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DIRETTIVA 92/49/CEE CONSIGLIO del 18 giugno 1992 che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita)

Testo in vigore al

Art. 18

Il testo dell'articolo 15 bis della direttiva 73/239/CEE è sostituito dal testo seguente: «Articolo 15bis 1. Gli Stati membri impongono alle imprese di assicurazione la cui sede sociale sia situata sul loro territorio e che copra i rischi classificati nel ramo n. 14 del punto A dell'allegato, in seguito denominato “assicurazione-credito”, di costituire una riserva di compensazione per cautelarsi contro eventuali perdite tecniche o superiori al tasso medio dei sinistri registrato nel corso di un esercizio in tale ramo. 2. La riserva di compensazione è calcolata in base alle norme fissate dallo Stato membro d'origine, in conformità di uno dei quattro metodi che sono previsti al punto D dell'allegato e che sono considerati come equivalenti. 3. Nei limiti degli importi calcolati conformemente ai metodi di cui al punto D dell'allegato, la riserva di compensazione non è imputata al margine di solvibilità. 4. Gli Stati membri possono esonerare dall'obbligo di costituire una riserva di compensazione per il ramo “assicurazione-credito” le imprese di assicurazioni la cui sede sociale sia situata sul loro territorio ed i cui premi o contributi riscossi per tale ramo siano inferiori al 4 % dell'importo totale dei premi o contributi ed a 2500000 ecu.»

Art. 20

Gli attivi a copertura delle riserve tecniche devono tener conto del tipo di operazioni effettuate dall'impresa in modo da assicurare la sicurezza, il rendimento e la liquidità degli investimenti dell'impresa, che provvederà ad una adeguata diversificazione e dispersione di tali investimenti.

Art. 21

1.

Lo Stato membro d'origine può autorizzare le imprese di assicurazione a coprire le riserve tecniche e le riserve di compensazione solo mediante le seguenti categorie di attivi:

  1. A. Investimenti

    1. a) buoni, obbligazioni e altri strumenti del mercato monetario e dei capitali;

    2. b) prestiti;

    3. c) azioni e altre partecipazioni a reddito variabile;

    4. d) quote in enti di investimento collettivo in valori mobiliari e altri fondi d'investimento;

    5. e) terreni e fabbricati, nonché diritti reali immobiliari;

  2. B. Crediti

    1. f) crediti verso i riassicuratori, inclusa la parte delle riserve tecniche a loro carico, e verso società veicolo di cui all'articolo 46 della direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione18;

    2. g) depositi presso imprese cedenti e crediti nei confronti delle stesse;

    3. h) crediti nei confronti di assicurati ed intermediari derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione;

    4. i) crediti a seguito di salvataggio o per surrogazione;

    5. j) crediti d'imposta;

    6. k) crediti verso fondi di garanzia;

  3. C. Altri attivi

    1. l) immobilizzazioni materiali diverse dai terreni e dai fabbricati, secondo un ammortamento prudente;

    2. m) depositi bancari e consistenza di cassa; depositi presso enti creditizi e altri istituti autorizzati a ricevere depositi;

    3. n) spese di acquisizione da ammortizzare;

    4. o) interessi e canoni di locazione maturati non scaduti ed altri ratei e risconti.

Per l'associazione di sottoscrittori denominata «Lloyd», le categorie di attivi includono altresì le garanzie e le lettere di credito emesse dagli enti creditizi ai sensi della direttiva 77/780/CEE15 o dalle imprese di assicurazione, nonché le somme verificabili risultanti dalle polizze di assicurazione sulla vita, nella misura in cui rappresentino fondi appartenenti ai membri.

L'inclusione di un attivo o di una categoria di attivi elencati nel primo comma non implica che tutti gli attivi che rientrano in detta categoria debbano automaticamente essere autorizzati quale copertura delle riserve tecniche. Lo Stato membro d'origine fissa norme più particolareggiate che stabiliscono le condizioni di impiego degli attivi consentiti.

