25 Collegio dei periti

1. La presidenza della commissione censuaria centrale e' assistita da un collegio di periti i cui componenti, in numero non superiore a sei, sono scelti dal Ministro per le finanze tra gli ingegneri ed i geometri dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

2. Il capo del collegio e' un ingegnere della predetta amministrazione avente qualifica non inferiore a quella di ingegnere capo.

3. Il collegio e' coadiuvato, in relazione alle necessita', da altro personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.6

Art. 26 Segretario della commissione censuaria centrale

1. Le funzioni di segretario della commissione censuaria centrale sono affidate dal Ministro per le finanze, con proprio decreto, ad un funzionario della carriera di concetto dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.6

Art. 27 Funzione e durata dell'incarico dei componenti delle commissioni censuarie

1. I componenti delle commissioni censuarie hanno tutti identica funzione; le loro deliberazioni sono indirizzate unicamente all'applicazione della legge in base all'obiettivo apprezzamento degli elementi di giudizio, esclusa ogni considerazione di interessi territoriali, di categoria o di parte.

2. Essi restano in carica sei anni e possono essere confermati, seguendo il procedimento previsto dagli articoli 17, 19 e 24. Lo stesso procedimento si osserva ove si renda necessario far luogo a sostituzioni di membri deceduti o comunque cessati dall'ufficio.

3. Chi surroga i componenti che hanno cessato dall'ufficio prima della ordinaria scadenza, rimane in carica fino al termine stabilito per la rinnovazione della commissione.56

Art. 28 Comunicazione delle nomine

1. La comunicazione ufficiale dell'avvenuta nomina a componente delle commissioni censuarie distrettuali e provinciali e' fatta dall'intendente di finanza; quella della nomina a componente della commissione censuarie centrale e' fatta dal Ministro per le finanze.6

Art. 29 Giuramento

1. I presidenti delle commissioni censuarie sono tenuti, all'atto dell'immissione in carica, a prestare giuramento pronunciando la seguente formula e sottoscrivendola:
"Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza i doveri inerenti al mio ufficio".

2. I presidenti delle commissioni distrettuali e provinciali prestano giuramento, rispettivamente, dinanzi al presidente del tribunale e dinanzi al presidente della corte d'appello o a chi ne fa le veci; il presidente della commissione centrale giura dinanzi al presidente della Corte di cassazione.

3. Il giuramento dei membri e' ricevuto dal presidente in carica della commissione.

4. I verbali relativi sono conservati, rispettivamente, presso il tribunale, la corte d'appello, la Corte di cassazione e la segreteria della commissione competente.

5. I componenti delle commissioni confermati nella carica non sono tenuti a nuovo giuramento.6

Art. 30 Attribuzioni delle commissioni censuarie distrettuali

1. Le commissioni censuarie distrettuali, su richiesta dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, devono prestare il loro concorso nelle operazioni di formazione, di revisione e di conservazione del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nei limiti e modi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento per l'esecuzione delle anzidette operazioni.

2. In materia di catasto terreni compete ad esse di esaminare ed approvare i prospetti delle qualita' e classi dei terreni dei comuni del proprio distretto, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dei prospetti stessi.

3. In materia di catasto edilizio urbano compete ad esse di esaminare ed approvare per il territorio dei comuni del proprio distretto, il quadro delle categorie e delle classi, entro lo stesso termine di cui al precedente comma.

