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Sez. 1, Sentenza n. 4259 del 27/04/1998 (Rv. 514895 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - IN GENERE | Artt. 117 e 118 legge fall. - Accantonamenti nel riparto finale a favore dei creditori opponenti allo stato passivo - Mancata previsione - Contrasto con art. 24 Cost. - Manifesta infondatezza - Fondamento.
Stato
decisa il 1998-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514895-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - IN GENERE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 117 e 118 della legge fall., per contrasto con l'art. 24 Cost., nella parte in cui non prevedono accantonamenti nel riparto finale a favore dei creditori opponenti allo stato passivo. Tali norme, infatti, non pregiudicano il diritto di difesa dell'opponente che può far valere la propria pretesa in contraddittorio con il curatore del fallimento e può ottenere l'ammissione provvisoria del credito al passivo ai sensi dell'art. 99, terzo comma legge fall., né appare irragionevole la scelta operata dal legislatore, nel conflitto tra interessi dei creditori ammessi e di quelli non ammessi, di rendere prioritaria la tutela dei primi in considerazione della loro posizione di creditori concorrenti derivante dal provvedimento di ammissione al passivo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Legge Falliment. art. 117, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 117, Legge Falliment. art. 118, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 118

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)