Sez. 1, Sentenza n. 2852 del 13/08/1968 (Rv. 335537 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA- PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ORDINANZE CONTENENTI DECLARATORIE DEL COMPETENZA - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA- PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ORDINANZE CONTENENTI DECLARATORIE DEL COMPETENZA - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITA.*
I provvedimenti, aventi Forma di ordinanza, con i quali il giudice dichiara la sua Competenza e dispone mezzi di prova, risolvono solo in via provvisoria la questione di Competenza come mezzo al fine di provvedere circa il processo. Pertanto, poiche il giudice di merito, davanti al quale sia invocato un precedente accertamento preventivo, ha il potere-dovere di esercitare il controllo di legittimita sull'esistenza o meno di tutte le condizioni di ammissibilita del provvedimento che ha disposto l'accertamento, deve ritenersi inammissibile il rimedio del regolamento di Competenza avverso le eventuali declaratorie di Competenza che si rinvengano nel provvedimento con cui fu disposto l'accertamento preventivo. (V. 445-66, 1691-62, 2679-59, 1558-58, 2522-55, 1576-51).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 695 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)