Direttiva 2009/132/CE del Consiglio del 19 ottobre 2009 che determina l’ambito d’applicazione dell’articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (versione codificata)
Testo in vigore al
Art. 13
Possono beneficiare dell’esenzione unicamente le persone che:
a) hanno la residenza normale fuori dalla Comunità da almeno dodici mesi consecutivi;
b) forniscono una prova del loro matrimonio.
Possono essere, tuttavia, consentite deroghe alla norma di cui al primo comma, lettera a), qualora l’interessato abbia avuto veramente l’intenzione di dimorare fuori della Comunità per un periodo minimo di dodici mesi.
Art. 14
Sono esclusi dall’esenzione i prodotti alcolici, i tabacchi e i prodotti del tabacco.
Art. 15
1.
Salvo circostanze eccezionali, l’esenzione è accordata unicamente per i beni definitivamente importati:
a) al più presto due mesi prima della data prevista per il matrimonio; e
b) al più tardi quattro mesi dopo la data del matrimonio.
Nel caso di cui alla lettera a), l’esenzione può essere subordinata alla presentazione di una congrua garanzia, la cui forma e il cui importo sono fissati dalle competenti autorità.
2. L’importazione dei beni che godono dell’esenzione può essere effettuata in più volte entro il termine previsto al paragrafo 1.
Art. 16
1. Per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data della dichiarazione per l’importazione definitiva, i beni personali importati in esenzione non possono costituire oggetto di prestito, pegno, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito senza preventiva comunicazione alle autorità competenti.
2. Il prestito, il pegno, la locazione o la cessione effettuati entro il termine indicato al paragrafo 1 comportano l’applicazione dell’IVA relativa ai beni considerati, secondo l’aliquota in vigore alla data del prestito, del pegno, della locazione o della cessione e in funzione della specie e del valore riconosciuti o ammessi dalle autorità competenti a tale data.
Capo 3. Beni personali acquisiti per via successoria
Art. 17
Fatti salvi gli articoli 18, 19 e 20 sono ammessi in esenzione i beni personali acquisiti per successione legale o per successione testamentaria da una persona fisica avente la residenza normale nella Comunità.
Art. 18
Sono esclusi dall’esenzione:
a) i prodotti alcolici;
b) i tabacchi e i prodotti del tabacco;
c) i mezzi di trasporto a carattere commerciale;
d) i materiali per uso professionale diversi dagli strumenti portatili delle arti meccaniche o delle libere professioni che erano necessari all’esercizio dell’attività del defunto;
e) le scorte di materie prime e di prodotti lavorati o semilavorati;
f) il bestiame vivo e le scorte di prodotti agricoli oltre le quantità corrispondenti ad un approvvigionamento familiare normale.
Art. 19
1.
L’esenzione è accordata unicamente per i beni personali definitivamente importati, al più tardi, allo scadere di un termine di due anni dalla data dell’entrata in possesso dei beni (regolamento definitivo della successione).
Tuttavia, una proroga di detto termine può essere concessa dalle autorità competenti per circostanze particolari.
2. L’importazione dei beni può essere effettuata in più volte entro il termine di cui al paragrafo 1.
Art. 20
Gli articoli 17, 18 e 19 si applicano, mutatis mutandis, ai beni personali acquisiti per successione testamentaria da persone giuridiche svolgenti attività non lucrativa, stabilite nel territorio della Comunità.
Titolo III. Importazione di corredi, di necessario per gli studi e di altri oggetti mobili di alunni e studenti
Art. 21
1. Sono ammessi in esenzione il corredo, il necessario per gli studi e gli oggetti mobili usati che costituiscono l’arredamento normale d’una camera di studente, che appartengono ad alunni o studenti che vengono a soggiornare nella Comunità per compiervi studi e che sono destinati al loro uso personale per la durata dei medesimi.
2. Ai fini del presente articolo si intende per:
a) «alunno o studente», ogni persona regolarmente iscritta a un istituto scolastico per seguire a tempo pieno i corsi che vi vengono svolti;
b) «corredo», la biancheria personale o di casa, nonché gli indumenti, anche nuovi;
c) «necessario per gli studi», gli oggetti e strumenti (comprese le calcolatrici e le macchine per scrivere) normalmente usati da alunni e studenti per i loro studi.
Art. 22
L’esenzione è accordata almeno una volta per anno scolastico.
Titolo IV. Importazioni di valore trascurabile
Art. 23
Sono ammesse in esenzione le importazioni di beni di valore totale non superiore a 10 EUR. Gli Stati membri possono ammettere in esenzione le importazioni di beni di valore totale compreso fra 10 e 22 EUR.
Tuttavia gli Stati membri possono escludere dall’esenzione di cui al primo comma, prima frase, i beni importati nell’ambito di una vendita per corrispondenza.
