Ordinamento giudiziario
Testo in vigore al
Art. 81 Attribuzioni del pubblico ministero nelle assemblee generali e in materia disciplinare
1. Il pubblico ministero interviene alle assemblee generali delle corti nel modo indicato nell'art. 96 del presente ordinamento.
2. Esercita in materia disciplinare le attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi.
Art. 82 Potesta' del pubblico ministero di richiedere la convocazione di assemblee generali
1. Quando occorre fare rilievi e richieste circa il servizio e la disciplina il procuratore generale del Re Imperatore richiede, ed il primo presidente della corte ordina la convocazione dell'assemblea generale per le relative deliberazioni.
Art. 83 Subordinazione della polizia giudiziaria al pubblico ministero
1. Il procuratore generale presso la corte d'appello esercita la sorveglianza nel distretto della corte di appello sulla osservanza delle norme relative alla diretta disponibilita' della polizia giudiziaria da parte della autorita' giudiziaria.
Art. 84
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 SETTEMBRE 1988, N. 449
Titolo quarto. Dell'anno giudiziario, delle assemblee generali, delle supplenze e delle applicazioni.
Capo I. Dell'anno giudiziario.
Art. 85
ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 AGOSTO 1943, N. 732, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 5 MAGGIO 1949, N. 178
Art. 86
1. Relazione dei procuratori generali del Re Imperatore al Ministro di grazia e giustizia.
2. Il procuratore generale del Re Imperatore presso la corte suprema di cassazione comunica al Ministro, per ogni anno giudiziario, una relazione generale sull'amministrazione della giustizia.
3. I procuratori generali presso le corti di appello comunicano al Ministro analoga relazione per i singoli distretti.55a
Art. 87 Relazione del Ministro di grazia e giustizia alla Maesta' del Re Imperatore
1. Il Ministro di grazia e giustizia riferisce alla Maesta' del Re Imperatore, per ogni anno giudiziario, sull'amministrazione della giustizia nel Regno, nell'Impero e negli altri territori soggetti alla sovranita' dello Stato.
Art. 88 Relazione dei procuratori generali del Re Imperatore per l'inaugurazione dell'anno giudiziario
1. Il Ministro di grazia e giustizia puo' disporre che il procuratore generale del Re Imperatore presso la corte suprema di cassazione ed i procuratori generali presso le corti di appello riferiscano nell'assemblea generale di tutte o di alcune corti, per la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario, sull'amministrazione della giustizia.55a
Art. 89 Convocazione dell'assemblea generale per l'inizio dell'anno giudiziario
1. L'assemblea generale delle corti per l'inaugurazione dell'anno giudiziario e per la lettura del decreto reale che compone le sezioni si riunisce entro il quinto giorno dalla data d'inizio dell'anno giudiziario.
2. L'assemblea generale si riunisce in forma pubblica e solenne per ascoltare la relazione del procuratore generale del Re Imperatore nel caso indicato nell'articolo precedente.
Art. 90 Ferie dei magistrati durante l'anno giudiziario
1. I magistrati che esercitano funzioni giudiziarie hanno un periodo annuale di ferie di quarantacinque giorni.
2. Per i magistrati della Corte suprema di cassazione, delle Corti di appello e dei Tribunali, nonche' per i magistrati addetti ai Commissariati degli usi civici, ai Tribunali delle acque pubbliche, il periodo e' fissato al principio di ogni anno con decreto ministeriale; per i magistrati addetti alle preture e' determinato invece entro il mese di maggio dal presidente della Corte di appello, che ne informa il Ministro.109110a
Art. 91 Affari penali nel periodo feriale dei magistrati
1. Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali trattano le cause penali relative ad imputati detenuti o a reati che possono prescriversi, o che, comunque, presentano carattere di urgenza.
Art. 92 Affari civili nel periodo feriale dei magistrati
1. Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia corporativa, ai procedimenti cautelari, di sfratto e di opposizione all'esecuzione, nonche' quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.
2. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza e' fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e per le cause gia' iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.
Capo II. Delle assemblee generali.
