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Sez. 1, Sentenza n. 5688 del 10/06/2014 Cc. (dep. 06/02/2015) Rv. 261882 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE | Applicabilità dell'istituto della continuazione - Possibilità - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 2014-06-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261882-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE

Non è estensibile alle misure di prevenzione personali la disciplina della continuazione di cui all'art. 81 cod. pen., attesa l'inconciliabile estraneità tra il giudizio sulla pericolosità sociale, sempre revocabile o modificabile, e la valutazione relativa alla sussistenza dell'unitarietà progettuale degli illeciti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)