((Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati))
Testo in vigore al
Art. 45
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 DICEMBRE 1992, N. 480
Art. 46
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 DICEMBRE 1992, N. 480
Art. 47
1. Il marchio e' nullo salvo il disposto dell'articolo seguente:
a) se manca di uno dei requisiti previsti nell'art. 16 o se sussista uno degli impedimenti previsti dall'art. 17;
b) se e' in contrasto col disposto degli articoli 18 e 22, comma 2;
c) se e' in contrasto con il disposto dell'art. 21;
d) nel caso dell'art. 25, comma 3, lettera b).
Art. 47-bis
1. In deroga all'art. 47, comma 1, lettere a) e b), in relazione agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 18, comma 1, lettera b), il marchio non puo' essere dichiarato nullo se prima della proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullita', il segno, a seguito dell'uso che ne e' stato fatto, ha acquistato carattere distintivo.
Art. 47-ter
1. Se i motivi di decadenza o di nullita' di un marchio d'impresa sussistono soltanto per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio e' registrato, la decadenza o nullita' riguardano solo questa parte dei prodotti o servizi.
Art. 48
1. Il titolare di un marchio d'impresa anteriore ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettere d), e), g) e h), e il titolare di un diritto di preuso che importi notorieta' non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l'uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullita' del marchio posteriore ne' opporsi all'uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio e' stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in malafede. Il titolare del marchio posteriore non puo' opporsi all'uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso.
2. La preclusione all'azione di nullita' di cui al comma 1 si estende anche ai terzi.
3. La disciplina del comma 1 si applica anche al caso di marchio registrato in violazione dell'art. 18, comma 1, lettera f), e dell'art. 21.5
Titolo VI. Trascrizione
Art. 49 Art. 100, comma primo, nn. 1, 2, 3, 8 e 9, e artt. 104 e 105 del decreto 13 settembre 1934, n. 1602
1. Debbono essere resi pubblici per mezzo della trascrizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, fatte salve in ogni caso le disposizioni del precedente articolo 15:
1) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento o diritti di garanzia concernenti marchi nazionali;
2) gli atti di divisione, di societa', di transazione, di rinunzia, relativi ai diritti considerati nel numero precedente;
3) le sentenze che dichiarano la esistenza degli atti indicati nei precedenti numeri, quando tali atti non siano stati precedentemente trascritti;
2. Le sentenze che pronunciano la nullita', l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione di un atto trascritto devono essere annotate in margine alla trascrizione dell'atto al quale si riferiscono.
3. Possono inoltre essere trascritte le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo; in tal caso, gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale.
4) i testamenti e gli atti che provano l'avvenuta successione legittima e le sentenze relative.
Art. 50 Art. 101 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
1. La trascrizione e' soggetta al pagamento della tassa prescritta.
2. Per ottenere la trascrizione, il richiedente deve presentare apposita nota di trascrizione, sotto forma di domanda, allegando copia autentica dell'atto pubblico, ovvero l'originale o la copia autentica della scrittura privata autenticata. Quando l'autenticazione non sia possibile, e' in facolta' dell'Ufficio italiano brevetti e marchi di ammettere alla trascrizione una scrittura privata non autenticata.
3. L'Ufficio, esaminata la regolarita' formale degli atti, procede, senza ritardo, alla trascrizione con la data di presentazione della domanda.
4. Contro il rifiuto dell'Ufficio, il richiedente puo' ricorrere, entro trenta giorni, alla Commissione dei ricorsi.
5. L'ordine delle trascrizioni e' determinato dall'ordine di presentazione delle domande.
6. Le omissioni o le inesattezze, che non inducano incertezza assoluta sull'atto che si intende trascrivere, o sul marchio a cui l'atto si riferisce, non nuocciono alla validita' della trascrizione.
Art. 51 Art. 102 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
1. Gli atti e le sentenze di cui al precedente art. 49, tranne i testamenti e gli altri atti e sentenze indicati al numero 4, finche' non siano trascritti, non hanno effetto di fronte ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul marchio.
2. Nel concorso di piu' acquirenti dello stesso diritto dal medesimo titolare, e' preferito chi ha prima trascritto il suo titolo di acquisto.
3. I testamenti e gli atti, che provano l'avvenuta legittima successione, e le sentenze relative, sono trascritti solo per stabilire la continuita' dei trasferimenti.
Titolo VII. Ordinamento amministrativo e giurisdizionale
Art. 52 Art. 119 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
1. Ai servizi attinenti alla materia regolata da questo decreto, provvede, presso il Ministero delle corporazioni,dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, di cui all'art. 70, comma primo, del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sui brevetti per invenzioni industriali.
2. Nei provvedimenti previsti dal richiamato art. 70, comma secondo, sara' tenuto conto anche delle attribuzioni di detto Ufficio nei riguardi della materia regolata da questo decreto.
Art. 53 Art. 16 del R. decreto 29 luglio 1923, n. 1970, e art. 121, comma primo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
1. Le decisioni sui ricorsi, ammessi da questo decreto, contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi per invenzioni, modelli e marchi, sono deferite alla Commissione dei ricorsi, di cui all'art. 71, primo e secondo comma, del R. decreto 29 giugno 1939, numero 1127, sui brevetti per invenzioni industriali.
