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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 86 del 1966

Decisione
decisa il 1966-06-15, depositata il 1966-07-02
ECLI
ECLI:IT:COST:1966:86
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 2666

  • Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza per sopravvenuta inefficacia della norma impugnata.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di norma di cui la Corte costituzionale abbia già dichiarato, con precedente sentenza, la illegittimità costituzionale, in quanto la norma stessa ha cessato di avere efficacia e non può trovare applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale. (Nella specie, era stata riproposta la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960 n. 1011, nella parte in cui rende obbligatoria erga omnes la clausola 10 dell'accordo interconfederale del 18 ottobre 1950 sui licenziamenti individuali, di cui la Corte aveva già dichiarato l'illegittimità costituzionale con sentenza n. 50 del 1966).

Norme impugnate

  • legge 14 luglio 1959, n. 741
  • d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011

Parametri

  • art. 30, comma 3, legge 11 marzo 1953, n. 87
  • art. 29 legge 11 marzo 1953, n. 87
  • art. 26, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87
  • art. 9, comma 2, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011, promosso con ordinanza emessa il 10 novembre 1965 dal Pretore di Catanzaro nel procedimento penale a carico di Marchesi Luigi, iscritta al n. 10 del Registro delle ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 del 12 marzo 1966. Udita nella camera di consiglio del 1 giugno 1966 la relazione del Giudice Costantino Mortati;
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza del Pretore di Catanzaro emessa il 10 novembre 1965 nel procedimento penale a carico di Marchesi Luigi è stata proposta questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011, nella parte con cui rende obbligatorio, con efficacia erga omnes, l'art. 10 dell'accordo confederale del 18 ottobre 1950, sui licenziamenti individuali, in relazione all'art. 24 della Costituzione (in quanto riduce la tutela giurisdizionale dei diritti) ed agli artt. 76 e 77 della Costituzione, per eccesso della delega, conferita al Governo dall'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741; che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;
punto 2
Considerato che questa Corte con la sentenza n. 50 del 1966 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per eccesso di delega dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011, che ha recepito l'accordo interconfederale del 18 ottobre 1950 sui licenziamenti individuali dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali per la parte dell'art. 10 di quest'ultimo che disciplina l'intervento di conciliazione delle contrapposte organizzazioni di categorie; che, per effetto di tale sentenza, la norma denunciata ha cessato di avere efficacia per la parte ritenuta costituzionalmente illegittima (articolo 136 della Costituzione; art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87);
punto 3
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi avanti a questa Corte;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011, nella parte in cui rende obbligatoria erga omnes la clausola 10 dell'accordo interconfederale del 18 ottobre 1950 sui licenziamenti individuali, promossa con ordinanza 10 novembre 1965 dal Pretore di Catanzaro. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1966. GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

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