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Sez. L, Sentenza n. 5818 del 07/12/1978 (Rv. 395644 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - ASSUNZIONE DELL'INVALIDO IN QUOTA OBBLIGATORIA - EFFETTI SULLA RECUPERATA CAPACITA DI GUADAGNO.*
Stato
decisa il 1978-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395644-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - ASSUNZIONE DELL'INVALIDO IN QUOTA OBBLIGATORIA - EFFETTI SULLA RECUPERATA CAPACITA DI GUADAGNO.*

La condizione di invalido assunto in quota obbligatoria non esclude la recuperata capacita di guadagno quando: a) questa non e diminuita ultra dimidium dalla aliquota di invalidita civile; b) l'assicurato, in relazione allo stato patologico, puo dedicarsi, senza usura, alla nuova occupazione; C) la nuova attivita, retribuita in misura non inferiore alla meta di quella precedente, non implica un declassamento e presenta i requisiti della normalita e della continuita.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)