2. La scelta dei componenti la Commissione anzidetta, nonche' dei tecnici, puo' cadere sia su funzionari in attivita' di servizio, sia su funzionari a riposo, ferme le categorie di funzionari entro le quali la scelta deve essere effettuata, indicate nel richiamato articolo 71, e ogni altra disposizione di tale articolo.
3. La Commissione provvede con sue sentenze motivate, udite le parti interessate, o i loro incaricati o mandatari, e tenute presenti le loro osservazioni scritte.
4. Nella materia dei marchi d'impresa hanno altresi' applicazione le altre disposizioni del richiamato art. 71 e quelle dei successivi articoli 72 e 73 del medesimo R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127.
Art. 54
1. La Commissione dei ricorsi, di cui al precedente articolo, ha altresi' funzione consultiva del Ministero delle corporazioni, oltre che nella materia dei brevetti per invenzioni industriali e nella materia dei brevetti per modelli industriali, di utilita' e ornamentali, anche nella materia dei marchi d'impresa.
Art. 55 Art. 106, comma secondo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
1. Le azioni in materia di ... marchi d'impresa hanno carattere di azioni mobiliari.
Art. 56 Art. 107 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
1. Le azioni in materia di marchi gia' registrati o in corso di registrazione e le azioni in materia di marchi registrati presso l'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale di Ginevra, relativamente a quanto si riferisce ai loro effetti nel territorio dello Stato, si propongono davanti all'autorita' giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio, o la residenza delle parti.
2. Tali azioni si propongono davanti all'Autorita' giudiziaria del domicilio del convenuto; quando pero' il convenuto non abbia residenza, dimora o domicilio eletto nel territorio dello Stato, dette azioni sono proposte davanti all'Autorita' giudiziaria del luogo in cui l'attore ha domicilio o residenza; qualora ne' l'attore, ne' il convenuto abbiano nel territorio dello Stato il domicilio reale o il domicilio eletto, e' competente l'Autorita' giudiziaria di Roma.
3. L'indicazione di domicilio annotata nell'attestato originale di registrazione vale come elezione di domicilio ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione amministrativa e giudiziaria.
Art. 57 Art. 108 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
1. Qualora trattisi di azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore, queste possono essere proposte anche dinanzi all'Autorita' giudiziaria del luogo nella cui giurisdizione i fatti sono stati commessi.
Art. 58
1. L'onere di provare la nullita' o la decadenza di un marchio registrato incombe in ogni caso a chi lo impugna.
2. La prova della decadenza per non uso puo' essere fornita con qualsiasi mezzo comprese le presunzioni semplici.
3. La decadenza e la nullita' del marchio hanno efficacia nei confronti di tutti quando siano dichiarate con sentenza passata in giudicato.
Art. 58-bis
1. Qualora una parte abbia fornito seri indizi sulla fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa puo' ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che acquisisca le informazioni tramite interrogatorio della controparte.
Puo' ottenere altresi' che il giudice ordini di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono la contraffazione.
2. Il giudice nell'assumere i provvedimenti di cui sopra, adotta le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la controparte.
Art. 59
1. L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullita' di un marchio d'impresa puo' essere promossa d'ufficio dal pubblico ministero.
2. L'azione di decadenza o di nullita' deve essere esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nell'attestato originale di registrazione quali aventi diritto sul marchio.
3. Le relative sentenze debbono essere annotate nell'attestato originale di registrazione a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.
Art. 60
1. Una copia dell'atto introduttivo di ogni giudizio civile in materia di marchi registrati deve essere comunicata all'Ufficio italiano brevetti e marchi a cura di chi promuove il giudizio.
2. Ove alla comunicazione anzidetta non si sia provveduto, l'autorita' giudiziaria, in qualunque grado del giudizio, prima di decidere nel merito, dispone che tale comunicazione venga effettuata.
3. Il cancelliere deve trasmettere all'Ufficio suddetto copia delle relative sentenze.
Art. 61
1. Il titolare dei diritti sul marchio registrato o in corso di registrazione puo' chiedere che sia disposta la descrizione o il sequestro di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti violazione di tali diritti, nonche' dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione. Sono adottate in quest'ultimo caso le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate.
Art. 62
1. Salvo quanto diversamente disposto dai commi successivi, i procedimenti di cui all'art. 61 sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari rispettivamente di istruzione preventiva e di sequestro.
2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o piu' periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura.
3 Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di loro rappresentanti ed a essere assistiti da tecnici di loro fiducia.
4. Alla descrizione non si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 693 del codice di procedura civile. Ai fini dell'art. 697 del codice di procedura civile, il carattere dell'eccezionale urgenza deve valutarsi alla stregua dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del provvedimento. Si applica anche alla descrizione il disposto degli articoli 669-octies, 669-novies, 669-undecies e 675 del codice di procedura civile.
5. Decorso il termine dell'art. 675 del codice di procedura civile possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro gia' iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento; resta salva la facolta' di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.
6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purche' si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati, esportati o messi in commercio dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purche' tali oggetti non siano adibiti ad uso personale. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia.