Sez. 5, Sentenza n. 6609 del 23/03/2011 (Rv. 617381 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - DICHIARAZIONE - IN GENERE | Modifica della dichiarazione prima dell'emissione di avviso di liquidazione - Obbligo dell'ufficio di tenere conto delle risultanze della correzione - Sussistenza - Modifica successiva all'avviso di liquidazione - Rilevanza nella sola sede contenziosa - Configurabilità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - DICHIARAZIONE - IN GENERE
In tema di imposta sulle successioni, l'esercizio della facoltà riconosciuta al contribuente di ritrattare o modificare la dichiarazione di successione, anche dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 31 del d.lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, produce effetti diversi a seconda che la modifica abbia luogo prima della notificazione di un eventuale avviso di liquidazione di maggiore imposta, o successivamente alla stessa. In tale ultima ipotesi, pur non potendo considerarsi precluso l'esercizio del potere di correzione, la modifica opera soltanto in sede contenziosa, con conseguente onere a carico del contribuente di dimostrare la correttezza della correzione proposta; nell'altro caso, invece, l'Ufficio è obbligato a tenere conto delle risultanze della correzione, fermo restando l'esercizio dei suoi poteri di emenda dei valori dichiarati.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 28, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 31 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 34 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 50
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)