Approvazione del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano
Testo in vigore al
Capo VII. Della pubblicazione
Art. 65 Pubblicazione degli atti di formazione
1. Compiuto il classamento con tutte le corrispondenti operazioni, sia di campagna che di tavolo, gli Uffici tecilici erariali provvedono alla pubblicazione degli atti nei quali sono riassunti i risultati della attribuzione della proprieta' della misura e dell'applicazione delle categorie e delle classi alle singole unita' immobiliari urbane.
2. Per le unita' immobiliari che, rientrando nelle eccezioni previste dall'art. 8, non hanno avuto applicata la classe, si devono pubblicare, in luogo dei risultati di tale applicazione, le rendite catastali attribuite.
Art. 66 Sede della pubblicazione
1. La pubblicazione si esegue in ciascun Comune nella sede appositamente predisposta dall'Amministrazione comunale, sotto la sorveglianza di un assistente, scelto dall'Ufficio tecnico erariale anche fra il proprio personale.
2. Per i Comuni molto estesi, gli Uffici tecnici erariali possono richiedere che l'Amministrazione comunale predisponga piu' sedi di pubblicazione. In tali casi, ed ai soli effetti della pubblicazione, il territorio comunale sara' ripartito in zone. In ciascuna sede saranno depositati in visione al pubblico gli atti relativi alla zona.
Art. 67 Predisposizione dell'operazione
1. Almeno un mese prima del giorno in cui deve cominciare la pubblicazione, l'Ufficio tecnico erariale ne avvisa il sindaco, invitandolo a predisporre locali adatti, forniti dei necessari mobili e di quanto altro occorre ai fini della pubblicazione stessa.
2. Dell'inizio della pubblicazione l'Ufficio tecnico erariale deve dare preavviso anche alla Commissione censuaria comunale.
Art. 68 Atti da pubblicare
1. Gli atti da pubblicarisi a norma dell'art. 65 sono:
a) lo schedario dei numeri di mappa, consistente in un insieme di schede nelle quali sono iscritti tutti i numeri di mappa relativi a particelle che rappresentano fabbricati urbani. In ciascuna scheda deve essere isoritto un solo numero di mappa con l'indicazione dei suoi subalterni e, per ognuno di questi, del numero della partita in cui e' iscritto;
b) lo schedario delle partite, consistente in un insieme di schede nelle quali sono iscritte tutte le ditte che hanno proprieta' delle unita' immobiliari urbane e che hanno su di esse diritti reali di godimento. In ciascuna scheda deve essere iscritta una sola ditta con l'indicazione delle unita' immobiliare di cui essa e' proprietaria o sulle quali ha diritto reale di godimento e dei dati di consistenza e di classamento che sono stati accertati per le delle unita' immobiliari a seguito delle operazioni di formazione;
c) lo schedario dei possessori, cioe' un insieme di schede, nel quale sono iscritte tutte le persone fisiche e giuridiche, che hanno individualmente o in comune la proprieta' delle unita' immobiliari urbane o che su di esse hanno diritto reale di godimento. In ciascuna scheda deve essere iscritto un solo possessore, con l'indicazione delle partite intestate alle ditte nelle quali esso e' compreso.
2. Deve inoltre rendersi ostensibile la mappa, ovvero, quando non si disponga ancora di questa o essa non sia sufficientemente aggiornata per la parte urbana, il rilievo a vista previsto dall'art. 43.
Art. 69 Manifesto al pubblico
1. Almeno sette giorni prima di quello in cui deve cominciare la pubblicazione il sindaco pubblica un manifesto, col quale l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali:
a) notifica agli interessati i luoghi e le ore in cui gli atti saranno ostensibili per 30 giorni successivi a quello fissato dall'Ufficio tecnico erariale per l'inizio della pubblicazione. Detto termine in casi eccezionali, puo' dalla Direzione erariale del catasto e dei servizi tecnici erariali, essere prorogato fino ad altri 30 giorni;
b) invita gli interessati ad esaminarli, per riconoscere la regolarita' delle loro partite ed a presentare nei giorni stabiliti per la pubblicazione i loro eventuali reclami. Tali reclami non possono essere presentati oltre i termini previsti nella precedente lettera;
c) invita altresi' gli interessati a denunciare tutte le variazioni sia di intestazione che di consistenza, sia riguardanti enti censibili e non censiti, o viceversa, avvenute posteriormente alle operazioni di accertamento e classamento.
2. Detto manifesto deve essere pubblicato nell'albo comunale e rimanervi durante il periodo per Ia pubblicazione. Esso deve anche essere affisso nelle frazioni dei Comune e negli altri luoghi soliti per le pubblicazioni ufficiali.
3. Per i beni interessanti le Amministrazioni dello Stato, sara' dato particolare avviso alle stesse della pubblicazione negli albi dei vari Comuni.
