Sez. 1, Sentenza n. 4457 del 20/09/1995 Cc. (dep. 11/10/1995) Rv. 202510 - 01
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Condizioni di applicabilità - Gravi indizi di colpevolezza | Univocità e concordanza - Necessità - Esclusione - Gravità degli indizi - Necessità - Nozione.
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Condizioni di applicabilità - Gravi indizi di colpevolezza
Per l'emissione di un provvedimento che applichi misura cautelare personale non si richiedono univocità e concordanza degli indizi, bensì la gravità, e cioè la loro idoneità a dimostrare la esistenza di un reato e la rilevante probabilità che l'indagato ne sia autore o coautore. L'indizio è una "probatio minor", ma perché sia grave occorre la valenza a rappresentare il fatto ignoto con un procedimento logico d'induzione che conduca a far ritenere che un soggetto sia autore del reato con qualificata probabilità; ne consegue che è immanente nell'indizio la presenza di un nesso con il fatto da provare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)