4. Tanto in materia di catasto terreni quanto in materia di catasto edilizio urbano, le commissioni censuarie distrettuali devono presentare alle commissioni censuarie provinciali le loro osservazioni e gli eventuali motivati reclami circa i prospetti delle tariffe relative ai comuni del proprio distretto, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione.6

Art. 31 Attribuzioni delle commissioni censuarie provinciali

1. Le commissioni censuarie provinciali:

  1. a) esaminano e approvano i prospetti delle tariffe per i terreni e per le unita' immobiliari urbane dei comuni della propria provincia entro il termine di sessanta giorni successivo a quello concesso alle commissioni censuarie distrettuali per la presentazione di osservazioni e reclami sui prospetti delle tariffe relative ai comuni del proprio distretto censuario;le commissioni censuarie provinciali esaminano e approvano i prospetti anche se le commissioni distrettuali non sono state in grado, per qualsiasi ragione, di presentare osservazioni e reclami. Nel solo caso di revisione generale degli estimi tale approvazione resta condizionata, ai fini di perequazione, alla ratifica da parte della commissione censuaria centrale;

  2. b) decidono in prima istanza sulle controversie sorte tra l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e le commissioni censuarie distrettuali in materia di prospetti delle qualita' e classi dei terreni e delle categorie e classi delle unita' immobiliari urbane, entro il termine di sessanta giorni successivo a quello concesso alle commissioni censuarie distrettuali per l'esame e l'approvazione dei prospetti stessi.

2. Le commissioni censuarie provinciali si sostituiscono alle commissioni censuarie distrettuali che non adottano nei termini di tempo stabiliti le decisioni di cui al precedente articolo.6

Art. 32 Attribuzioni della commissione censuaria centrale

1. La commissione censuaria centrale:

  1. a) decide sui ricorsi inoltrati dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e dalle commissioni distrettuali contro le decisioni delle commissioni censuarie provinciali in merito ai prospetti delle qualita' e classi dei terreni, ai quadri delle categorie e classi delle unita' immobiliari urbane ed ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricezione dei ricorsi stessi;

  2. b) provvede - nel solo caso di revisione generale delle tariffe d'estimo ed al fine di assicurare la perequazione degli estimi nell'ambito dell'intero territorio nazionale - alla ratifica, previe eventuali variazioni, delle tariffe relative alle qualita' e classi dei terreni e di quelle relative alle unita' immobiliari urbane, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricezione dei prospetti delle tariffe stesse, che gli uffici sono tenuti a trasmettere dopo la scadenza del termine previsto dalla lettera a), del primo comma dell'articolo 31, anche se le commissioni provinciali non sono state in grado, per qualsiasi ragione, di provvedere;

  3. c) si sostituisce alle commissioni censuarie provinciali, che non adottano nei termini di tempo stabiliti le decisioni di cui al precedente articolo. Le decisioni relative devono essere adottate entro il termine di novanta giorni dalla data di ricezione degli atti;

  4. d) da' parere, a richiesta dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, in ordine alle operazioni catastali regolate dai decreti emessi in attuazione della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni, e per le quali il parere stesso e' espressamente previsto;

  5. e) da' parere, a richiesta degli organi competenti, in merito alla utilizzazione degli elementi catastali disposta da norme legislative e regolamentari che disciplinano materie anche diverse dalle funzioni istituzionali del catasto;

  6. f) svolge la consulenza tecnica, a richiesta della commissione centrale tributaria, in merito alle vertenze nelle quali l'aspetto catastale assuma rilevanza;

  7. g) da' parere, a richiesta dell'Amministrazione finanziaria, sopra ogni questione concernente la formazione, la revisione e la conservazione del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano e l'utilizzazione dei relativi dati ai fini tributari.
    La commissione censuaria centrale ha, inoltre, facolta' di proporre al Ministro per le finanze:

  8. h) di affidare a singoli componenti l'incarico di eseguire studi ed indagini particolari per l'espletamento dei compiti demandati alla commissione stessa, ivi compresi quelli derivanti da leggi speciali;

  9. i) di dare incarico a professori universitari o di istituti d'istruzione superiore ed a tecnici di specifica competenza di provvedere alla raccolta di elementi economici attinenti al settore agricolo o a quello dell'edilizia e alla conseguente compilazione di analisi estimali concernenti beni rustici o urbani.6

Art. 33 Compiti del collegio dei periti

1. Sono compiti del collegio dei periti:

  1. a) raccogliere e coordinare gli elementi tecnici ed economici necessari alla commissione censuaria centrale per le decisioni devolutele e per l'adempimento di ogni altro compito attribuitole;

  2. b) prestare assistenza tecnica ai membri della commissione censuaria centrale per l'espletamento degli incarichi agli stessi affidati.6

Art. 34 Sedute delle commissioni censuarie

1. Le commissioni censuarie si riuniscono in seduta plenaria o in seduta di sezione.

2. Le commissioni censuarie si riuniscono in seduta plenaria quando il presidente lo ritenga opportuno per l'importanza delle materie devolute o per la necessita' di adottare uniformi criteri di massima.

3. Nelle sedute plenarie della commissione censuaria centrale in assenza del presidente assume tali funzioni il presidente di sezione piu' anziano nella carica ed in caso di parita' di anzianita' di carica il piu' anziano di eta'.

4. Nelle sedute plenarie delle commissioni censuarie distrettuali e provinciali, in assenza del presidente assume tale funzione il membro piu' anziano nella carica ed in caso di parita' di anzianita' di carica il membro piu' anziano di eta'.

5. Le sedute, sia plenarie che di sezione, vengono sempre fissate dal presidente della commissione.

6. Alle sedute delle commissioni censuarie distrettuali partecipano i membri ordinari e i supplenti nonche' i membri aggregati o i loro supplenti dei comuni direttamente interessati dalle questioni all'ordine del giorno.6

Art. 35 Validita' delle deliberazioni

1. Nelle sedute plenarie o di sezione le commissioni censuarie non possono deliberare se non e' presente la maggioranza dei componenti ordinari.

2. I membri supplenti intervengono alle adunanze e concorrono a formare il numero legale nell'assenza di membri effettivi. In tale caso hanno voto deliberativo.

3. I membri supplenti hanno dal pari voto deliberativo quando sono relatori.

4. Le deliberazioni, per essere valide, debbono essere prese a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto: in caso di parita' prevale il voto del presidente, il quale esprime per ultimo il proprio voto.6

Art. 36 Scioglimento delle commissioni censuarie distrettuali e provinciali

1. Quando le commissioni censuarie distrettuali e provinciali non adempiono regolarmente ed in tempo debito al loro mandato, l'intendente di finanza ed il Ministro per le finanze, rispettivamente, possono disporne lo scioglimento, sentito il presidente del tribunale per le commissioni distrettuali e della corte d'appello per quelle provinciali.6

Art. 37 Intervento del dirigente l'ufficio tecnico erariale

1. Alle adunanze delle commissioni censuarie distrettuali e provinciali ha facolta' di intervenire, personalmente od a mezzo di un suo rappresentante, l'ingegnere dirigente dell'ufficio tecnico erariale, per fornire tutti i chiarimenti che siano necessari in ordine alle proposte avanzate dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

2. Tale intervento e' obbligatorio se richiesto per iscritto dal presidente della commissione, almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

3. Dichiarata dal presidente chiusa la discussione, il rappresentante dell'ufficio tecnico erariale deve ritirarsi prima che sia dato inizio alla votazione.6

Art. 38 Spese di funzionamento delle commissioni censuarie distrettuali e provinciali

1. Salvo quanto disposto dal successivo art. 39 le spese per quanto occorre al funzionamento delle commissioni censuarie provinciali fanno carico alle rispettive province, quelle per il funzionamento delle commissioni censuarie distrettuali ai comuni del distretto censuario, ripartendole in misura proporzionale al totale complessivo dei redditi imponibili dei terreni, dominicali ed agrari, e dei fabbricati.6

Art. 39 Compensi ai componenti le commissioni censuarie distrettuali e provinciali

1. Ai componenti le commissioni censuarie distrettuali e provinciali ed ai rispettivi segretari e' dovuta, per ciascun giorno di adunanza, una indennita' in misura pari a quella prevista per i componenti le commissioni operanti nelle amministrazioni statali previste dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, al lordo delle ritenute di legge.

