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Sez. 5, Sentenza n. 18961 del 23/09/2016 Ud. (dep. 20/04/2017) Rv. 270045 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ MATERIALE | Fotocopia del permesso per invalidi usato dallo stesso legittimo titolare - Integrazione del reato di cui agli art. 477 - 482 cod. pen. - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-09-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270045-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ MATERIALE

Non integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in autorizzazioni amministrative (artt. 477-482 cod. pen.) la fotocopia di un permesso di parcheggio per invalidi di cui l'agente sia l'effettivo titolare. (Fattispecie in cui la titolare del permesso di parcheggio aveva esposto su un veicolo noleggiato fuori sede la fotocopia del permesso di parcheggio, custodendo l'originale nella propria abitazione per paura di smarrirlo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 477, Cod. Pen. art. 482

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)