Nella definizione e applicazione delle norme che stabilisce, lo Stato membro d'origine vigila particolarmente al rispetto dei principi seguenti:

  1. i) gli attivi che coprono le riserve tecniche sono valutati al netto dei debiti contratti per acquisire gli attivi stessi;

  2. ii) tutti gli attivi devono essere valutati in modo prudente tenendo conto del rischio di mancato realizzo. In particolare, le immobilizzazioni materiali diverse dai terreni e dai fabbricati sono ammesse a coperture delle riserve tecniche soltanto quando siano valutate in base a un ammortamento prudente;

  3. iii) i prestiti ad imprese, ad uno Stato, ad un'istituzione internazionale, a enti locali o regionali o a persone fisiche sono ammessi come copertura delle riserve tecniche solo qualora offrano garanzie sufficienti riguardo alla loro sicurezza, garanzie basate sulla qualità del mutuatario, su ipoteche, su garanzie bancarie o accordate da imprese di assicurazione o altre forme di garanzie;

  4. iv) gli strumenti derivati quali «options», «futures» e «swaps» in relazione ad attivi che coprono le riserve tecniche possono essere utilizzati nella misura in cui contribuiscono a ridurre il rischio di investimento o consentono una gestione efficace del portafoglio. Tali strumenti devono essere valutati in modo prudente e possono essere presi in considerazione nella valutazione degli attivi sottostanti;

  5. v) i valori mobiliari che non sono negoziati su un mercato regolamentato sono ammessi come copertura delle riserve tecniche solo se sono realizzabili a breve termine;

  6. vi) i crediti nei confronti di un terzo sono ammessi a copertura delle riserve tecniche solo previa deduzione dei debiti nei confronti di questo stesso terzo;

  7. vii) l'importo dei crediti ammessi a copertura delle riserve tecniche deve essere calcolato in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo. In particolare, i crediti nei confronti degli assicurati e degli intermediari derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione sono autorizzati soltanto se possono essere effettivamente riscossi da meno di tre mesi;

  8. viii) in caso di attivi a copertura di un investimento in una impresa figlia che gestisce, per conto dell'impresa di assicurazione, tutti gli investimenti della stessa o una parte di essi, lo Stato membro d'origine tiene conto, per l'applicazione delle norme e dei principi di cui al presente articolo, degli attivi sottostanti detenuti dall'impresa figlia; lo Stato membro d'origine può applicare lo stesso trattamento agli attivi di altre imprese figlie;

  9. ix) le spese di acquisizione da ammortizzare sono ammesse a copertura delle riserve tecniche solo se ciò è coerente con i metodi di calcolo delle riserve per i rischi in corso.

2. Nonostante il paragrafo 1, in circostanze eccezionali e su richiesta dell'impresa di assicurazione, lo Stato membro d'origine, temporaneamente e con decisione debitamente motivata, può autorizzare altre categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche, fatto salvo l'articolo 20.

Art. 22

1. Per quanto riguarda gli attivi a copertura delle riserve tecniche e delle riserve di compensazione, lo Stato membro d'origine prescrive ad ogni impresa di investire non più del:

  1. a) 10 % del totale delle riserve tecniche lorde in un singolo terreno o fabbricato o in più terreni o fabbricati sufficientemente vicini per essere considerati effettivamente come un unico investimento;

  2. b) 5 % del totale delle riserve tecniche lorde in azioni e altri valori negoziabili assimilabili ad azioni, in buoni, obbligazioni e altri strumenti del mercato monetario e dei capitali di una stessa impresa o in prestiti concessi allo stesso mutuatario, considerati globamente, prestiti che non sono quelli erogati ad un'autorità statale, regionale o locale, o ad un'organizzazione internazionale cui aderiscono uno o più Stati membri. Tale limite può essere portato al 10 % se l'impresa non investe più del 40 % delle riserve tecniche lorde in prestiti o in titoli corrispondenti a emittenti e a mutuatari nei quali investa più del 5 % dei suoi attivi;

  3. c) 5 % del totale delle riserve tecniche lorde in prestiti non garantiti, di cui l'1 % per un solo prestito non garantito, diversi dai prestiti concessi agli enti creditizi, alle imprese di assicurazione, nella misura prevista all'articolo 8 della direttiva 73/239/CEE e alle imprese di investimento, stabiliti in uno Stato membro;

  4. d) 3 % del totale delle riserve tecniche lorde in consistenza di cassa;

  5. e) 10 % del totale delle riserve tecniche lorde in azioni, altri titoli assimilabili ad azioni, e in obbligazioni, i quali non siano negoziati su un mercato regolamentato.