Art. 70 Orario della pubblicazione
1. I locali designati per la pubblicazione devono restare aperti ogni giorno, compresi i festivi, non meno di sei ore da stabilirsi dall'Ufficio tecnico erariale, con riguardo al maggior comodo degli interessati.
2. Nel caso dei Comuni in cui vi sia un limitato numero di interessati, o si verifichino altre circostanze particolari, l'Ufficio tecnico erariale, previo consenso della Commissione censuaria comunale, puo' limitare le operazioni di pubblicazione a dati giorni della settimana e ad un minore numero di ore, sempre con riguardo al maggiore comodo degli interessati medesimi.
Art. 71 Reclami contro i dati dell'accertamento
1. Tutti gli interessati direttamente o a mezzo di di procuratori od incaricati, entro il termine stabilito per la pubblicazione, hanno facolta' di presentare reclami alla, Commissione censuaria comunale sulla intestazione e sulla misura della consistenza delle rispettive unita' immobiliari, nonche' sull'applicazione alle medesime della categoria, e classe.
2. Il mandato puo' risultare anche da lettera, con firma autenticata dall'autoritia' comunale, da unirsi al reclamo.
3. I reclami devono essere presentati all'assistente alla pubblicazione, il quale e' tenuto a numerarli, iscrivendoli in un apposito protocollo ed a rilasciarne ricevuta.
Art. 72 Reclami verbali
1. I reclami possono farsi dagli interessati o dai loro incaricati anche a voce all'assistente, il quale, in tal caso, ne redige processo verbale invitando gli interessati a sottoscriverlo. Qualora alcun di essi non possa o non voglia sottoscriverene deve essere fatta espressa menzione.
Art. 73 Modalita' per la compilazione dei reclami
1. Per ogni Comune devono farsi reclami separati ancorche' riflettano la, stessa ditta; in ciascun reclamo devono essere indicati, distintamente mente per ciascuna unita' immobiliare urbana, i motivi per i quali si reclama.
Art. 74 Reclami sulla consistenza
1. Nei reclami sulla, consistenza gli interessati, qualora non vi abbiano gia' erovveduto, devono o produrre una regolare planimetria dell'unita' immobiliare urbana, firmata da ingegnere o architetto o perito edile o geometria, iscritti nei rispettivi albi professionali.
2. Puo' reclamarsi sulla consistenza anche in mancanza della detta planimetria in tal caso la spesa occorrente per la verifica nell'ipotesi che il reclamo risulti infondato, e' a carico dei reclamate. A tale fine il reclamo dovra' essere accompagnato da ricevuta, comprovante lo avvenuto versamento di un deposito provvisorio, secondo le norme che saranno stabilite dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.
Art. 75 Reclami sulla categoria e classe attribuite
1. I reclami sull'applicazione della categoria e della, classe, devono indicare le unita' immobiliari della a stessa zona censuraria che risultino, nei confronti con quella del ricorrente, collocate in una categoria in una classe diverse quantunque abbiano la stessa destinazione ordianaria e le stesse caratteristiche.
2. In mancanza di tali indicazioni il reclamo non puo' essere esaminato.
3. Le disposizioni previste nei precedenti comma non si applicano nei riguardi delle unita' immobiliari che, rientrando nelle eccezioni previste dall'art. 8 non hanno avuto applicata la classe. In tali casi, il reclamo potra' riguardare soltanto la misura, della rendita catastale attribuita, indicando quella diversa che si ritiene spettante.
Art. 76 Reclami irregolari
1. Qualora durante la pubblicazione vengano presentati reclami che in tutto o in parte non siano conformi alle disposizioni dei paragrafi precedenti, deve l'assistente invitare i reclami a rettificarli indicandone loro il modo e avvertendoli che i reclami stessi devono essere rettificati e nuovamente presentati prima della scadenza del termine fissato nell'art. 69.
Art. 77 Attestazione della presentazione del reclamo
1. La ricevuta rilasciata all'atto della presentazione dei reclami e' l'unico titolo per comprovare che essi vennero presentati nel termine prescritto.
2. La mancata presentazione dei reclami si considera agli effetti del catasto come piena accettazione da parte degli interessati dei dati iscritti nelle rispettive partite e negli altri atti pubblicati.
Art. 78 Divieto di copia degli atti pubblicati
1. E' fatto divieto all'assistente ed a chiunque altro di estrarre tipi o copie delle mappe e degli altri atti in pubblicazione.
2. Sono eccettuati dal divieto soltanto le schede delle partite delle quali e' data facolta' ai rispettivi possessori di trarre copia, nell'ufficio.
