Sez. L, Sentenza n. 3917 del 29/06/1982 (Rv. 421860 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - RISCHIO D'INFORTUNIO - PRESUNZIONE LEGALE - MISURE TECNICHE IDONEE A RIDURRE IL RISCHIO - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - RISCHIO D'INFORTUNIO - PRESUNZIONE LEGALE - MISURE TECNICHE IDONEE A RIDURRE IL RISCHIO - IRRILEVANZA.*
Il rischio d'infortunio per le persone addette alle macchine, apparecchi ed impianti tassativamente indicati dall'art. 1 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 è presunto per legge e tale presunzione si fonda sulla pericolosità propria del mezzo usato, desunta in via generale dalla natura fisica di esso, indipendentemente dalle misure tecniche adottate o imposte e tali da ridurre entro limiti più o meno esigui i rischi concretamente derivanti da tale pericolosità. (Conf 1638/79, mass n 397983).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)