diritto.io

Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale

Testo in vigore al

Art. 6

1. La vigilanza per l'applicazione del presente decreto e del regolamento per la sua esecuzione e' esercitata dal Ministero delle corporazioni, a mezzo dell'Ispettorato corporativo.

Capo II. Organi dell'Istituto.

Art. 7

1. Sono organi dell'Istituto nazionale fascista, della previdenza sociale:

  1. 1° il presidente;

  2. 2° il Consiglio di amministrazione;

  3. 3° il Comitato esecutivo;

  4. 4° I Comitati speciali delle assicurazioni per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria e per la maternita', nonche' gia' altri Comitati preposti a particolari rami assicurativi;

  5. 5° i Comitati provinciali della previdenza sociale.

2. L'ordinamento amministrativo centrale e periferico dell'istituto e' stabilito dal regolamento, in quanto non sia previsto dal presente decreto.

Art. 8

1. Il presidente e' nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro. Il presidente dura in carica fino all'entrata in vigore delle norme che saranno elaborate in sede di riforma della previdenza ed assistenza sociale e, comunque, non oltre quattro anni dalla data di nomina.

Art. 9

1. Il presidente:

  1. a) ha la legale rappresentanza dell'Istituto;

  2. b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo e i Comitati speciali;

  3. c) determina le materie da portare alla discussione degli organi predetti e vigila sulla esecuzione delle loro deliberazioni;

  4. d) firma gli atti e i documenti che importano impegno per l'Istituito.

2. Il presidente puo', in caso di assenza o di impedimento, delegare la rappresentanza legale e le altre funzioni inerenti al suo ufficio ad uno dei vice presidenti e, in caso di assenza o di impedimento anche di costoro, ad un membro del Comitato esecutivo espressamente indicato nella delega.

3. Il presidente, sentito il Consiglio di amministrazione, puo' delegare per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza dell'Istituto al direttore generale, e per quanto concerne l'attivita' dell'Istituto nell'ambito delle singole circoscrizioni delle sedi periferiche, ai direttori delle sedi stesse, o ai funzionari che, in caso di assenza, sono designati a farne le veci.

Art. 10

ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 MAGGIO 1947, N. 436

Art. 11

1. Il Consiglio di amministrazione e' composto dal presidente e dai seguenti membri nominati con decreto del Capo dello Stato, promosso dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro:

  1. 1) tre rappresentanti dei lavoratori dell'industria, tre rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura, due rappresentanti dei lavoratori del commercio, un rappresentante dei lavoratori del credito, un rappresentante dei lavoratori dell'assicurazione e un rappresentante dei dirigenti di aziende industriali designati dalle rispettive organizzazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale;

  2. 2) due rappresentanti degli industriali, due rappresentanti degli agricoltori, un rappresentante dei commercianti, uno delle imprese di credito ed uno delle imprese di assicurazione, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale;

  3. 3) due rappresentanti del personale dell'Istituto designati dal personale stesso;

  4. 4) due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

  5. 5) un funzionario per ciascuno dei Ministeri delle finanze e del tesoro, dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio;

  6. 6) l'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica che puo' anche farsi rappresentare da un prorio delegato;

  7. 7) il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

  8. 8) il presidente dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

2. Il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno due vice presidenti da scegliersi uno fra i rappresentanti dei lavoratori ed uno fra i rappresentanti dei datori di lavoro.

Art. 12

ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 MAGGIO 1947, N. 436

Art. 13

1. Il presidente, quando lo ritenga opportuno, ha facolta' di invitare a intervenire, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, i componenti dei Comitati speciali, che non facciano gia' parte, rispettivamente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

2. Il presidente ha altresi' facolta' di far intervenire alle riunioni del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e dei Comitati speciali, i capi dei servizi dell'Istituto, per riferire su argomenti di rispettiva competenza.

