Sez. 2, Sentenza n. 973 del 11/05/1967 (Rv. 327234 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - OMESSO ESAME DI PUNTO DECISIVO NON PROSPETTATO NEL GIUDIZIO DI MERITO - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - OMESSO ESAME DI PUNTO DECISIVO NON PROSPETTATO NEL GIUDIZIO DI MERITO - INAMMISSIBILITA.*
Se la parte, che vi ha interesse, non provvede ad assolvere l'Onere, che le incombe, di far rilevare tempestivamente, in Sede di merito, una situazione di fatto che ritiene per se vantaggiosa, in modo che venga accertata, in difetto di sua contestazione, una situazione di fatto diversa, inutilmente essa si duole, con ricorso per Cassazione, di tale accertamento, essendo precluso in Sede di legittimita ogni riesame del fatto e non potendo la parte dolersi, in tal Sede, del mancato esame, da parte del giudice del merito, d'un determinato punto di fatto della controversia, da lei ritenuto decisivo, ma che da lei stessa non e stato tempestivamente prospettato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)