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Sez. 1, Sentenza n. 11687 del 18/10/1982 Ud. (dep. 06/12/1982) Rv. 156527 - 01

ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - ARMI IMPROPRIE - OBBLIGO DI DENUNCIA - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-10-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156527-01

ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - ARMI IMPROPRIE - OBBLIGO DI DENUNCIA - INSUSSISTENZA - LIMITI.*

A differenza delle armi proprie, per le armi improprie e gli altri oggetti ad esse equiparati non è richiesta alcuna denuncia alla autorità e, quindi, non è ipotizzabile la detenzione abusiva di cui all'art. 697 cod. pen., mentre il porto, purché avvenga senza giustificato motivo, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punibile ex art. 4 terzo comma legge n. 110 del 1975. (nella specie, nella cella, ove il ricorrente era rinchiuso, venne sequestrato un oggetto consistente in un ferro acuminato e tagliente a Forma di stiletto, con lama molto lunga e con manico ricoperto da sostanza plastificata). (V mass n 151833).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 697 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)