Sez. 1, Sentenza n. 30242 del 30/12/2011 (Rv. 620893 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI | C.t.u. sulla capacità del coniuge convenuto rimasto contumace - Eseguita sui documenti prodotti dall'attore - Contrasto con l'ordine pubblico per violazione del diritto di difesa - Esclusione - Fondamento.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI
La sentenza emessa dal tribunale ecclesiastico, che abbia dichiarato la nullità del matrimonio concordatario, previa ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio sui documenti prodotti dal solo coniuge istante con riguardo all'incapacità della controparte di assumere gli oneri del matrimonio, non contrasta con l'ordine pubblico italiano, allorché nessun diritto fondamentale di difesa sia stato violato, quando l'assenza del coniuge convenuto dal processo e dalle operazioni peritali sia derivata dalla libera scelta processuale del medesimo e non potendo in nessun caso tale scelta impedire all'altro coniuge di esercitare i suoi diritti e di produrre i documenti in suo possesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 120, Cod. Proc. Civ. art. 796 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)