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Sez. 2, Sentenza n. 1225 del 06/07/1966 Ud. (dep. 25/11/1966) Rv. 102922 - 01

REATO - DELITTO TENTATO(TENTATIVO)-APPLICABILITA DI CIRCOSTANZE - AGGRAVANTE - MINIMO DI ATTIVITA ESECUTIVA - SUSSISTENZA DELLA CIRCOSTANZA AGGRAVANTE.*
Stato
decisa il 1966-07-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/102922-01

REATO - DELITTO TENTATO(TENTATIVO)-APPLICABILITA DI CIRCOSTANZE - AGGRAVANTE - MINIMO DI ATTIVITA ESECUTIVA - SUSSISTENZA DELLA CIRCOSTANZA AGGRAVANTE.*

Nel delitto tentato si puo rispondere della circostanza aggravante quando questa sia venuta in essere sia pure con un minimo di attivita esecutiva.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)