2. Nel paragrafo 1, l'assenza di un limite all'investimento in una determinata categoria di attivi non significa che gli attivi inclusi in tale categoria debbano essere ammessi illimitatamente ai fini della copertura delle riserve tecniche. Lo Stato membro d'origine fissa norme più particolareggiate che stabiliscono le condizioni d'impiego degli attivi consentiti. In sede di fissazione ed applicazione delle suddette norme, lo Stato membro d'origine provvede in particolare al rispetto dei principi seguenti:

  1. i) gli attivi a copertura delle riserve tecniche devono essere sufficientemente diversificati e dispersi in modo da garantire che non vi sia una eccessiva dipendenza da una determinata categoria di attivi, da un particolare settore d'investimento o da un investimento specifico;

  2. ii) gli investimenti in attivi che presentano un elevato grado di rischio, sia per la loro natura, sia per la qualifica dell'emittente, devono essere limitati a livelli di prudenza;

  3. iii) le limitazioni a particolari categorie di attivi tengono conto del regime della riassicurazione per il calcolo delle riserve tecniche;

  4. iv) in caso di attivi a copertura di un investimento in un'impresa figlia che gestisce, per conto dell'impresa di assicurazione, tutti gli investimenti o una parte di essi, lo Stato membro d'origine tiene conto, per l'applicazione delle norme e dei principi di cui al presente articolo, degli attivi sottostanti detenuti dall'impresa figlia; lo Stato membro d'origine può applicare lo stesso trattamento agli attivi di altre imprese figlie;

  5. v) la percentuale degli attivi a copertura delle riserve tecniche che costituisce oggetto di investimenti non liquidi deve essere limitata a un livello prudente;

  6. vi) qualora gli attivi comprendano prestiti concessi a taluni enti creditizi o obbligazioni emesse dagli stessi, lo Stato membro d'origine può tener conto, per l'applicazione delle norme e dei principi contenuti nel presente articolo, degli attivi sottostanti detenuti da tali enti creditizi. Questo trattamento può essere applicato soltanto qualora l'ente creditizio abbia la propria sede sociale in uno Stato membro, sia di proprietà esclusiva dello Stato membro in questione e/o delle autorità locali di tale Stato e le sue attività, per statuto, consistano nel concedere per il suo tramite prestiti allo Stato o alle autorità locali o prestiti garantiti da questi ultimi, oppure prestiti ad enti strettamente connessi con lo Stato o con le autorità locali.

3. Nell'ambito delle norme dettagliate che fissano le condizioni di utilizzazione degli attivi che possono essere ammessi, lo Stato membro tratta in maniera più limitativa:

i prestiti non corredati da una garanzia bancaria, da una garanzia concessa da imprese di assicurazione, da un'ipoteca o da altro tipo di garanzia rispetto ai prestiti che lo sono;

gli OICVM non coordinati ai sensi della direttiva 85/611/CEE16 e gli altri fondi di investimento rispetto agli OICVM coordinati ai sensi della stessa direttiva;

i titoli che non sono negoziati su un mercato regolamentato rispetto a quelli che lo sono;

i buoni, le obbligazioni e gli altri strumenti del mercato monetario e dei capitali i cui emittenti non siano gli Stati, una delle loro amministrazioni regionali o locali o imprese che appartengano alla zona A ai sensi della direttiva 89/647/CEE17, o i cui emettenti siano organizzazioni internazionali di cui non faccia parte uno Stato membro della Comunità, rispetto agli stessi strumenti finanziari i cui emittenti presentino queste caratteristiche.

4. Gli Stati membri possono portare al 40 % il limite di cui al paragrafo 1, lettera b), per talune obbligazioni, qualora queste siano emesse da un ente creditizio con sede sociale in uno Stato membro e soggetto, in virtù di legge, ad un particolare controllo pubblico inteso a tutelare i detentori di dette obbligazioni. In particolare, le somme provenienti dall'emissione di tali obbligazioni devono essere investite, in conformità della legge, in attivi che coprono sufficientemente, per tutto il periodo di validità delle obbligazioni, gli impegni che ne derivano e che sono destinati per privilegio al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi dovuti in caso di inadempienza dell'emittente.

