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Sez. 2, Sentenza n. 1307 del 28/10/1970 Ud. (dep. 25/06/1971) Rv. 118506 - 01

PROCEDIMENTO PENALE - ATTI PROCESSUALI - LINGUA ITALIANA (USO DELLA) - SCRITTI COMPILATI IN LINGUA STRANIERA - RIFIUTO DEL GIUDICE DI NOMINARE UN INTERPRETE - NULLITA - ACQUIESCENZA DELLA DIFESA - SANATORIA.*
Stato
decisa il 1970-10-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/118506-01

PROCEDIMENTO PENALE - ATTI PROCESSUALI - LINGUA ITALIANA (USO DELLA) - SCRITTI COMPILATI IN LINGUA STRANIERA - RIFIUTO DEL GIUDICE DI NOMINARE UN INTERPRETE - NULLITA - ACQUIESCENZA DELLA DIFESA - SANATORIA.*

L'esistenza, negli Atti del procedimento penale, di scritti compilati in lingua straniera costituisce un caso di nullita del procedimento stesso solo quando il difensore dell'imputato chieda la nomina di un interprete per la traduzione, ex art 326 cod proc pen e il giudice si rifiuti di provvedere in conformita. Detta nullita peraltro ha carattere relativo ed e sanata dall'acquiescenza del difensore.*

Riferimenti normativi: Legge 28/05/1931 num. 602 art. 1, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 1, Cod. Proc. Pen. art. 187, Cod. Proc. Pen. art. 326, Cod. Proc. Pen. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)