Art. 24
Sono esclusi dall’esenzione:
a) i prodotti alcolici;
b) i profumi e l’acqua da toletta;
c) i tabacchi e i prodotti del tabacco.
Titolo V. Beni d’investimento e altri beni strumentali importati in occasione di un trasferimento di attività
Art. 25
1.
Senza pregiudizio delle misure di politica industriale e commerciale vigenti negli Stati membri, gli stessi possono, fatti salvi gli articoli da 26 a 29, ammettere in esenzione le importazioni dei beni di investimento e di altri beni strumentali appartenenti a imprese che cessano definitivamente la loro attività nel paese terzo o territorio terzo di provenienza per esercitare un’attività simile nella Comunità e che hanno dichiarato, anticipatamente, l’inizio di tali attività alle autorità competenti dello Stato membro dell’attività conformemente all’articolo 213, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE.
Quando l’impresa trasferita è un’azienda agricola, il bestiame vivo beneficia anch’esso dell’esenzione.
2. Ai fini del paragrafo 1 si intende per:
a) «attività», un’attività economica prevista all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE;
b) «impresa», un’unità economica autonoma di produzione o servizi.
Art. 26
1. L’esenzione è limitata ai beni d’investimento e agli altri beni strumentali che:
a) salvo casi particolari giustificati dalle circostanze, sono stati effettivamente utilizzati nell’impresa per un periodo minimo di dodici mesi prima della data di cessazione dell’attività dell’impresa nel paese terzo o nel territorio terzo da cui è trasferita;
b) sono destinati agli stessi usi dopo il trasferimento;
c) sono destinati all’esercizio di un’attività non esentata in virtù degli articoli 132, 133, 135 e 136 della direttiva 2006/112/CE;
d) sono in rapporto con la natura e l’entità dell’impresa considerata.
2. Fino all’entrata in vigore delle norme comuni di cui all’articolo 176, primo comma, della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri possono escludere totalmente o parzialmente dall’esenzione i beni d’investimento per i quali si sono avvalsi dell’articolo 176, secondo comma, di detta direttiva.
Art. 27
Sono escluse dal beneficio dell’esenzione le imprese stabilite fuori della Comunità il cui trasferimento nel territorio della Comunità abbia come causa o scopo la fusione con un’impresa stabilita nella Comunità, o l’assorbimento da parte di tale impresa, senza che vi sia creazione di nuova attività.
Art. 28
Sono esclusi dall’esenzione:
a) i mezzi di trasporto che non hanno carattere di strumenti di produzione o servizi;
b) le provviste di ogni tipo destinate al consumo umano o all’alimentazione degli animali;
c) i combustibili e le scorte di materie prime o di prodotti lavorati o semilavorati;
d) il bestiame in possesso dei commercianti di bestiame.
Art. 29
Salvo casi particolari giustificati dalle circostanze, l’esenzione è accordata unicamente per i beni d’investimento e altri beni strumentali importati prima della scadenza di un termine di dodici mesi a decorrere dalla data di cessazione dell’attività dell’impresa nel paese terzo o territorio terzo di provenienza.
Titolo VI. Importazioni di taluni prodotti agricoli o ad uso agricolo
Capo 1. Prodotti ottenuti da coltivatori comunitari su fondi situati nel paese terzo o territorio terzo
Art. 30
1.
Fatti salvi gli articoli 31 e 32 sono ammessi in esenzione i prodotti dell’agricoltura, dell’allevamento, dell’apicoltura, dell’orticoltura o della silvicoltura provenienti da fondi situati in un paese terzo o in un territorio terzo in prossimità immediata del territorio della Comunità e coltivati da produttori agricoli la cui azienda abbia sede nella Comunità in prossimità immediata del paese o del territorio considerato.
Sono inoltre ammessi in esenzione i cavalli di razza pura di età non superiore a sei mesi nati nel paese terzo o territorio terzo da un animale coperto nella Comunità e successivamente esportato temporaneamente per partorire.
2. Per beneficiare dell’esenzione di cui al paragrafo 1, primo comma, i prodotti dell’allevamento devono provenire da animali che sono stati allevati, acquistati o importati secondo le condizioni generali di imposizione dello Stato membro d’importazione.
Art. 31
L’esenzione è limitata ai prodotti che non hanno subito trattamenti diversi da quello in uso dopo la raccolta o la produzione.
Art. 32
L’esenzione è accordata unicamente per i prodotti importati dal produttore agricolo o per suo conto.
Art. 33
Il presente articolo si applica, mutatis mutandis, ai prodotti della pesca o della piscicoltura praticate nei laghi e corsi d’acqua limitrofi al territorio della Comunità da pescatori stabiliti nella Comunità, nonché ai prodotti della caccia praticata su tali laghi e corsi d’acqua da cacciatori stabiliti nella Comunità.