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Approvazione del regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei Magazzini generali e l'applicazione delle discipline doganali ai predetti Magazzini generali

Testo vigente

Art. 36

1. Per estrarre le merci estere dal Magazzino generale l'amministrazione esercente deve presentare all'Ufficio di dogana la dichiarazione scritta, redatta nelle forme prescritte dalla legge doganale.

2. La dichiarazione deve indicare il numero della partita risultante dalla bolletta d'introduzione in deposito e il numero del magazzino od il locale dal quale si estrae la merce. Deve essere, inoltre, corredata dalla bolletta di introduzione in deposito, la quale sara' restituita con annotazione di parziale scarico, qualora non si estraggano tutte le merci in essa descritte.

3. Deve essere presentata la dichiarazione scritta, redatta nelle forme prescritte dalla legge doganale, anche per merci nazionali quando, per queste, la dogana sia richiesta di compiere operazioni di esportazione, definitiva o temporanea, di reimportazione, di spedizione in cabotaggio o in circolazione, o altre operazioni doganali. In questi casi l'Ufficio di dogana procede con le norme stabilite per le stesse operazioni da compiere su merci nazionali presso dogane interne.

Art. 37

1. L'amministrazione esercente potra' chiedere nella dichiarazione che la operazione sia fatta in nome di persona da lei designata, la quale dovra' in questo caso firmare anche essa la dichiarazione e rendersi responsabile della operazione. Alla detta operazione dovra' pure assistere il rappresentante dei Magazzini generali.

2. La dogana avra' sempre diritto di ottenere quelle guarentigie, che, secondo la legge doganale, fossero prescritte per le operazioni da compiersi e che dovranno essere prestate o dall'amministrazione, o dalla persona da lei designata, secondo i casi.

Art. 38

1. Constatata regolare la dichiarazione, la dogana procede alla verificazione delle merci nei modi prescritti, liquida ed esige i diritti applicabili, ed emette il documento relativo alla operazione, a tergo del quale gli agenti della Guardia di finanza attesteranno la uscita della merce dal Magazzino.

Art. 39

1. Ove ne sia il caso le operazioni per l'applicazione dei dazi di consumo potranno essere compiute dai competenti impiegati contemporaneamente alle operazioni doganali.

Art. 40

1. Ogni regolare estrazione di merce e' tosto annotata nel registro di deposito, a scarico totale o parziale della rispettiva partita ivi allibrata.

Art. 41

Per le merci depositate in Magazzini non a chiusura ufficiale, il concessionario dei Magazzini generali e' responsabile del pagamento dei diritti ragguagliati alla qualita' e alla quantita' delle merci accertate all'atto della introduzione in deposito, salve le differenze causate da constatata forza maggiore e, per le merci sottodescritte, quelle derivate da cali di deposito, in quanto questi non oltrepassino, per ogni anno di giacenza, i limiti di tolleranza rispettivamente indicati:

1. Oli minerali e residui della distillazione degli oli minerali, essenza di trementina, oli di resina (esclusi i pesanti), oli di catrame leggeri:

  1. a) in truogoli, vasche e cisternoni, 2 per cento;

  2. b) in barili di legno, 6 per cento, con facolta' al capo della Circoscrizione doganale di giungere fino al 12 per cento;

  3. c) in cassette di legno contenenti staglioni, 3 per cento, con facolta' al capo della Circoscrizione doganale di giungere fino al 6 per cento;

2. Oli vegetali (liquidi o concreti):

  1. a) in recipienti di legno, 4 per cento;

  2. b) in altri recipienti (esclusi quelli di vetro e quelli di latta chiusi ermeticamente) 2 per cento;

3. Altri oli (liquidi o concreti) in qualunque modo custoditi eccettoche' in recipienti di vetro o di latta chiusi ermeticamente, 2 per cento;

4. Spiriti:

  1. a) in recipienti di legno, 7 per cento;

  2. b) in altri recipienti (escluse le bottiglie e, in genere, i recipienti di vetro), 5 per cento;

5. Vini (esclusi quelli custoditi in bottiglie, e, in genere, in recipienti di vetro), 5 per cento;

6. Carni salate, affumicate, insaccate, pesce secco, affumicato, salato (esclusi quelli conservati in barattoli di latta o in altri vasi chiusi ermeticamente), 5 per cento;

