Sez. T, Sentenza n. 3566 del 17/02/2026 (Rv. 678087-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Giudizio di cassazione - Violazione della disciplina del litisconsorzio necessario - Rilevabilità d'ufficio - Questioni pregiudiziali attinenti alla potestas iudicandi e all'inammissibilità dei motivi di ricorso - Ordine di trattazione - Conseguenze. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - ORDINE DELLE QUESTIONI - IN GENERE - In genere.
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE
Nel giudizio di cassazione, il vizio derivante dalla violazione della disciplina del litisconsorzio necessario è rilevabile d'ufficio e - salva l'ipotesi di sentenza inesistente per difetto di sottoscrizione del giudice o per altri gravi vizi riconducibili all'art. 161, comma 2, c.p.c. - va esaminato dopo le questioni pregiudiziali di rito attinenti al difetto di potestas iudicandi ma prima di quella relativa all'inammissibilità dei motivi di ricorso ex art. 375, comma 1, n. 1, c.p.c., di modo che, in quest'ultima ipotesi, l'accertata violazione del contraddittorio per la pretermissione di litisconsorti necessari impone la cassazione con rinvio al giudice di primo grado.
Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 375 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)