Sez. L, Sentenza n. 5818 del 07/12/1978 (Rv. 395644 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - ASSUNZIONE DELL'INVALIDO IN QUOTA OBBLIGATORIA - EFFETTI SULLA RECUPERATA CAPACITA DI GUADAGNO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - ASSUNZIONE DELL'INVALIDO IN QUOTA OBBLIGATORIA - EFFETTI SULLA RECUPERATA CAPACITA DI GUADAGNO.*
La condizione di invalido assunto in quota obbligatoria non esclude la recuperata capacita di guadagno quando: a) questa non e diminuita ultra dimidium dalla aliquota di invalidita civile; b) l'assicurato, in relazione allo stato patologico, puo dedicarsi, senza usura, alla nuova occupazione; C) la nuova attivita, retribuita in misura non inferiore alla meta di quella precedente, non implica un declassamento e presenta i requisiti della normalita e della continuita.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)