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Sez. 2, Sentenza n. 3237 del 08/07/1989 (Rv. 463315 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - EDIFICIO CONDOMINIALE VENDUTO DAL COSTRUTTORE - ASSUNZIONE NEI DISTINTI CONTRATTI DELL'OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO DELL'EDIFICIO ALLA RETE IDRICA E FOGNANTE - DOMANDA DI ALCUNI CONDOMINI DIRETTA AL RIMBORSO DELLA QUOTA VERSATA NELLA COMPLESSIVA SPESA CONDOMINIALE A SEGUITO DELL'INADEMPIMENTO DEL COSTRUTTORE - VALORE DELLA CAUSA - RIFERIMENTO ALL'AMMONTARE DELL'INTERA OBBLIGAZIONE ANZICHÉ ALLE SINGOLE QUOTE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1989-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463315-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - EDIFICIO CONDOMINIALE VENDUTO DAL COSTRUTTORE - ASSUNZIONE NEI DISTINTI CONTRATTI DELL'OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO DELL'EDIFICIO ALLA RETE IDRICA E FOGNANTE - DOMANDA DI ALCUNI CONDOMINI DIRETTA AL RIMBORSO DELLA QUOTA VERSATA NELLA COMPLESSIVA SPESA CONDOMINIALE A SEGUITO DELL'INADEMPIMENTO DEL COSTRUTTORE - VALORE DELLA CAUSA - RIFERIMENTO ALL'AMMONTARE DELL'INTERA OBBLIGAZIONE ANZICHÉ ALLE SINGOLE QUOTE - NECESSITÀ.*

Nel caso in cui il costruttore - venditore di un edificio condominiale abbia assunto - ancorché nei distinti contratti di vendita dei singoli appartamenti - l'Obbligo di provvedere all'allacciamento dell'edificio stesso alla rete idrica e fognante, il valore della causa nella quale alcuni condomini chiedono la condanna del costruttore-venditore al rimborso della quota da ciascuno di essi sopportata nella complessiva spesa del condominio, a seguito dell'inadempimento, da parte del convenuto, alla detta obbligazione, deve essere determinato con riguardo non alle singole quote rispettivamente dedotte in giudizio, bensì all'ammontare dell'intera obbligazione, unitariamente afferente ad opere inerenti all'edificio nel suo complesso e non riferibili singolarmente ai condomini. (V 2946/80, mass n 406689; (V 943/71, mass n 350868; (V 13/48).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)