Art. 79 Esame dei reclami e verificazioni
1. Chiusa la pubblicazione l'Ufficio tecnico erariale procede alle verificazioni che ritiene necessarie per esprimere il suo parere sui merito dei reclami.
2. Per le verificazioni per le quali occorre eseguire sopraluogo.
3. L'Ufficio tecnico erariale deve a avvertire i singoli reclamati della data in cui avra' luogo visi fa coli le modalita' indicate nell'art. 55 invitandoli ad intervenire. Lo stesso Ufficio deve inoltre avvertire della, visita la Commissione censuraria comunale, invitandola a farvi intervenire uno o piu' dei suoi membri, affinche' sia in grado di decidere in prima istanza sui reclami La visita si esegue anche senza il concorso dei reclamanti o dei loro delegati o dei componenti la, Commissione censuaria se, malgrado l'invito, non intervengano.
Art. 80 Decisione della Commissione censuaria comunale sui reclami
1. Compiute le verificazioni ed esaminati i reclami, l'Ufficio tecnico erariale li trasmette, con le sue, osservazioni alla Commissione censuraria comunale, affinche' decida in prima istanza in merito ad essi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla, data del ricevimento. Le decisioni della Commissione censuraria comunale vengono ritirate dall'Ufficio tecnico erariale insieme agli altri atti.
Art. 81 Pubblicazione delle decisioni della Commissione censuraria comunale e ricorsi in appello
1. L'Ufficio tecnico erariale deve portare a conoscenza degli interessati le decisioni della Commissione censuaria comunale, depositandole alla sede del Comune insieme agli originali dei reclami cui si riferiscono ed alle proprie osservazioni in merito.
2. Dell'avvenuto deposito e del tempo concesso per esaminare gli atti e produrre ricorso in appello, deve essere dato avviso dall'Ufficio tecnico erariale con manifesto da pubblicarsi con le modalita' previsto dall'articolo 69.
3. Le decisioni della Commissione censuaria comunale devono essere pubblicate. Tale pubblicazione si esegue sotto la sorveglianza di un assistente scelto dall'Ufficio tecnico erariale anche fra il proprio personale.
4. Gli interessati hanno facolta' di ricorrere in appello alla Commissione censuaria provinciale contro le decisioni della, Commissione censuaria comunale entro 30 giorni dall'inizio della pubblicazione.
5. L'assistente riceve i ricorsi in appello, li numera e li iscrive in apposito protocollo rilasciandone ricevuta che e' l'unico titolo per comprovarne la tempestiva prasentazione.
6. La mancata presentazione dei ricorsi, durante i 30 giorni stabiliti, si considera agli effetti del catasto come piena accettazione da parte degli interessati delle decisioni della Commissione censuaria comunale.
Art. 82 Ricorsi dell'Ufficio tecnico erariale
1. L'Ufficio tecnico erariale ha facolta' di produrre i ricorsi contro le decisioni della Commissione censuaria comunale negli stessi termini imposti agli interessati.
2. I ricorsi dell'Ufficio devono essere presentati nei termini previsti nel precedente paragrafo alla Commissione censuaria provinciale che e' tenuta a rilasciarne ricevuta. Della presentazione dei propri ricorsi l'Ufficio tecnico erariale deve dare comunicazione agli interessati.
Art. 83 Termine dell'acettazione dei riorsi
1. Alla scadenza del termine fissato per la pubblicazione, l'assistente chiude il protocollo dei reclami con apposita dichiarazione. Alla detta chiusura, con un preavviso di almeno sette giorni, deve essere invitata a concorrere la Commissione censuaria comunale, a mezzo dei suoi componenti. Tuttavia, la chiusura puo' essere eseguita anche senza il concorso della Commissione censuaria se questa, malgrado l'invito, non interviene.
Art. 84 Trasmissione dei ricorsi in appello alla Commissione censuraria provinciale
1. L'Ufficio tecnico erariale immediatamente o dopo aver apportare negli atti le correzioni corrispondenti alle decisioni della, Commissione censuaria comunale divenuta definitive, consegna alla Commissione censuaria provianciale, con le proprie osservazioni, i ricorsi in appello prodotti dagli interessati, allegando inoltre un elenco dei ricorsi prodotti gli ufficio gia' presentati alla stessa Commissione provinciale ai sensi dell'art. 82. Ai ricorsi devono essere unito i relativi reclami originali presentati in sede di pubblicazione, con i pareri che ha dato su di essi e con le decisioni prese nei loro riguardi dalla Commissione censuaria comunale.
Art. 85 Decisioni sui ricorsi in appello
1. Entro trenta giorni dalla consegna prevista nel paragrafo precedente la Commissione censuaria provinciale, deve decidere in via definitiva sui ricorsi in appello, comunicando all'Ufficio tecnico erariale le decisioni adottate e restituendo gli atti.