Art. 14

1. Spetta al Consiglio di amministrazione:

  1. 1° nominare i due vice presidenti ed i membri elettivi del Comitato esecutivo e dei Comitati speciali;

  2. 2° deliberare sui criteri direttivi per l'impiego' dei fondi di tutte le gestioni assicurative affidate all'Istituto e sulla costituzione dei fondi di riserva;

  3. 3° deliberare l'acquisto, l'alienazione e la permuta beni immobili, urbani e rustici, nonche' la eventuale trasformazione dei beni predetti;

  4. 4° deliberare sui bilanci di tutte le gestioni dell'Istituto;

  5. 5° deliberare le condizioni e le tariffe delle assicurazioni facoltative;

  6. 6° deliberare in merito alla costruzione di ospedali, sanatori e altri istituti di cura;

  7. 7° prendere in esame e deliberare sulle risultanze delle indagini e degli accertamenti tecnici relativi alle diverse gestioni assicurative dell'Istituto;

  8. 8° deliberare la istituzione delle sedi dell'Istituto;

  9. 9° approvare i regolamenti organici del personale, nei quali siano stabilite le norme per l'assunzione, il trattamento economico e di carriera, e quello di previdenza;

  10. 10° deliberare sui regolamenti tecnici;

  11. 11° deliberare su tutte le proposte che gli siano presentate dal Comitato esecutivo;

  12. 12° deliberare sull'accettazione delle donazioni e dei legati a favore dell'Istituto,

  13. 13° esercitare tutte le altre attribuzioni demandate al Consiglio stesso da leggi, decreti e regolamenti.

Art. 15

1. Il Comitato esecutivo e' composto dei seguenti membri:

  1. 1) il presidente;

  2. 2) i due vice presidenti;

  3. 3) sette consiglieri designati dal Consiglio di amministrazione di cui quattro fra i rappresentanti dei lavoratori e tre fra i rappresentanti dei datori di lavoro;

  4. 4) uno dei consiglieri l'appresentanti il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il consigliere rappresentante il Ministero delle finanze e del tesoro.

Art. 16

1. I componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo durano in carica fino all'entrata in vigore delle norme che saranno elaborate in sede di riforma della previdenza ed assistenza sociale, e, comunque, non oltre quattro anni dalla data di nomina.
Essi allo scadere del termine stabilito cessano dalle funzioni anche se siano stati nominati nel corso del quadriennio dalla data di nomina del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

2. Per la validita' delle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo occorre la presenza di almeno la meta' piu' uno dei rispettivi componenti in carica.

3. Per la validita' delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parita' di voti prevale quello del presidente.

Art. 17

1. Il Comitato esecutivo:

  1. 1° delibera l'impiego dei fondi di tutte le gestioni assicurative dell'Istituto secondo i criteri fissati dal Consiglio di amministrazione;

  2. 2° esamina i bilanci consuntivi di tutte le gestioni predette e le relazioni del direttore generale, da sottoporre al Consiglio di amministrazione per l'approvazione;

  3. 3° esamina le risultanze delle indagini e degli accertamenti tecnici eseguiti dalla Direzione generale sulle diverse gestioni assicurative dell'Istituto, riferendone al Consiglio di amministrazione per i conseguenti provvedimenti;

  4. 4° delibera la eventuale adozione e modificazione di sistemi speciali la determinazione, nei limiti di legge, dei contributi assicurativi per singole categorie professionali, nonche' per la riscossione dei contributi stessi;

  5. 5° propone al Consiglio di amministrazione la istituzione delle sedi dell'Istituto e delibera sulla istituzione degli uffici locali;

  6. 6° delibera sulle domande per cancellazione o surrogazione o riduzione delle ipoteche iscritte a garanzia dell'Istituto, e sugli annotamenti relativi alle ipoteche stesse;

  7. 7° provvede allo svincolo delle cauzioni prestate dagli impiegati dell'Istituto;

  8. 8° delibera sui ricorsi di assicurati o dei loro aventi causa per negate prestazioni dell'assicurazione per l'invalidita' e per la vecchiaia, e in genere sui ricorsi relativi a questioni che esulano dalla competenza dei singoli Comitati speciali;

  9. 9° delibera sulle domande di composizione in via amministrative delle contravvenzioni elevate per mancato adempimento di obblighi assicurativi;

