Sez. 3 - , Ordinanza n. 30485 del 18/10/2022 (Rv. 666051 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITA' DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO | Nullità della notifica dell’atto di citazione in primo grado - Mancata costituzione in giudizio del convenuto - Omesso rilievo officioso della nullità - Regolare notifica dell’atto di appello alla parte contumace in primo grado - Mancata costituzione in appello - Ricorso per cassazione - Deduzione della nullità dei procedimenti di primo e secondo grado - Esclusione - Fondamento. PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - IN GENERE - In genere.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITA' DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO
La nullità della citazione introduttiva del processo di primo grado che non sia stata fatta valere, nel giudizio di secondo grado, dall'appellato rimasto contumace, non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, essendo ormai preclusa ogni indagine sulla sussistenza del dedotto vizio di nullità della sentenza di primo grado, atteso che la regola del rilievo d'ufficio delle nullità in caso di contumacia, prevista dall'art. 164, comma 1, c.p.c., si riferisce unicamente alla citazione introduttiva del grado di giudizio in atto e non anche a quella introduttiva del grado precedente, in virtù dello sbarramento conseguente alla regola della conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione di cui all'art. 161 c.p.c.
Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 164 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)