2. Agli stessi componenti e segretari, che non risiedono nel luogo dove si tengono le adunanze, sono dovute le seguenti indennita' di viaggio e di soggiorno:

  1. a) per gli elementi che sono funzionari dello Stato, quelle stabilite dalle disposizioni in vigore per i trasferimenti e le missioni;

  2. b) per gli elementi che non sono funzionari dello Stato, quelle spettanti ai funzionari dello Stato aventi la qualifica di direttore di divisione.

3. Le stesse indennita' spettano per le eventuali missioni che i componenti e i segretari delle commissioni distrettuali e provinciali debbano compiere fuori delle sedi delle rispettive commissioni, per gli espletamenti degli incarichi attribuiti alle commissioni stesse.

4. Ai componenti le commissioni, esclusi gli impiegati amministrativi dello Stato che godono di trattamento economico onnicomprensivo, competono i compensi di cui al presente articolo.

5. Tutte le spese previste nel presente articolo fanno carico su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze; alla liquidazione ed al pagamento dei compensi provvede l'intendenza di finanza su richiesta del presidente della commissione.6

Art. 40 Compensi ai componenti la commissione censuaria centrale

1. Con decreto del Ministro per le finanze viene stabilito il compenso da corrispondere ai componenti la commissione censuaria centrale, in ragione alla partecipazione ai lavori della commissione stessa ed all'attivita' svolta in dipendenza di compiti attribuiti da leggi speciali. Con lo stesso decreto viene anche stabilito il compenso da corrispondere al capo del collegio dei periti e al segretario della commissione censuaria centrale.

2. Ugualmente con decreto del Ministro per le finanze vengono stabiliti, di volta in volta, i compensi da corrispondere ai componenti la commissione, ed ai professori e tecnici, per l'espletamento degli incarichi previsti alle lettere h) ed i) dell'art. 32 nonche' ai componenti del collegio dei periti per le indagini dirette all'acquisizione degli elementi economici ai fini dell'esame delle tariffe d'estimo e dei coefficienti delle medesime.

3. Per il primo triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto i compensi di cui ai precedenti commi non possono superare, rispettivamente, il limite di lire 60.000 mensili e di lire 40.000 mensili. Per i trienni successivi i limiti anzidetti verranno stabiliti con decreto del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per il tesoro.

4. Ai componenti la commissione che non siano funzionari dello Stato, quando si spostano dalla propria residenza per conto della commissione stessa, spettano le indennita' di viaggio e di soggiorno che giusta le vigenti disposizioni competono ai funzionari dello Stato con qualifica di direttore generale.

5. Ai componenti che siano funzionari dello Stato, ai componenti del collegio dei periti e al personale della Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali addetti al collegio stesso, competono, invece, le indennita' di viaggio e di soggiorno fissate dalle vigenti disposizioni in relazione alla loro qualifica.

6. Ai componenti la commissione, esclusi gli impiegati amministrativi dello Stato che godono di trattamento economico onnicomprensivo, competono i compensi di cui al presente articolo.

7. Alle spese derivanti dall'applicazione del presente articolo ed a quelle inerenti il funzionamento della commissione censuaria centrale, provvede l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali coi fondi stanziati nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.6

Titolo IV. Norme finali

Art. 41 Proroga delle attuali commissioni censuarie

1. Le commissioni censuarie di cui alla legge 8 marzo 1943, n. 153 e successive modificazioni, continuano a funzionare fino alla data dell'insediamento prevista dal primo comma del successivo art. 42.6

Art. 42 Insediamento delle commissioni censuarie

1. L'insediamento delle commissioni censuarie previste dal presente decreto avra' luogo in una data unica, entro il 31 dicembre 1973, con decreto del Ministro per le finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni prima della data stessa.

2. Le commissioni eventualmente non ancora costituite alla data del provvedimento previsto dal comma precedente saranno insediate con le stesse formalita' con separati successivi decreti.6