5. Gli Stati membri non prescrivono alle imprese di assicurazione di effettuare investimenti in determinate categorie di attivi.

6. Nonostante il paragrafo 1, in circostanze eccezionali e su richiesta dell'impresa di assicurazione, lo Stato membro d'origine, temporaneamente e con decisione debitamente motivata, può autorizzare deroghe alle norme fissate al paragrafo 1, lettere da a) ad e), fatto salvo l'articolo 20.

Art. 23

Il testo dell'allegato 1, punti 8 e 9 della direttiva 88/357/CEE è sostituito dal testo seguente: «8. Le imprese di assicurazione possono detenere attivi non congrui per garantire un importo non superiore al 20 % dei loro impegni in una determiata valuta. 9. Ciascuno Stato membro può disporre che, se in virtù delle disposizioni che precedono un impegno deve essere garantito da attivi espressi nella valuta di uno Stato membro, gli attivi possano essere espressi anche in ecu.»

Art. 24

Il testo dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 73/239/CEE è sostituito dal testo seguente: «1. Lo Stato membro d'origine impone ad ogni impresa di assicurazione la costituzione di un margine di solvibilità sufficiente per l'insieme delle sue attività. Il margine di solvibilità corrisponde al patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile, al netto degli elementi immateriali. Esso comprende in particolare: il capitale sociale versato o, se si tratta di mutue, il fondo iniziale effettivo versato, aumentato dei conti degli iscritti, a condizione che detti conti soddisfino i criteri seguenti: a) lo statuto dispone che i pagamenti attraverso questi conti a favore degli iscritti possano essere effettuati soltanto nella misura in cui ciò non comporti la riduzione del margine di solvibilità al di sotto del livello richiesto oppure, dopo lo scioglimento dell'impresa, soltanto se tutti gli altri debiti contratti dall'impresa siano stati pagati; b) lo statuto dispone che, per quanto riguarda qualsiasi pagamento effettuato per ragioni diverse dal recesso individuale da parte degli iscritti, le autorità competenti ne vengono informate con almeno un mese di anticipo ed entro tale termine possano vietarlo; c) le pertinenti disposizioni dello statuto possono essere modificate soltanto dopo che le autorità competenti abbiano dichiarato di non opporsi alla modifica, fatti salvi i criteri di cui alle lettere a) e b); le metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo iniziale appena la parte versata raggiunge il 25 % di questo capitale o fondo; le riserve (legali e libere) non corrispondenti ad impegni; il riporto degli utili; il richiamo di contributi che le mutue e le società a forma mutua, a contributi variabili, possono esigere dai loro iscritti per l'esercizio di cui trattasi, fino a concorrenza della metà della differenza tra i contributi massimi e i contributi effettivamente richiamati; tuttavia, queste possibilità di richiamo non possono rappresentare più del 50 % del margine; su domanda e giustificazione dell'impresa di assicurazione, le plusvalenze risultanti da sottovalutazione di elementi dell'attivo, nella misura in cui tali plusvalenze non abbiano carattere eccezionale; le azioni preferenziali cumulative e i prestiti subordinati possono essere inclusi, ma in tale caso unicamente sino a concorrenza del 50 % del margine, di cui il 25 % al massimo comprende prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata, purché soddisfino almeno i criteri seguenti: a) in caso di fallimento o liquidazione dell'impresa di assicurazione, esistenza di accordi vincolanti in base a cui i prestiti subordinati o le azioni preferenziali abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere a quella data. I prestiti subordinati devono inoltre soddisfare le condizioni seguenti: b) computo dei soli fondi effettivamente versati; c) per i prestiti a scadenza fissa, scadenza iniziale non inferiore a cinque anni. Al più tardi un anno prima della scadenza, l'impresa di assicurazione sottopone all'approvazione delle autorità competenti un piano che precisa le modalità per mantenere o portare al livello voluto alla scadenza il margine di solvibilità, a meno che l'importo a concorrenza del quale il prestito può essere incluso nelle componenti del margine di solvibilità non sia gradualmente ridotto nel corso degli ultimi cinque anni almeno prima della scadenza. Le autorità competenti possono autorizzare il rimborso anticipato di tali fondi a condizione che la richiesta sia stata fatta dall'impresa di assicurazione emittente e che il margine di solvibilità della stessa non scenda al di sotto del livello richiesto; d) rimborsabilità dei prestiti per i quali non è fissata la scadenza del debito soltanto mediante preavviso di cinque anni, salvo che detti prestiti non siano più considerati come una componente del margine di solvibilità o che l'accordo preventivo delle autorità competenti sia formalmente richiesto per il rimborso anticipato. In quest'ultimo caso l'impresa di assicurazione informa le autorità competenti, almeno sei mesi prima, della data del rimborso proposta, indicando il margine di solvibilità effettivo e richiesto prima e dopo detto rimborso. Le autorità competenti autorizzano il rimborso soltanto se il margine di solvibilità dell'impresa di assicurazione non rischia di scendere al di sotto del livello richiesto; e) esclusione dal contratto di prestito di clausole in forza delle quali, in determinati casi diversi dalla liquidazione dell'impresa di assicurazione, il debito debba essere rimborsato prima della scadenza convenuta; f) possibilità di modificare il contratto solo dopo che le autorità competenti abbiano dichiarato di non opporsi alla modifica; i titoli a durata indeterminata e altri strumenti che soddisfino le condizioni seguenti comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate al trattino precedente, fino al 50 % del margine per il totale di detti titoli e dei prestiti subordinati di cui al trattino precedente: a) non possono essere rimborsati su iniziativa del portatore o senza il preventivo accordo dell'autorità competente; b) il contratto di emissione deve dare all'impresa di assicurazione la possibilità di differire il pagamento degli interessi del prestito; c) i crediti del prestatore sull'impresa di assicurazione devono essere interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati; d) i documenti che disciplinano l'emissione dei titoli devono prevedere la capacità del debito e degli interessi non versati di assorbire le perdite, consentendo nel contempo all'impresa di assicurazione di proseguire le sue attività; e) computo dei soli importi effettivamente versati.»