  10. 10° esercita le funzioni attribuitegli dai diversi regolamenti che riguardano il personale dell'Istituto;

  11. 11° approva i regolamenti interni dei vari servizi;

  12. 12° esamina in genere tutte le proposte da sottoporre al Consiglio di amministrazione per l'approvazione e tutti gli argomenti che il presidente creda di presentargli per le sue deliberazioni;

  13. 13° delibera in merito agli argomenti di cui ai numeri 3, 6 e 12 dell'art. 14, che abbiano carattere di urgenza, dandone comunicazione al Consiglio di amministrazione, per la ratifica, nella sua prima riunione;

  14. 14° esercita tutte le altre attribuzioni che siano ad esso espressamente domandate da decreti e regolamenti.

Art. 18

1. Le funzioni dei sindaci dell'Istituto sono esercitate da un Collegio costituito da un magistrato della Corte dei conti, designato dal presidente della Corte medesima, da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un funzionario del Ministero delle finanze e del tesoro, designati dai rispettivi Ministri, da due rappresentanti dei lavoratori e dai un rappresentante dei datori di lavoro, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale.

2. Per ciascuno dei predetti componenti del Collegio e nominato un supplente.

3. Il Collegio e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per le finanze e il tesoro ed i suoi componenti durano in carica per lo stesso periodo di tempo stabilito per i componenti del Consiglio di amministrazione.

4. I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo ed esercitano le loro funzioni secondo le norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.

Art. 19

1. Il Collegio dei sindaci esercita le sue funzioni per tutte le gestioni dell'istituto. Esso deve:

  1. a) rivedere e controllare le scritture contabili;

  2. b) fare ispezioni e riscontri di cassa;

  3. c) rivedere i bilanci consuntivi, riferendone al Consiglio di amministrazione.

Art. 20

1. Il direttore generale dell'istituto e' nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per le finanze e il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

2. Nei regolamenti del personale previsti dal n. 9 dell'art. 14, ..., saranno anche stabilite le norme riguardanti il rapporto di impiego del direttore generale ed il suo trattamento economico a qualsiasi titolo.

3. Il direttore generale e' a capo di tutti i servizi centrali e periferici dell'Istituto ed esercita tutte le attribuzioni conferitegli dal presente decreto, dal regolamento, dal presidente, dal Consiglio di amministrazione, dal Comitato esecutivo e dai Comitati speciali.

4. Egli interviene, con voto consultivo alle sedute dei Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo e riferisce annualmente, in sede di consuntivo, sull'andamento delle diverse gestioni dell'istituto.

Art. 21

1. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato esecutivo, nomina non piu' di tre vice direttori generali i quali esercitano tutte quelle funzioni che sono loro affidate dal direttore generale, e determina quale di essi sostituisce il direttore generale in caso di assenza o di impedimento.

2. Al direttore generale e ai vice direttori generali si applicano le disposizioni sulle incompatibilita' stabilite dall'art. 96 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 22

1. Il Comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed e' com - posto come segue:

  1. 1) il presidente;

  2. 2) sette esperti particolarmente competenti nel problemi dell'assicurazione e dell'assistenza per la tubercolosi, di cui quattro designati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale dei lavoratori e tre designati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale dei datori di lavoro;

  3. 3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

  4. 4) un rappresentante del Ministero delle finanze e del tesoro;

  5. 5) un rappresentante dell' Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica;

  6. 6) il capo dell'Ispettorato medico del lavoro;

  7. 7) un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie:

  8. 8) un rappresentante dei Consorzi provinciali antitubercolari designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica;

  9. 9) il direttore generale dell'istituto.

Art. 23

1. Spetta al Comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi:

  1. 1° fare proposte sulle questioni generali di natura sanitaria che abbiano riferimento all'assicurazione per la tubercolosi;

  2. 2° dar parere sui piani di costruzione dei luoghi di cura indicati nell'art. 66 e sui relativi collaudi nei riguardi costruttivi ed igienici;

  3. 3° fare proposte sulle questioni che possano sorgere nell'applicazione dell'assicurazione per la tubercolosi, e dar parere su quelle che gli sono sottoposte dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo;

  4. 4° dar parere circa eventuali modificazioni alla misura dei contributi;

  5. 5° deliberare sui ricorsi contro il rifiuto delle prestazioni.