7. Carni congelate depositate in Magazzini frigoriferi, 3 per cento;

8. Caffe' in grani e in pellicole, 1, 2 per cento;

9. Paraffina solida, 2 per cento;

10. Nitrato di sodio, raffinato, 2 per cento.

12. Per le differenze non giustificate da causa di forza maggiore e per le mancanze che oltrepassino per le merci sopraindicate i limiti di tolleranza rispettivamente assegnati, o che si riferiscano ad altre merci, si procede ai sensi dell'articolo 84 della legge doganale. E' fatta eccezione per le dispersioni avvenute durante la giacenza delle merci nei Magazzini generali, le quali potranno essere abbuonate dalla dogana, qualora ne sia giustificata regolarmente l'entita' e la causa, e sia escluso che dipendano comunque da fatto o incuria dell'amministrazione dei Magazzini generali.

13. L'abbuono e' vincolato alla approvazione del Ministero.

Art. 42

1. La dogana non risponde delle mancanze, ne' delle avarie che possono verificarsi nelle merci depositate in Magazzini a chiusura ufficiale, restando sempre responsabili della conservazione e della custodia di queste merci come di quelle depositate in altri magazzini, il concessionario del Magazzino generale. Cio' senza pregiudizio del disposto dell'art. 246 del Regolamento doganale, per quanto riguarda il pagamento dei diritti doganali nel caso di fraudolenta sottrazione.

Art. 43

1. L'orario di apertura e chiusura del Magazzino e quello delle operazioni e' stabilito dal direttore della Circoscrizione doganale sulla proposta dell'amministrazione esercente.

Art. 44

1. Il servizio di vigilanza ai Magazzini generali e' eseguito dalla R.
Guardia di finanza.

2. Con disposizioni speciali per ciascun Magazzino generale il direttore della Circoscrizione doganale determina le misure di vigilanza e le cautele da adottare sia per quanto riguarda il recinto esterno e la sua chiusura, sia per quanto riguarda la chiusura dei Magazzini interni.

Art. 45

1. L'ingresso nel recinto del Magazzino non e' permesso che alle persone munite di apposito biglietto, rilasciato dall'amministrazione esercente.

Art. 46

1. Ove l'amministrazione esercente il Magazzino generale istituisca un servizio interno di guardia notturna, essa dovra' rendersi garante della moralita' delle persone al medesimo addette.

2. Chiuso il Magazzino, le guardie notturne non potranno uscire che per motivi eccezionali, accertati da coloro che custodiscono le chiavi degli ingressi.

3. L'autorita' finanziaria potra' sempre far visitare sulla persona le guardie notturne, quando escono dal Magazzino.

Art. 47

1. Il capo dell'Ufficio doganale potra' sempre chiedere che gli sieno esibiti i registri dell'amministrazione esercente e confrontarli con quelli doganali.

2. Rilevandosi differenze ne sara' subito informato per le sue disposizioni, il direttore della Circoscrizione doganale, il quale potra' anche ordinare la immediata verificazione del deposito. Le spese all'uopo occorrenti saranno sostenute dall'amministrazione o dalla dogana, secondo che risultino erronei i registri dell'una o dell'altra.

Art. 48

1. La dogana potra' sempre procedere a verificazioni generali o parziali, ordinarie o straordinarie, la cui esecuzione dovra' essere, con ogni cura, agevolata dall'amministrazione esercente.

2. Le spese delle verificazioni ordinarie sono a carico del concessionario del Magazzino generale; per quelle delle verificazioni straordinarie ai Magazzini non a chiusura ufficiale, si osservera' il disposto dell'art. 52 della legge doganale.

3. Per le verificazioni straordinarie ai Magazzini a chiusura ufficiale le spese sono a carico del concessionario nel solo caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 19.

Art. 49

1. le disposizioni speciali che, per l'esecuzione del presente regolamento, si rendessero necessarie, per ogni Magazzino generale, saranno date dal Ministero delle finanze.

Titolo III. Disposizioni transitorie.