Art. 25

Al più tardi tre anni dopo l'applicazione della presente direttiva la Commissione presenta al comitato per le assicurazioni una relazione sulla necessità di un'ulteriore armonizzazione del margine di solvibilità.

Art. 26

Il testo dell'articolo 18 della direttiva 73/239/CEE è sostituito dal testo seguente: «Articolo 18 1. Gli Stati membri non fissano alcuna norma riguardante la scelta degli attivi che superano quelli previsti a copertura delle riserve tecniche considerate all'articolo 15. 2. Fatti salvi l'articolo 15, paragrafo 2, l'articolo 20, paragrafi 1, 2, 3 e 5, e l'articolo 22, paragrafo 1, ultimo comma, gli Stati membri non restringono la libera disponibilità degli attivi mobiliari o immobiliari facenti parte del patrimonio delle imprese di assicurazione autorizzate. 3. Queste disposizioni non ostano alle misure che gli Stati membri, pur salvaguardando gli interessi degli assicurati, sono abilitati a prendere in quanto proprietari o soci delle imprese in questione.»

Capo 3

Art. 28

Lo Stato membro in cui il rischio è situato non può impedire al contraente di sottoscrivere un contratto concluso con un'impresa di assicurazione autorizzata alle condizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 73/239/CEE, a condizione che il contratto non sia in contrasto con le disposizioni legali d'interesse generale in vigore nello Stato membro in cui è situato il rischio.

Art. 29

Gli Stati membri non applicano disposizioni che prevedano la necessità di un'approvazione preliminare o di una comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze d'assicurazione, delle tariffe nonché di formulari ed altri stampati che l'impresa di assicurazione abbia l'intenzione di utilizzare nelle sue relazioni con i contraenti. Per controllare l'osservanza delle disposizioni legislative, amministrative e regolamentari relative ai contratti di assicurazione, essi possono esigere solo la comunicazione non sistematica di queste condizioni e di questi altri documenti, senza che tale esigenza possa costituire per l'impresa una condizione preliminare per l'esercizio delle sue attività.

Gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre la notifica preliminare o l'approvazione delle maggiorazioni di tariffe proposte solo come elementi di un sistema generale di controllo dei prezzi.

Art. 30

1. All'articolo 8 della direttiva 88/357/CEE, il paragrafo 4, lettera b) è abrogato. Di conseguenza il paragrafo 4, lettera a) è così sostituito dal testo seguente: «a) fatta salva la lettera c) del presente paragrafo, l'articolo 7, paragrafo 2, terzo comma è applicabile quando il contratto d'assicurazione fornisce la copertura in vari Stati membri di cui almeno uno imponga l'obbligo di contrarre un'assicurazione;» .

2. Nonostante qualsiasi disposizione contraria, uno Stato membro che imponga l'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione può prescrivere che le condizioni generali e speciali delle assicurazioni obbligatorie siano comunicate prima delle loro applicazione alla sua autorità competente.

Art. 31

1. Prima della conclusione di un contratto di assicurazione, il contraente deve essere informato dall'impresa di assicurazione:

della legislazione applicabile al contratto qualora le parti non abbiano la libertà di scelta o del fatto che le parti abbiano la libertà di scegliere la legislazione applicabile e, in tal caso, della legislazione che l'assicuratore propone di scegliere;

delle disposizioni relative all'esame dei reclami dei contraenti assicurati in merito al contratto, compresa l'eventuale esistenza di un organo incaricato di esaminare i reclami, fatta salva la possibilità per il contraente assicurato di promuovere un'azione giudiziaria.

2. L'obbligo di cui ai paragrafo 1 è applicabile soltanto se il contraente è una persona fisica.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono disciplinate conformemente alla legislazione dello Stato membro in cui è situato il rischio.

Titolo IV. Disposizioni sulla libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi

Art. 32

Il testo dell'articolo 10 della direttiva 73/239/CEE è sostituito dal testo seguente: «Articolo 10 1. Ogni impresa di assicurazione che intenda stabilire una succursale in un altro Stato membro ne dà notifica all'autorità competente dello Stato membro di origine. 2. Gli Stati membri prescrivono che l'impresa di assicurazione che intenda stabilire una succursale in un altro Stato membro alleghi alla notifica prevista al paragrafo 1 le informazioni seguenti: a) il nome dello Stato membro nel cui territorio intende stabilire una succursale; b) un programma di attività nel quale siano in particolare indicati il tipo di operazioni che si intendono effettuare e la struttura organizzativa della succursale; c) l'indirizzo nello Stato membro della succursale ove possono esserle richiesti e rilasciati i documenti, fermo restando che detto indirizzo è lo stesso al quale sono indirizzate tutte le comunicazioni destinate al mandatario generale; d) il nominativo del mandatario generale della succursale, che deve essere dotato di poteri sufficienti ad impegnare l'impresa nei confronti dei terzi e a rappresentarla dinanzi alle autorità ed agli organi giurisdizionali dello Stato membro della succursale. Per quanto riguarda i Lloyd's, in caso di controversie nello Stato della succursale in relazione a impegni sottoscritti, non devono risultarne per gli assicurati difficoltà maggiori di quelle che incontrerebbero in caso di controversie analoghe sorte con imprese di tipo classico. A tal fine, le competenze del mandatario generale devono in particolare includere il potere della rappresentanza passiva in giudizio in tale qualità, con effetto nei confronti dei sottoscrittori interessati dei Lloyd's. Qualora l'impresa intenda coprire tramite la succursale i rischi classificati nel ramo n. 10 del punto A dell'allegato, esclusa la responsabilità del vettore, essa deve presentare una dichiarazione secondo cui è divenuta membro dell'ufficio nazionale e del fondo nazionale di garanzia dello Stato membro della succursale. 3. L'autorità competente dello Stato membro d'origine, sempreché non abbia motivo di dubitare, con riferimento al progetto in questione, dell'adeguatezza delle strutture amministrative, della situazione finanziaria dell'impresa di assicurazione, ovvero dell'onorabilità e della qualifica o dell'esperienza professionale dei dirigenti responsabili e del mandatario generale, entro tre mesi a decorrere dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 2 comunica dette informazioni all'autorità competente dello Stato membro della succursale e ne informa l'impresa interessata. L'autorità competente dello Stato membro d'origine attesta altresì che l'impresa di assicurazione dispone del margine minimo di solvibilità calcolato conformemente agli articoli 16 e 17. Qualora l'autorità competente dello Stato membro d'origine rifiuti di comunicare le informazioni di cui al paragrafo 2 all'autorità competente dello Stato membro della succursale, essa comunica le ragioni di tale rifiuto all'impresa interessata entro i tre mesi successivi al ricevimento di tutte le informazioni. Il rifiuto o la mancata risposta può essere oggetto di ricorso giurisdizionale nello Stato membro d'origine. 4. Prima che la succursale dell'impresa di assicurazione inizi le proprie attività, l'autorità competente dello Stato membro della succursale dispone di un periodo di due mesi a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 3 per indicare all'autorità competente dello Stato membro d'origine, se del caso, le condizioni alle quali, per motivi d'interesse generale, tali attività devono essere esercitate nello Stato membro della succursale. 5. La succursale può stabilirsi e iniziare l'attività dal momento in cui riceve una comunicazione dall'autorità competente dello Stato membro della succursale o, in caso di silenzio da parte di tale autorità, dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 4. 6. In caso di modifica del contenuto di una delle informazioni notificate in conformità del paragrafo 2, lettere b), c) o d), l'impresa di assicurazione notifica per iscritto la modifica in questione alle competenti autorità dello Stato membro di origine e dello Stato membro della succursale almeno un mese prima di procedere al cambiamento, affinché l'autorità competente dello Stato membro d'origine e l'autorità competente dello Stato membro della succursale possano pronunciarsi per svolgere i rispettivi ruoli ai sensi dei paragrafi 3 e 4.»