  6. 6) far proposte al Consiglio di amministrazione per la concessione di contributi, a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, in favore di iniziative attuate da Consorzi provinciali antitubercolari e da istituti universitari di fisiologia, in materia di prevenzione, profilassi e studi clinico-scientifici nel campo della tubercolosi.

L'ammontare dei contributi predetti non potra' eccedere complessivamente, per ciascun esercizio, l'importo corrispondente al 50 per cento dei contributi base riscossi nell'esercizio precedente dalla gestione per la assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi. Le deliberazioni adottate, su richiesta motivata dagli enti interessati dal Consiglio di amministrazione per la concessione dei contributi in favore delle iniziative predette, sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 24

1. Il Comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed e' composto come segue:

  1. 1) il presidente;

  2. 2) sette esperti particolarmente competenti dei problemi del lavoro, del collocamento e della disoccupazione, di cui quattro designati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale dei lavoratori e tre designati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale dei datori di lavoro;

  3. 3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

  4. 4) un rappresentante del Ministero delle finanze e del tesoro;

  5. 5) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

  6. 6) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste;

  7. 7) il direttore generale dell'istituito.

Art. 25

1. Spetta al Comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria:

  1. 1° dar parere sulla concessione delle anticipazioni per la esecuzione di lavori pubblici prevista dall'art. 84;

  2. 2° provvedere, ove occorra, alla istituzione dei corsi di istruzione professionale e di pratica di laboratorio a vantaggio dei disoccupati, ed assegnare contributi agli enti previsti dal regolamento, che esercitino l'istruzione professionale;

  3. 3° decidere sui ricorsi concernenti il diritto all'indennita' di disoccupazione e la liquidazione dell'indennita' stessa;

  4. 4° ordinare la sospensione della corresponsione dell'indennita', qualora abbia ragione di ritenerla illegittima, e deliberare sulla privazione della indennita' nei casi contemplati dall'art. 115;

  5. 5° dar parere sull'impiego dei fondi disponibili della gestione dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria;

  6. 6° dar parere, agli effetti del presente decreto, circa la compilazione degli elenchi delle lavorazioni di durata inferiore a sei mesi, e sui provvedimenti concernenti l'esonero dall'obbligo dell'assicurazione, per le categorie di cui all'art. 41;

  7. 7° dar parere circa la dichiarazione di obbligatorieta' dell'assicurazione per particolari categorie di lavoratori agricoli;

  8. 8° dar parere circa la compilazione delle tabelle delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione, in base alle eventuali proposte dei Comitati provinciali della previdenza, sociale;

  9. 9° dar parere circa le eventuali modificazioni alla misura dei contributi;

  10. 10° determinare le norme per la raccolta e la elaborazione delle notizie statistiche concernenti la disoccupazione indennizzata, nonche' per la raccolta e la elaborazione delle notizie relative ai fenomeni finanziari ed economici, che possano occorrere per la revisione delle basi tecniche dell'assicurazione;

  11. 11° provvedere al controllo della disoccupazione indennizzata e dar parere su tutte le questioni ad esso demandate dal regolamento o ad esso sottoposte dal Consiglio di amministrazione o dal Comitato esecutivo.

Art. 26

1. Il Comitato speciale dell'assicurazione per la nuzialita' e la natalita' e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed e' composto come segue:

  1. 1) il presidente;

  2. 2) sette esperti particolarmente competenti in problemi dell'assicurazione per la nuzialita' e la natalita' di cui quattro designati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale dei lavoratori e tre designati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale dei datori di lavoro;

  3. 3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

  4. 4) un rappresentante del Ministero delle finanze e del tesoro;

  5. 5) un rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e le salute pubblica;

  6. 6) una rappresentante dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia;

  7. 7) il direttore generale dell'istituto.