Art. 50

1. Nel termine perentorio di quindici giorni successivi alla pubblicazione del presente regolamento, gli esercenti dei Magazzini generali istituiti ai sensi della legge 17 dicembre 1882, n. 1154, che intendano ottenere l'autorizzazione a norma del decreto-legge 1° luglio 1926, u. 2290, dovranno farne domanda al Ministero dell'economia nazionale per il tramite del Prefetto della Provincia. La domanda deve essere corredata da regolare perizia, anche sommaria, descrittiva ed estimativa dei terreni, fabbricati ed impianti di ogni genere destinati all'esercizio del Magazzino generale, dalle piante generali e particolari dei locali ad uso del Magazzino, nonche' dal regolamento e dalle tariffe, ed infine da un elenco delle fedi di deposito e note di pegno, emesse durante l'anno 1926, in cui siano indicati i seguenti elementi:

  1. a) intestatario del titolo;

  2. b) qualita' e quantita' della merce;

  3. c) data di emissione;

  4. d) valore della merce;

  5. e) se la nota di pegno relativa e' stata scontata dal Magazzino generale e per quale importo.

2. Nella domanda l'esercente dovra' inoltre specificare le garanzie offerte all'Erario, ai depositanti e loro aventi causa, e dichiarare altresi' di essere disposto a prestare la cauzione a norma dell'art. 3 del presente regolamento. Dovra' infine dichiarare quanto e' richiesto dal n. 3 dell'art. 2 del decreto-legge. Se l'esercente e' una societa' anonima od una societa' in accomandita per azioni deve produrre i bilanci relativi all'ultimo triennio.

3. All'atto della presentazione della domanda, l'esercente deve depositare la somma che, a giudizio del Prefetto, potra' presumibilmente occorrere per gli accertamenti da eseguirsi salvo restituzione dell'eventuale eccedenza.

Art. 51

1. Non oltre i quindici giorni dalla presentazione il Prefetto trasmette la domanda al Ministero dell'economia nazionale col proprio parere e con quello del commissario straordinario incaricato dell'amministrazione delle Camere di commercio della Provincia nonche' col parere tecnico dell'Ufficio del Genio civile, il quale, prima di pronunziarsi, deve eseguire un regolare accertamento sopra luogo.

2. Il parere del Commissario deve riferirsi ai punti considerati all'art. 3 del decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290; il Commissario deve inoltre pronunziarsi sul regolamento, sulla tariffa di cui ai comma 4 e 5 dell'art. 2 del decreto-legge, e riferire anche sulla gestione antecedente dei Magazzini e sulla regolarita' di essa.

3. Nel caso che il Commissario sia interessato in taluno dei Magazzini della sua circoscrizione resta affidato al Prefetto il compito che la legge deferisce al Commissario.

4. Nei trenta giorni successivi il Ministro per l'economia decide con suo decreto, in conformita' di quanto e' disposto nel primo comma dell'art. 4 del decreto-legge, a quali degli esistenti Magazzini generali debba essere concessa l'autorizzazione a continuare l'esercizio previo parere di una speciale Commissione presieduta da un consigliere di Stato e composta di un rappresentante del Ministero dell'economia nazionale e di un rappresentante del Ministero delle finanze. Tale autorizzazione ha carattere definitivo; tuttavia puo' essere subordinata all'adempimento, entro un dato termine, di talune condizioni da stabilirsi a giudizio discrezionale del Ministro.1

5. Gli esercenti Magazzini generali ai quali sia negata l'autorizzazione, o che tralascino di farne domanda nel termine stabilito dall'art. 50, debbono cessare la loro attivita' allo spirare del termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto-legge.

Art. 52

1. Fino a quando non siano costituiti i Consigli provinciali dell'economia, le attribuzioni ad essi demandate dal decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, e dal presente regolamento sono esercitate dai Commissari straordinari delle Camere di commercio e industria.

Art. 53

1. Le disposizioni transitorie del presente decreto non si applicano ai Magazzini generali istituiti in virtu' di speciali provvedimenti legislativi.

2. Tali Magazzini generali possono essere dispensati dal Ministro per l'economia nazionale dall'obbligo di prestare la cauzione.

3. Visto, d'ordine di S. M. il Re:

4. Il Ministro per l'economia nazionale:

5. Belluzzo.