Art. 34

Il testo dell'articolo 14 della direttiva 88/357/CEE è sostituito dal testo seguente: «Articolo 14 L'impresa che intenda svolgere per la prima volta in uno o più Stati membri le proprie attività in regime di libera prestazione di servizi è tenuta ad informarne preventivamente le autorità competenti dello Stato membro d'origine, precisando la natura dei rischi che si propone di coprire.»

Art. 35

Il testo dell'articolo 16 della direttiva 88/357/CEE è sostituito dal testo seguente: «Articolo 16 1. L'autorità competente dello Stato membro d'origine comunica, entro un mese a decorrere dalla notifica prevista all'articolo 14, allo o agli Stati membri nel cui territorio l'impresa intende svolgere attività in regime di libera prestazione di servizi: a) un attestato indicante che l'impresa dispone del minimo del margine di solvibilità, calcolato in conformità degli articoli 16 e 17 della direttiva 73/239/CEE; b) i rami che l'impresa è autorizzata ad esercitare; c) la natura dei rischi che l'impresa si propone di coprire nello Stato membro della prestazione di servizi. Allo stesso tempo, l'autorità competente ne informa l'impresa interessata. Lo Stato membro nel cui territorio un'impresa si propone di coprire in regime di prestazione di servizi i rischi classificati nel ramo n. 10 del punto A dell'allegato della direttiva 73/239/CEE, esclusa la responsabilità del vettore, può esigere che l'impresa: comunichi il nominativo e l'indirizzo del rappresentante di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 4 della presente direttiva; presenti una dichiarazione secondo cui l'impresa è divenuta membro dell'ufficio nazionale e del fondo nazionale di garanzia dello Stato membro in cui è effettuata la prestazione di servizi. 2. Quando l'autorità competente dello Stato membro d'origine non trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 entro il termine previsto, essa comunica entro lo stesso termine all'impresa i motivi del proprio rifiuto. Tale rifiuto deve poter essere oggetto di un ricorso giurisdizionale nello Stato membro d'origine. 3. L'impresa può iniziare la propria attività a decorrere dalla data certificata alla quale essa è stata informata della comunicazione di cui al paragrafo 1, primo comma.»

Art. 38

Le autorità competenti dello Stato membro della succursale o dello Stato membro della prestazione di servizi possono esigere che le informazioni che esse sono autorizzate a chiedere, conformemente alla presente direttiva, per quanto riguarda l'attività delle imprese di assicurazione operanti nel territorio di detto Stato siano loro fornite nella o nelle lingue ufficiali di detto Stato.