Sez. 1, Sentenza n. 753 del 04/02/1981 (Rv. 411228 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE - SENTENZA DI AMMISSIONE DI UN CREDITO IN DIPENDENZA DI UN CONTRATTO STIPULATO DAL FALLITO - PASSAGGIO IN GIUDICATO - IMPLICITO RICONOSCIMENTO DELLA VALIDITA DI TALE CONTRATTO - CONFIGURABILITA - SUCCESSIVO GIUDIZIO SULLA NULLITA DEL CONTRATTO MEDESIMO - PRECLUSIONE - OMESSA DEDUZIONE DELLA QUESTIONE DI NULLITA NEL PRECEDENTE GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - IRRILEVANZA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE - SENTENZA DI AMMISSIONE DI UN CREDITO IN DIPENDENZA DI UN CONTRATTO STIPULATO DAL FALLITO - PASSAGGIO IN GIUDICATO - IMPLICITO RICONOSCIMENTO DELLA VALIDITA DI TALE CONTRATTO - CONFIGURABILITA - SUCCESSIVO GIUDIZIO SULLA NULLITA DEL CONTRATTO MEDESIMO - PRECLUSIONE - OMESSA DEDUZIONE DELLA QUESTIONE DI NULLITA NEL PRECEDENTE GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - IRRILEVANZA.*
Per la preclusione nascente dal giudicato implicito e dalla applicazione della regola che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile (e cioe tutto cio che doveva necessariamente essere dedotto per giustificare l'accoglimento o il rigetto della domanda), la sentenza del tribunale fallimentare, passata in giudicato, che in Sede di opposizione abbia ammesso allo stato passivo un credito in dipendenza di un certo contratto stipulato dal fallito e della esecuzione datavi, comporta un implicito riconoscimento della validita del predetto contratto, con la conseguente preclusione in un successivo giudizio della proponibilita della questione di nullita del contratto medesimo ancorche tale questione non sia stata dedotta nel precedente giudizio di opposizione allo stato passivo. (V 2825/79, mass n 399142; (V 2412/76, mass n 381192; (V 4118/74, mass n 372746; (V 398/70, mass n 345352).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 100 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)