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Sez. 1, Sentenza n. 8917 del 04/06/2003 (Rv. 563903 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - IN GENERE | Ordinanza di ingiunzione "ex" art. 186 - ter cod. proc. civ. - Dichiarata provvisoriamente esecutiva - Pagamento delle somme intimate da parte del debitore ingiunto - Successiva revoca della efficacia esecutiva di detta ordinanza - Possibilità per il debitore di agire in via monitoria "ex" art. 633 cod. proc. civ. per il recupero di quanto indebitamente versato - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563903-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - IN GENERE

Pronunciata dal giudice istruttore ordinanza d'ingiunzione provvisoriamente esecutiva "ex" art. 186 - ter cod. proc. civ. e revocata, successivamente, soltanto l'efficacia esecutiva dell'ordinanza stessa, il debitore ingiunto, il quale abbia "medio tempore" pagato la somma portata dall'ingiunzione (ancora) provvisoriamente esecutiva a seguito di intimazione ad adempiere contenuta in atto di precetto notificatogli dal creditore, non può instaurare autonomo e distinto (rispetto al processo in cui è stata emessa l'ordinanza d'ingiunzione) procedimento di ingiunzione ai sensi degli artt. 633 e ss. cod. proc. civ. al fine di far valere la propria pretesa restitutoria, atteso che gli errori e/o i vizi afferenti all'ordinanza di ingiunzione ovvero al sub - procedimento nell'ambito del quale essa è stata adottata possono essere emendati esclusivamente in tale ambito, mediante la sua revoca e/o la sua modifica ad opera dello stesso giudice che l'ha pronunciata, oppure nel più ampio ambito della decisione che definisce il giudizio di merito, ed in tali ambiti esclusivamente possono e debbono inserirsi anche le domande restitutorie del debitore ingiunto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 186 ter CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 178 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)