Art. 93 Oggetto delle assemblee generali
1. La corte suprema di cassazione e le corti di appello si riuniscono in assemblea generale:
1° per l'inaugurazione dell'anno giudiziario;
2° per dare al Governo pareri richiesti su disegni di legge od altre materie di pubblico interesse.
3° per deliberare su materie d'ordine e di servizio interno e che interessano l'intero organo giudiziario.
2. Il procuratore generale del Re Imperatore puo' chiedere la convocazione della corte in camera di consiglio per eventuali rilievi e richieste di provvedimenti. La corte delibera con l'intervento del procuratore generale.
Art. 94 Convocazione delle assemblee generali
1. Le assemblee generali sono convocate dal primo presidente della corte o da chi ne fa le veci, di propria iniziativa, o su richiesta del pubblico ministero.
Art. 95 Costituzione delle assemblee generali
1. L'assemblea generale e' costituita dalla riunione di tutte le sezioni della corte.
2. Per la legittimita' delle sue deliberazioni e' necessario l'intervento di almeno due terzi dei magistrati della corte.
3. L'assemblea generale puo' adunarsi, in caso di urgenza, anche durante il periodo feriale, nel quale caso essa e' legittimamente costituita quando vi intervengono tutti i magistrati in servizio.
Art. 96 Intervento del pubblico ministero nelle assemblee generali
1. Il pubblico ministero interviene nelle assemblee generali per mezzo del procuratore generale del Re Imperatore o di chi ne fa le veci.
Alle adunanze solenni intervengono tutti i magistrati del pubblico ministero che appartengono all'ufficio.
2. Alle deliberazioni delle assemblee generali assiste il rappresentante del pubblico ministero.
3. Nel caso preveduto dall'art. 93, n. 2, il rappresentante del pubblico ministero ha voto individuale deliberativo.
Capo III. Delle supplenze e delle applicazioni.
Sezione I. Delle supplenze
Art. 97 Supplenze di magistrati negli organi giudiziari collegiali
1. Negli organi giudiziari collegiali costituiti in sezioni i magistrati che compongono ciascuna sezione sono sostituiti, in caso di mancanza o di impedimento, con magistrati di altre sezioni.
2. Il provvedimento e' emanato con decreto del presidente della corte suprema di cassazione o della corte di appello o del presidente del tribunale ordinario o del presidente del tribunale per i minorenni, per i magistrati addetti ai rispettivi uffici.
3. Il presidente della corte di appello provvede, inoltre, per i magistrati che compongono le corti di assise di appello, le corti di assise e i tribunali regionali delle acque pubbliche.
4. E' vietato l'intervento in ciascuna sezione di piu' di un supplente estraneo al collegio.
5. I provvedimenti di supplenza ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3-bis, sono adottati dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte a seconda che si tratti di uffici giudicanti o requirenti.
Art. 98 Destinazione alle sezioni di magistrati aventi particolari funzioni
1. I magistrati addetti agli organi giudiziari indicati nel terzo comma dell'articolo precedente, e quelli incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari, e alle sezioni delle controversie individuali in materia corporativa, nonche' i giudici di sorveglianza possono anche far parte di qualunque sezione della corte o del tribunale ordinario.75
Art. 99 Supplenza del giudice conciliatore e del vice conciliatore
1. In caso di mancanza o di impedimento del giudice conciliatore o del vice conciliatore di un comune avente piu' uffici di conciliazione, il presidente del tribunale ordinario puo' incaricare temporaneamente della supplenza il giudice conciliatore o il vice conciliatore di un altro ufficio dello stesso comune, designato dal procuratore del Re Imperatore.
2. Se la mancanza o l'impedimento si verifica in un comune avente un solo ufficio di conciliazione, negli stessi modi, l'incarico e' conferito al giudice conciliatore o al vice conciliatore di un comune viciniore. In tal caso questi ha diritto, a carico del comune ove si reca, ad una indennita' da determinarsi nel regolamento.
Art. 100 Supplenza del cancelliere
1. In caso di mancanza o di impedimento temporaneo del cancelliere, puo' essere, in via di urgenza, assunto ad esercitarne le funzioni altro impiegato del comune delegato dal podesta'.
Art. 101
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 LUGLIO 1989, N. 273